C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 09/03/2023 – Delibera – gara del 4/ 3/2023 LAVAGNA CALCIO A 5 – PSM RAPALLO
gara del 4/ 3/2023 LAVAGNA CALCIO A 5 - PSM RAPALLO
Il G.S. o Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe ed i successivo supplemento, da cui risulta che la stessa, è terminata al 6' del 1 tempo in quanto la Società LAVAGNA CALCIO A 5 è rimasta con soli 2 calciatori in campo poichè, avendo iniziato la gara con il numero minimo di calciatori previsto (3), quando un altro di essi subiva un infortunio e non riusciva a proseguire la gara stessa, il ddg doveva interromperla; Visto l'art. 3 del Regolamento del gioco del calcio; Visto l'art. 10, comma 1, del CGS, il quale prevede che la società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano in fluito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole; o Considerato che, al momento della sospensione della gara in oggetto, il risultato era sul punteggio di 3-0 a favore della Società PSM RAPALLO 5, ma che la gara stessa, comunque, non è giunta a regolare conclusione, per cui non si può parlare di conseguimento del risultato sul campo;
P.Q.M.
Dispone
di infliggere la sanzione della perdita della gara per 6-0 alla Società LAVAGNA CALCIO A 5; di comminare l'ammenda di Euro 100,00 (cento/00) alla Società medesima, considerato il comportamento negligente tenuto dalla stessa nell'occasione, iscrivendo in distinta soltanto due calciatori di riserva. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti adottati dal ddg fino alla sospensione della gara.