C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 302 CSAT 20 del 14/02/2023 – Delibera – Procedimento 68/A U.S.D. La Meridiana (CT) avverso la squalifica per 6 gare del calciatore Lanza Vincenzo. Campionato Under 15 Regionali Gir. “E” Gara: U.S.D. La Meridiana/Ragusa Boys del 29.01.23 Comunicato Ufficiale n. 284 SGS del 31.01.23

Procedimento 68/A

U.S.D. La Meridiana (CT) avverso la squalifica per 6 gare del calciatore Lanza Vincenzo. Campionato Under 15 Regionali Gir. “E” Gara: U.S.D. La Meridiana/Ragusa Boys del 29.01.23 Comunicato Ufficiale n. 284 SGS del 31.01.23

La Società U.S.D. La Meridiana ha inoltrato rituale preannuncio e successivi motivi di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe, rilevando che la squalifica inflitta al proprio calciatore appare sproporzionata ai fatti così come realmente accaduti e ne chiede una riduzione. La reclamante evidenzia che durante lo svolgimento della gara in oggetto, il proprio calciatore Lanza Vincenzo, a seguito di uno scontro di gioco, reagiva dando inizio a una “scaramuccia” con un calciatore della squadra avversaria. Il tecnico della società Ragusa Boys, nel tentativo di sedare gli animi, allontanava il Lanza con una spinta e determinava un involontario contatto fisico dello stesso calciatore con l’arbitro. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 61 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. L’esame del rapporto e del relativo supplemento ha permesso di accertare che al 22’ del 2° tempo regolamentare il calciatore Lanza Vincenzo della società U.S.D. La Meridiana veniva espulso dal campo per aver spinto il direttore di gara. La descrizione dell’episodio consente di effettuare una completa valutazione del comportamento in esame e pertanto la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure appare, allo stato degli atti, sproporzionata alla effettiva condotta posta in essere dal calciatore Lanza Vincenzo e meritevole di una riduzione entro i minimi edittali.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale accoglie il proposto reclamo e ridetermina in 4 gare di squalifica la sanzione a carico del calciatore Lanza Vincenzo. Senza addebito del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva, non versato.

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