C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 16/02/2023 – Delibera – Ricorso della Società ASD CASSANO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 65 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 2.2.2023 in riferimento alla gara CASSANO – NUOVA ASTIGIANA CALCIO del 29.01.2023 valida per il Campionato di Prima Categoria – Girone G
Ricorso della Società ASD CASSANO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 65 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 2.2.2023 in riferimento alla gara CASSANO – NUOVA ASTIGIANA CALCIO del 29.01.2023 valida per il Campionato di Prima Categoria – Girone G
La reclamante impugna il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale questi ha inflitto la squalifica fino al 3 marzo 2023 all’allenatore CROVETTO Flavio, la ammenda di euro 400,00 alla società e la squalifica del campo per 1 gara. La reclamante contesta i fatti e ne chiede una rilettura senza fornire alcun ragionevole argomento che consenta di superare quanto riportato negli atti ufficiali di gara e pertanto le sanzioni comminate meritano conferma. In particolare quelle inflitte alla società per il comportamento dei propri sostenitori, i quali per tutto il corso della gara hanno deriso un giocatore avversario emettendo suoni gutturali per imitare il verso di un primate con chiaro intento discriminatorio vero il giocatore in questione, trattandosi di atleta di colore. Trattasi di comportamento inqualificabile che doveva indurre la società reclamante ad un intervento immediato presso i propri sostenitori che invece non solo è avvenuto, ma anzi è stato minimizzato nell’atto di ricorso. La reclamante ha evidenziato così la più totale assenza di presa di coscienza del disvalore delle condotte contestate in guisa da meritarsi un aggravamento delle sanzioni inflitte a cui non si è proceduto, confidando che situazioni come quella in questione non abbiano a che ripetersi.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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