C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 30/03/2023 – Delibera – Reclamo della società U.S. ITALA – Campionato Under 15 Prov. – Gir. A GARA del 05.03.2023 tra U.S. ITALA / F.C.D. BULGARO C.U. n. 36 della Delegazione Provinciale di Como datato 09.03.23
Reclamo della società U.S. ITALA – Campionato Under 15 Prov. - Gir. A GARA del 05.03.2023 tra U.S. ITALA / F.C.D. BULGARO C.U. n. 36 della Delegazione Provinciale di Como datato 09.03.23
La società U.S. ITALA proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado che comminava a carico di Dramissino Matteo, calciatore tesserato per la società reclamante, la squalifica sino a 30.06.2023 per aver spintonato con forza l'arbitro facendolo cadere a terra e ingiuriandolo, il tutto durante una manifestazione di protesta. Nel proprio reclamo la Società afferma che l'episodio contestato si sarebbe svolto in maniera differente, non avendo, il Dramissino, posto in essere alcun comportamento antisportivo. A conferma la reclamante produce dichiarazioni provenienti dai sig.ri Iovine Alessandro, Saibene Gianluca e Monti Giuseppe, i quali tutti dichiarano che nel retrocedere, l'Arbitro, urtava involontariamente con il calciatore Dramissino Matteo il quale, per evitare lo scontro, lo allontanava con le mani. In conclusione la reclamante chiede l’annullamento della squalifica o, in subordine, la riduzione della sanzione nel minimo edittale. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S.,
OSSERVA
Ai sensi dell’art 61 comma 1 del C.G.S., il rapporto dell’Ufficiale di Gara ed i relativi, eventuali, supplementi sono da considerarsi fonte primaria e privilegiata di prova. Dall’analisi del rapporto del direttore di gara e dai chiarimenti richiesti dalla Corte relativi alla dinamica dell’evento, emerge in modo chiaro e specifico che il giocatore Dramissino, a seguito dell'ammonizione comminata al n. 8 dell'Itala, suo compagno di squadra, si avvicinava al Direttore di Gara protestando animatamente nei confronti del medesimo e insultandolo. Inoltre, il Dramissino, appoggiava entrambe le mani al petto del Direttore di Gara, spintonandolo e facendolo cadere a terra sulle ginocchia. Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere confermata. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
RIGETTA
il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.
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