C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 109 del 23/03/2023 – Delibera – Reclamo proposto da: Pol. Buddusò Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 66 della Delegazione LND di Sassari del 09.03.2023 Gara: “Buddusò – Marzio Lepri Torres” del 04.03.2023 Campionato: Allievi Under 17 Provinciali Sassari
Reclamo proposto da: Pol. Buddusò Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 66 della Delegazione LND di Sassari del 09.03.2023 Gara: “Buddusò – Marzio Lepri Torres” del 04.03.2023 Campionato: Allievi Under 17 Provinciali Sassari
La Società Polisportiva Buddusò ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto, in ordine alla partita in epigrafe, la squalifica del calciatore Satta Alessio per cinque gare effettive, per condotta violenta nei confronti di un avversario. La società reclamante, nel proprio atto, ha chiesto la riduzione della squalifica del proprio tesserato, ritenendo la stessa eccessiva in relazione ai fatti. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti, rileva che l’atto di gravame non offre argomentazione alcuna che possa in qualche modo infirmare quanto riferito dal Direttore di Gara, il quale ha analiticamente descritto la condotta, peraltro particolarmente grave, del calciatore nelle circostanze descritte in referto. Nessun pregio può essere ascritto alle circostanze dedotte dalla Società reclamante, che ha sostanzialmente ammesso i fatti, limitandosi a specificare il motivo di tale reazione ("il calciatore ha reagito in quel modo perché dall'avversario prima gli è stata lanciata alle spalle una bottiglietta piena d'acqua presa da bordo campo, dopo averlo minacciato e insultato” con frasi irriguardose e gravemente offensive), fatto che, a dire della reclamante, sarebbe successo davanti al Direttore di gara, sebbene dello stesso non se ne faccia menzione nel suo rapporto. Tali argomentazioni si appalesano evidentemente irrilevanti, in quanto comunque non pertinenti e insufficienti a superare il privilegio di prova che l’art. 61 co I C.G.S. riserva ai referti arbitrali. Ciò premesso, questa Corte ritiene corretta la qualificazione del fatto ricondotta dal G.S. nella fattispecie più grave di cui all’articolo 38 C.G.S., in considerazione della puntuale ricostruzione dei fatti riportata dal Direttore di Gara nel proprio referto che ben evidenzia il contegno tenuto dal calciatore il quale "tirava con violenza un pugno sul naso a gioco fermo, senza la contesa del pallone all'avversario". A ciò si aggiunga che, come precisato nel referto, a causa del pugno il calciatore della Marzio Lepri Torres veniva portato al Pronto Soccorso, stante la copiosa fuoriuscita di sangue, elemento che dimostra, qualora fosse necessario, l'evidente gravità della condotta e la violenza del colpo. Non è inutile evidenziare che, come specificato anche dal G.S., l'accaduto si è verificato nel contesto di una gara del settore giovanile, e ciò comporta una valutazione di gravità ancora maggiore. La stessa misura della squalifica per cinque giornate corrisponde al minimo edittale previsto per le ipotesi di particolare gravità dal capoverso dell'art. 38 C.G.S.. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale
DELIBERA
Il rigetto del reclamo, confermando la squalifica del calciatore Satta Alessio per cinque gare effettive. Dispone l’incameramento del contributo.
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