C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 234 del 03/02/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. VALENTIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.74 C5 DEL 26/10/2022 (Gara: VIRTUS PRENESTINO – VALENTIA del 7/10/2022 – Campionato Juniores C5 Regionale Maschile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 138 del 18/11/2022
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. VALENTIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.74 C5 DEL 26/10/2022 (Gara: VIRTUS PRENESTINO – VALENTIA del 7/10/2022 – Campionato Juniores C5 Regionale Maschile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 138 del 18/11/2022
Con reclamo inviato ritualmente e nei termini la società Valentia ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo di primo grado, richiamata in epigrafe, con la quale era stato respinto il suo reclamo avverso la posizione irregolare del calciatore Borghesan Alessio nato il 22-6-1999 matricola 5757971. La reclamante ricorda come il ricorso fosse stato motivato con la violazione della norma che prevede l’impiego nel campionato under 19 elite calcio a 5 di calciatori nati dal 2004 ìn poi e di due “fuori quota” nati nel 2003. Nell’esaminare il ricorso il Giudice Sportivo, su segnalazione della società reclamata, aveva accertato come, senza ombra di dubbio, alla gara in questione avesse invece partecipato il calciatore Borghesan Alessio nato il 29 ottobre 2009 tesserato con la società dalla stagione 2021- 2022 e quindi in posizione regolare. Assume la reclamante che il Giudice Sportivo sia incorso in un errore in quanto il calciatore in questione era stato svincolato dalla società Virtus Prenestino al termine della stagione 2021-2022 e non era quindi tesserato per detta società al momento dell’effettuazione della gara. Il reclamo è fondato. Esaminati gli atti prodotti dalle parti è possibile ricostruire l’iter del tesseramento del calciatore Borghesian Alessio nato il 29 ottobre 2005 e che ha effettivamente partecipato alla gara. Il calciatore è stato tesserato dalla società Virtus Prenestino con il nome di Borghesian Allessio (con due L) nella stagione 2021-2022 ed è stato svincolato al termine della stagione 2021-2022. Nell’aggiornare il tesseramento per la stagione 2022-2023 la società ha erroneamente tesserato l’omonimo Borghesian Alessio nato il 22-6-1999. È quindi accertato che il vero Borghesian classe 2005 al momento della disputa della gara si trovava in posizione irregolare in quanto non tesserato regolarmente per la società Virtus Prenestino. La protestata buona fede della società reclamata, sulla quale non vi è ragione di dubitare considerando l’evidente errore in cui è incorsa per la concomitante circostanza dell’errore di inserimento del tesseramento nella precedente stagione e nell’omonimia dei due tesserati, non vale ad escludere la responsabilità nella violazione commessa, trattandosi di materia di tesseramento in cui valgono sempre e comunque le risultanze documentali di cui porta la responsabilità piena la società. Consegue alla irregolare posizione del calciatore Borghesian Alessio nato il 29 ottobre 2005 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di applicare alla società Virtus Prenestino la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6. Il contributo va restituito.
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