C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 70 del 16/03/2023 – Delibera – gara del 11/ 3/2023 CASARZA LIGURE – SPORTING CLUB AURORA 1975
gara del 11/ 3/2023 CASARZA LIGURE - SPORTING CLUB AURORA 1975
Il G.S. Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della stessa, presentato dalla società CASARZA LIGURE, dapprima con p.e.c. in data 11 Mar 2023 20:42:45 e, successivamente con p.e.c. in data 13 Mar 2023 14:06:08 a motivo di un supposto errore arbitrale; Considerato che il preannuncio stesso non rispetta le previsioni dell’art. 67, primo comma, del C.G.S., in quanto, in entrambe le trasmissioni, non si evince l'avvenuta notifica alla controparte, così come previsto dalla norma richiamata; Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in data 14 Mar 2023 14:29:09 è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S., con cui, ribadendo l'errore arbitrale, veniva chiesto di non omologare il risultato della gara in questione; Considerato che i referti degli ufficiali di gara ed i loro supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, secondo il disposto del primo comma dell'art. 65 del CGS Visto, pertanto, il referto arbitrale della gara in questione, in cui il ddg dichiarava che, a fine gara si rendeva conto di non aver notificato la prima ammonizione al n. 15 del CASARZA LIGURE, D'ALESIO Fabrizio al 17' del 2 t. e di non averlo espulso, poi, al 21' del 2 t., allorquando gli comminava la seconda ammonizione, nel rispetto di quanto previsto dalla regola 12 del Regolamento del Gioco del Calcio; Considerato che la gara in esame si è regolarmente conclusa con il risultato di 1-0 a favore della Società S.C. AURORA; Visto il comma 5 dell' art. 10 del CGS, il quale prevede: "Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare; d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione"; Considerato, pertanto, che, in base a quanto precede, la norma impone, primariamente, agli organi di giustizia sportiva di valutare se e in quale misura i fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara, con ciò demandando all’interprete un giudizio ex post e non ex ante, sanzionando, quindi, non quelle condotte astrattamente e/o potenzialmente idonee ad alterare il regolare svolgimento di una gara, bensì quei comportamenti che abbiano concretamente prodotto tale effetto; 70/18 Rilevato che, quindi, sul punto, sarebbe stato onere della società CASARZA LIGURE provare che la condotta in contestazione avesse alterato la regolarità della partita, deducendo fatti e/o situazioni in relazione alle quali Questo Organo Giudicante avrebbe potuto affermare l’ascrivibilità della fattispecie in argomento alla sfera applicativa dell’art. 10 comma 5, lett. c) del C.G.S., mentre, al contrario, simili circostanze non solo non state dimostrate, ma non sono neppure state dedotte, posto che la società CASARZA LIGURE, non fa alcun accenno all’alterazione ipoteticamente determinata dall’eccepito errore del ddg; Atteso che, pertanto, è necessaria la dimostrazione che l'errore del ddg nell'occasione – effettuato in violazione di norme dell’ordinamento sportivo – abbia effettivamente inciso sullo svolgimento della gara, alterandone la regolarità; in altre parole, il tenore della norma in questione esclude che la condotta violatrice comporti, in re ipsa, un’influenza sulla regolarità della gara essendo al contrario questa valutazione demandata all’Organo Giudicante; Considerato che, nel caso di specie, l'errore arbitrale non solo non appare aver danneggiato la ricorrente (si evidenzia, inoltre, come la rete che ha deciso la gara sia stata segnata prima dei fatti contestati), ma, paradossalmente, ha finito con l'agevolarla stante che questo gli ha consentito di concludere la gara in 11 contro 11, anziché in 10 contro 11, se l'arbitro avesse comminato il provvedimento di espulsione al calciatore che aveva ricevuta una seconda ammonizione, conseguendo, ciononostante, uno sfavorevole risultato finale, che è rimasto quello maturato prima dei fatti contestati; Considerato, inoltre, che “il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo” (cfr. Collegio di Garanzia del C.O.N.I. sent. n. 19 del 2018), la sanzione della ripetizione della gara non apparirebbe rispondente a tale fine, stanti, soprattutto, gli effetti da essa prodotti sul risultato finale ed, in linea generale, sulla regolarità della gara stessa; Atteso, inoltre, che, anche in ambito UEFA – in conformità alle cui norme è adottato il C.G.S. ai sensi del proprio art. 1 comma 1 – emerge come la normativa disciplinare sia governata dai generali principi del diritto, tra cui quello di proporzionalità, principio questo affermato chiaramente, ad esempio, nella sentenza pronunciata dalla Commissione Disciplinare dell’UEFA in data 31 agosto 2010, relativa alla gara di Europa League disputata tra le squadre DEBRECEN e LITEX LOVECH del 26 agosto 2010 (relativa ad una fattispecie differente da quella in oggetto, ma ispirata dallo stesso principio della non corrispondenza dell’invocata sanzione al menzionato principio di proporzionalità); Considerato che, in base a quanto precede, non è dimostrato e neppure si ritiene che i fatti contestati possano aver influito sul regolare svolgimento della gara, anche tenuto conto del risultato finale della stessa; Visto l'art. 48 del CGS;
DISPONE
Di dichiarare inammissibile, per vizio di forma, il ricorso della società CASARZA LIGURE e di incamerare il contributo di cui all'art. 48 del CGS, attesa la cogenza del disposto dell'art. 67, primo e secondo comma, nella parte che impone alla ricorrente la notifica alla controparte, sia del preannuncio, sia del ricorso, in quanto come precisato nella parte motiva, non si evince l'avvenuta notifica del preannuncio da parte della ricorrente alla controparte; Di omologare il risultato conseguito sul campo nella gara in questione; Di comminare la sanzione della squalifica per 1 (una) gara al calciatore D'ALESIO Fabrizio della Società CASARZA LIGURE; Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti adottati dal ddg nella gara in questione