LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 296 del 30.03.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe FAIELLO/ASD US MARIGLIANESE

RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe FAIELLO/ASD US MARIGLIANESE

La C.A.E., riunitasi in data 02.03.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9 ;

Constatato la regolarità della notifica del ricorso del calciatore Giuseppe FAIELLO a mezzo p.e.c. in data 31.10.2022 alla società A.S.D. U.S. MARIGLIANESE e la produzione dell’accordo economico con certificazione di deposito e l’attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa di € 100,00; Letto il ricorso con il quale il sig. Giuseppe FAIELLO espone che: a) per la stagione sportiva 2021/2022, è stato tesserato con la società di calcio " A.S.D. U.S. Mariglianese”, militante nel campionato nazionale di Serie D, con la quale  ha sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., che prevedeva un compenso globale annuo lordo di euro 14.400,00; b) la società per la stagione sportiva indicata gli ha corrisposto solo la somma di € 12.420,00 omettendo di versargli, quale saldo, la somma di € 1.980,00); Tutto ciò premesso, il calciatore conclude affinché la Commissione Accordi Economici  condanni la società "A.S.D. U.S. MARIGLIANESE al pagamento in favore dello stesso della somma di euro 1.980,00.

Preso atto che la società regolarmente citata non si è costituita, la Commissione rileva che in data 22.02.2023 la società A.S.D. U.S. Mariglianese ha fatto pervenire a mezzo pec la prova documentale ( bonifico) comprovante l’avvenuto pagamento della somma richiesta dal calciatore, ovvero € 1.980,00, e che il difensore del calciatore nel corso dell’udienza ha confermato l’avvenuto accordo conciliativo, 

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti e dell’avvenuto pagamento in favore del calciatore Giuseppe Faiello della somma dallo stesso richiesta in ricorso, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

 

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