F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 146/TFN – SD del 04 Aprile 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 20513/25pf22-23/GC/blp del 3 marzo 2023, nei confronti della società US Grosseto 1912 SSARL – Reg. Prot. 132/TFN-SD

Decisione/0146/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0132/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Paolo Clarizia – Componente

Maurizio Lascioli – Componente

Valentina Ramella – Componente (Relatore)

Ermando Bozza – Componente aggiunto (Relatore)

Carlo Purificato – Componente aggiunto

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 29 marzo 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 20513/25pf22-23/GC/blp del 3 marzo 2023, nei confronti della società US Grosseto 1912 SSARL, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 20513/25pf22-23/GC/blp del 3 marzo 2023, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare la Società US Grosseto 1912 SSARL per rispondere, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai signori Capaldi Emilio, procuratore speciale e legale rappresentante della Società e Di Matteo Nicola, amministratore unico e legale rappresentante della Società al momento della commissione dei fatti (violazione degli artt. 4, comma 1 del CGS, 20-bis, comma 6, delle NOIF e 32, comma 5-bis e comma 5-ter del CGS, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del CGS) e, altresì, ai sensi dell’art. 32 comma 5-bis, del CGS, che pone gli obblighi oggetto di contestazione a carico delle società in modo diretto e, pertanto la norma richiamata determina anche una responsabilità propria della società US Grosseto 1912 SSARL.

La fase istruttoria

L’indagine, avente ad oggetto “Trasmissione da parte della Commissione Acquisizioni Partecipazioni Societarie in data 05.07.2022 della istruttoria della Co.A.P.S. espletata a seguito della istanza di riesame formulata dalla società US Grosseto 1912 SSARL in applicazione dei commi 2 e 3 della norma transitoria di cui all’art. 32 del CGS, per come modificato con C.U. FIGC n. 206/A del 17 marzo 2022”, trae origine da una segnalazione della Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie pervenuta in data 5.7.2022.

In detto atto, all’esito dell’istruttoria svolta in sede di riesame richiesto dalla Società per la rivalutazione della cessione della partecipazione pari al 90% delle quote societarie alla DBM Sport Srl, oggetto di una precedente valutazione negativa, la Commissione rilevava, per quanto di interesse in questa sede, che “la documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria (…) risulti, rispetto a quanto richiesto dall’art. 20-bis, comma 6 lett. A1) delle NOIF * sufficiente a certificare la sostanziale solidità finanziaria della società acquirente, essendo stata ivi: - attestata dall’istituto di credito di riferimento la regolarità nello svolgimento dei rapporti pregressi con la società senza che siano emerse irregolarità o inadempienze; - attribuita alla società acquirente una classe di rating basata su parametri interni, sostanzialmente equipollente o superiore alla B+ richiesta dal 6° comma, lett. A1, punto a. ii) dell’art. 20-bis delle NOIF; * ancorché, tardiva (ex art. 32, comma 5-ter del CGS) perché pervenuta alla Commissione solo all’esito della concessione del termine aggiuntivo da essa assegnato alla società ai sensi del 5° comma della Norma Transitoria annessa all’art. 32 CGS medesimo”.

Nel corso delle indagini preliminari, originariamente a carico della Società odierna deferita e delle persone fisiche del procuratore speciale e legale rappresentante Capaldi, nonché dell’amministratore unico e legale rappresentante Di Matteo, veniva acquisita la documentazione di rito relativa alla Società, nonché la corrispondenza intercorsa con la Co.A.P.S..

Notificata ritualmente la comunicazione di conclusione indagini, la Società e il sig. Di Matteo avanzavano proposta di applicazione della sanzione ex art. 126 CGS cui il Procuratore Federale prestava il consenso (C.U. 96/AA)

L’ulteriore indagato veniva invece deferito dinanzi a questo Tribunale in procedimento separato, definito con decisione della Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite n. 51/CFA-2022-2023, acquisita agli atti.

Successivamente, con C.U. 242/AA in data 23.2.2023 la FIGC dava atto della mancata ottemperanza della società US Grosseto 1912 SSARL all’accordo intervenuto, con conseguente risoluzione dello stesso. Veniva quindi emesso a carico della Società il deferimento per cui si procede.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento, con atto del 23.3.2023 si costituiva la Società deferita rilevando che successivamente alla risoluzione dell’accordo ex art. 126 CGS si era completamente modificata la compagine societaria, alla quale peraltro era stata omessa ogni comunicazione circa la pendenza dinanzi alla giustizia sportiva. Concludeva quindi il difensore per il rigetto del deferimento per difetto dell’elemento soggettivo ovvero, in subordine, l’irrogazione di una sanzione contenuta al di sotto dei minimi.

Il dibattimento

All’udienza del 29 marzo 2023, sono comparsi il dott. Luca Scarpa, per la Procura Federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione di cui al verbale d’udienza, sottolineando la particolarità del caso determinata dalla modificazione dell’assetto societario.

È altresì comparso l’avv. Mattia Grassani per la deferita che, richiamando l’intervenuta modifica nell’assetto proprietario della Società, quanto al mancato adempimento dell’accordo ex art. 126 CGS, ha lealmente riconosciuto la responsabilità della deferita.

La decisione

Il Tribunale, letti gli atti e sentite le parti comparse, ritiene preliminarmente sussistente la responsabilità della Società deferita nei limiti nel seguito specificati.

Risulta infatti per tabulas che, a seguito di formale e tempestiva richiesta di riesame, in ottemperanza alla normativa transitoria introdotta con le modifiche agli artt. 20-bis NOIF e 32 CGS di cui ai CC.UU. nn. 205/A e 206/A del 17.3.2022, la Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie definiva il procedimento relativo alla cessione della partecipazione pari al 90% delle quote della US Grosseto 1912  SSARL alla società DBM Sport Srl rilevando, da un lato, la correttezza della documentazione integrativa depositata dalla società e la rispondenza ai criteri e requisiti previsti dalle NOIF, dall’altro, la tardività della produzione della documentazione attestante la solidità finanziaria della società acquirente “perché pervenuta alla Commissione solo all’esito della concessione del termine aggiuntivo da essa assegnato alla società ai sensi del 5° comma della Norma Transitoria annessa all’art. 32 CGS medesimo” (cfr. segnalazione Co.A.P.S.).

La norma transitoria ora richiamata prevedeva, in effetti, un duplice possibile termine per la presentazione della documentazione:

“La Commissione provvede ad assegnare, alle società sportive interessate e ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta, un termine di 15 giorni per la presentazione o regolarizzazione della documentazione indicata ai commi 5 e 6 dell’art. 20-bis NOIF. Ove necessario, la Co.A.P.S. può chiedere l’integrazione della documentazione presentata, assegnando un termine aggiuntivo di 15 giorni non ulteriormente prorogabile, ferma in tal caso l’applicazione della sanzione di cui all’art. 32, comma 5-ter.”.

Dunque nel caso di specie risulta documentalmente provato - rispetto allo schema designato dalla normativa transitoria citata - che la Società deferita abbia depositato la documentazione oggetto del deferimento solo a seguito del secondo termine concesso dalla Commissione, con la conseguenza che a carico della medesima trova applicazione, per il solo fatto del ritardo, la sanzione di cui all’art. 32, comma 5 ter a titolo di responsabilità propria per espressa disposizione normativa. Come correttamente rilevato nell’atto di deferimento, detta norma pone infatti gli obblighi da essa previsti direttamente in capo al sodalizio che ne risponde per fatto proprio.

La sanzione sopra indicata esaurisce le conseguenze sul piano disciplinare della condotta contestata, non potendo invece la Società rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le condotte del procuratore e legale rappresentante Capaldi e dell’amministratore unico Di Matteo cui viene contestata, sempre in ragione del ritardo nel deposito, la violazione dei principi di cui all’art. 4 CGS.

Sul punto non può non richiamarsi quanto statuito con riguardo al caso di specie, seppure relativamente alla posizione del solo procuratore speciale e legale rappresentante Capaldi, dalle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello con la decisione n. 51 sopra citata e versata in atti.

Nel richiamare il complesso di norme che ha innovato la materia (e, segnatamente, il paragrafo 5 della norma transitoria dell’art. 32 CGS, il comma 5-ter del nuovo art. 32 CGS come modificato dal C.U. n. 206/A del 17.3.2022, i commi 8 e 9 dell’art. 20-bis NOIF come modificato dal C.U. n. 205/A) la Corte ha infatti affermato che “a valle della riforma, dunque, il mero ritardo, se contenuto nell’ambito del termine aggiuntivo disciplinato dagli art. 32, comma 5-ter, CGS e 20-bis, comma 8, NOIF, non assume alcuna autonoma valenza lesiva delle regole di lealtà, correttezza e probità, essendo per l’appunto prevista una relativa espressa sanatoria. Sanatoria dalla quale residua la sola sanzione pecuniaria a carico della società quale monito (o presidio) volto a far rispettare il più possibile la tempistica data dalla Co.A.P.S. nel proprio procedimento”.

Avendo dunque la società sfruttato il (secondo) termine concesso dal legislatore sportivo per sanare la propria posizione, così ponendo in essere una condotta perfettamente consentita dall’ordinamento sportivo, non ravvede parimenti il Tribunale alcuna violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità cui far discendere un rimprovero a carico della deferita ulteriore rispetto al già sanzionato ritardo, punibile in proprio. Diversamente argomentando si evidenzierebbe una contraddittorietà manifesta della normativa che, da un lato, consentirebbe un dato comportamento in sanatoria (il deposito di documenti nel secondo termine autorizzato) e, dall’altro, considererebbe lo stesso comportamento come scorretto.

Sotto il profilo sanzionatorio, considerata la condotta complessiva tenuta dalla Società nell’ambito del procedimento, in particolare il mancato adempimento dell’accordo ex art. 126 CGS formalmente intervenuto con la Procura Federale, che ha comportato – oltre alla risoluzione dello stesso normativamente prevista – la riattivazione del procedimento con dispendio di attività da parte degli organi della giustizia sportiva, il Tribunale ritiene equo un aumento della sanzione individuata quale pena base nell’originario accordo, peraltro conforme al minimo edittale, nella misura di un terzo, per una sanzione finale di Euro 13.000,00 di ammenda. Sul punto non possono condividersi le argomentazioni della difesa che, invocando una recente modifica dell’assetto proprietario, ritiene l’assenza dell’elemento soggettivo o comunque la necessità di mitigare la sanzione irroganda.

A parte l’ovvia considerazione per cui l’elemento soggettivo va indagato al momento del fatto contestato e non rispetto al successivo momento dell’inadempimento dell’accordo ex art. 126 CGS, è evidente che le vicende del soggetto giuridico sono indipendenti ed autonome rispetto alla sua compagine societaria, attenendo eventuali pendenze o il loro occultamento – semmai – ai rapporti tra cedente e cessionario della partecipazione. In ogni caso, detti rapporti sono inopponibili agli organi della giustizia sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società US Grosseto 1912 SSARL la sanzione di euro 13.000,00 (tredicimila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 marzo 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

I RELATORI                                                                    IL PRESIDENTE

Valentina Ramella                                                                     Carlo Sica

Ermando Bozza    

 

Depositato in data 4 aprile 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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