C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 09/02/2023 – Delibera – Reclamo della Società A.S.D. PRIARUGGIA G.MORA (Cf: 95219050101) avverso la squalifica per tre giornate effettive a carico del calciatore Edoardo Carvelli comminata dal Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 51 del 19.1.2023 (e conseguente E.C. nr. 52/4 del 20.01.2023) perché dopo essere stato ammonito, rivolgeva al ddg, in due momenti separati, espressioni gravemente irriguardose (sanzione aggravata in quanto capitano).

Reclamo della Società A.S.D. PRIARUGGIA G.MORA (Cf: 95219050101) avverso la squalifica per tre giornate effettive a carico del calciatore Edoardo Carvelli comminata dal Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 51 del 19.1.2023 (e conseguente E.C. nr. 52/4 del 20.01.2023) perché dopo essere stato ammonito, rivolgeva al ddg, in due momenti separati, espressioni gravemente irriguardose (sanzione aggravata in quanto capitano).

Il Signor Carvelli è stato squalificato per tre giornate effettive, perché dopo essere stato ammonito, rivolgeva al ddg, in due momenti separati, espressioni gravemente irriguardose, sanzione valutata aggravata in quanto capitano.

Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo la società A.S.D. PRIARUGGIA G.MORA, deducendo l’eccessività della sanzione.

Il reclamo è fondato.

Pacifica è la ricostruzione del fatto, ben compendiata nel referto arbitrale.

Ciononostante, è opinione di Questa Corte che non sia corretta la dosimetria della sanzione operata dal Primo Giudice.

Si ritiene, infatti, che siano eccessive le tre gare inflitte per la condotta antisportiva posta in essere dal calciatore a seguito dell’ammonizione comminatagli dall’arbitro.

Il contegno tenuto dall’odierno reclamante può essere unitariamente considerato come un’unica manifestazione di disappunto, espressa nel medesimo contesto,senza che sia ravvisabile alcuna reiterazione della predetta condotta.

Per tali ragioni, si ritiene necessaria la riduzione di una giornata della sanzione comminata dal Primo Giudice con conseguente rideterminazione della medesima in due giornate complessive di squalifica.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria accoglie il reclamo presentato dalla società A.S.D. PRIARUGGIA G.MORA ed in riforma riduce da 3 a 2 gare effettive la squalifica nei confronti del calciatore Edoardo Carvelli.

Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

 

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