C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 318 CSAT 21 del 23/02/2023 – Delibera – Procedimento n. 79/A POL. GONZAGA (PA) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3. Campionato Under 17 Reg.le Girone “A” Gara: Città di Carini – Pol. Gonzaga del 28.01.2023 – C.U. n.284/sgs100 del 31.01.2023.
Procedimento n. 79/A
POL. GONZAGA (PA) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3. Campionato Under 17 Reg.le Girone “A” Gara: Città di Carini – Pol. Gonzaga del 28.01.2023 – C.U. n.284/sgs100 del 31.01.2023.
Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi la Pol. Gonzaga, in persona del suo rappresentante pro tempore, impugna la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che quanto riferito in referto dal direttore di gara non corrisponde alla realtà dei fatti. Infatti, secondo l’assunto difensivo il gesto posto in essere dal Giunchiglia non sarebbe così grave da non consentire la prosecuzione della gara considerato che lo stesso giocatore subito dopo si sarebbe allontanato dal terreno di gioco senza null’altro profferire nei confronti dell’arbitro. Infine, la reclamante rileva che il D.D.G. non ha allegato alcun certificato medico attestante l’asserito dolore che egli avrebbe patito a causa dell’azione del Giunchiglia. A conferma delle proprie asserzioni chiede che la Corte prenda visione del video che ha ripreso la gara.
Nulla è pervenuto dalla consorella mentre la reclamante ha depositato memoria difensiva All’udienza odierna nessuno è comparso per la reclamante sebbene ne avesse fatto richiesta La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente dichiara inammissibile la produzione del breve video, infatti, sul punto giova ricordare che l’art. 61, comma 1, C.G.S. ben chiarisce il valore attribuito ai rapporti degli ufficiali di gara che fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione delle gare. In altri termini la prova fornita dai rapporti è “piena”, ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi contro deducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi. In questa prospettiva, l’art. 58, comma 1 C.G.S. prevede che i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva “nei casi previsti dall’ordinamento federale”. Il successivo art. 61, comma 2 C.G.S. individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitati all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione “di un soggetto diverso dall’autore di una infrazione” (comma 2) e sempreché offrano piena garanzia tecnica e documentale (Cfr CFA 0002/CFA/2022-2023 del 01.07.2022). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (cfr CSA n.014/CSA/2021-2022) infatti tale produzione non tende a provare l’estraneità del calciatore a quanto contestatogli ma bensì ad una diversa dinamica dei fatti a lui attributi. Tale video peraltro non offre quelle garanzie previste dalla normativa federale sopra richiamata. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara redatto dall’arbitro e le dichiarazioni a chiarimento da questi rilasciate in data odierna nel procedimento n.76/A (il cui verbale viene acquisito agli atti del presente procedimento), rileva che costui dopo avere ricevuto una manata sul petto che gli ha determinato un leggero dolore, ha ritenuto di sospendere la gara e di dirigersi negli spogliatoi dove si sciacquava e constatava che il colpo ricevuto non aveva lasciato alcun segno, nemmeno di rossore. L’arbitro, inoltre, ha affermato che il colpo ricevuto non era tendente a procurargli delle lesioni ma piuttosto era un gesto di minaccia. Infine, ha riferito che il calciatore in questione non ha proseguito nel suo comportamento protestatario anche grazie ai compagni di squadra che lo hanno allontanato. Dopo tale episodio il direttore di gara ha confermato di non avere più avuto alcun contatto con il già menzionato calciatore. Ciò posto, si ritiene che il reclamo sia meritevole di accoglimento, infatti dalle precisazioni rese dall’arbitro risulta che nell’occorso non ricorrevano i presupposti per sospendere la gara atteso che il gesto, seppur grave, non era da considerarsi violento ma bensì minaccioso e che, oltre a non avere avuto alcuna conseguenza sul fisico del D.D.G., il Giunchiglia veniva, comunque, prontamente fermato dai propri compagni che provvedevano ad allontanarlo, cosa che lo stesso faceva senza profferire parola alcuna. L’accoglimento del reclamo determina la ripetizione della gara.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto reclamo, annulla la decisione del G.S.T. e dispone la ripetizione della gara. Manda al Comitato Regionale Sicilia per gli adempimenti consequenziali. Dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.
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