C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 238 del 09/02/2023 – Delibera – TERRA DI CICERONE – AC CASTRO DEI VOLSCI
TERRA DI CICERONE - AC CASTRO DEI VOLSCI
Il Giudice Sportivo sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 232 del 03/02/2023; - Esaminato il ricorso fatto pervenire dalla Società TERRA DI CICERON con il quale si deduce l’irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore CAMPAGNA Andrea (AC CASTRO DEI VOLSCI) in quanto squalificato per una gara effettiva come risulta dal C.U. n. 72 del 27/09/2018, invocandosi per l’effetto quanto previsto dal CGS; - il ricorso è fondato. Infatti il citato calciatore CAMPAGNA Andrea risulta in posizione irregolare e quindi, non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato la squalifica di una gara irrogatagli con C.U. n. 72 del 27/09/2018 - considerato che la squalifica, ai sensi dell’art. 19 comma 4 del CGS avrebbe dovuto scontare la squalifica per le residue giornate nella rispettiva competizione - Quanto sopra premesso, accertata l’irregolarità alla partecipazione del calciatore CAMPAGNA Andrea alla gara in oggetto Visto l’art. 19comma 4del CGS
PQM
DELIBERA
- di irrogare alla Società AC CASTRO DEI VOLSCI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonché l’ammenda di euro 250,00; - di considerare la società AC CASTRO DEI VOLSCI esclusa dal prosieguo della manifestazione; - di inibire il dirigente accompagnatore FASANI Erminio fino al 17/02/2023 - di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore CAMPAGNA Andrea; - le gare della società esclusa verranno annullate e le due squadre rimaste si incontreranno con gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta. - Il contributo va restituito.