C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 355 CSAT 25 del 21/03/2023 – Delibera – Procedimento n. 98/A Appello personale del sig. GIOVANNI BIONDO, dirigente tesserato per la Soc. Oratorio San Giovanni Battista, avverso la squalifica fino 2 marzo 2025 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. Campionato C5 Serie D Girone “A” Gara: Futsal Altofonte – Oratorio San Giovanni Battista del 25.02.2023. C.U. n. 35 del 28.02.2023 Delegazione Provinciale di Palermo.

Procedimento n. 98/A

Appello personale del sig. GIOVANNI BIONDO, dirigente tesserato per la Soc. Oratorio San Giovanni Battista, avverso la squalifica fino 2 marzo 2025 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. Campionato C5 Serie D Girone “A” Gara: Futsal Altofonte – Oratorio San Giovanni Battista del 25.02.2023. C.U. n. 35 del 28.02.2023 Delegazione Provinciale di Palermo.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi il sig. Giovanni Biondo, assistito dal proprio difensore di fiducia, impugna, personalmente, la sanzione irrogatagli dal GST come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, di non avere mai aggredito il DDG e che il referto redatto dall’arbitro, nella parte in cui gli attribuisce atti violenti in suo danno non assurge a fede privilegiata perché per ammissione dello stesso ufficiale di gara questi era in stato confusionale a seguito delle percosse subite da altri tesserati della società Oratorio S. Giovanni. A riprova di ciò produce unitamente al reclamo dichiarazione scritta del Comandante della Polizia Municipale di Altofonte nonché altra dichiarazione resa da tale sig. Di Matteo Nicola, dirigente tesserato per la Soc. Futsal Altofonte 2021, che nell’occorso ricopriva l’incarico di addetto all’arbitro veicolata con memoria integrativa depositata nei termini. All’udienza odierna è comparso il Sig. Biondo Giovanni, assistito dal proprio legale di fiducia, il quale ha insistito sui motivi di reclamo con richiesta di accoglimento. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i fatti e i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva, per quello che qui interessa, che il direttore di gara dopo avere subito plurimi atti violenti in suo danno posti in essere da altri tesserati della Soc., Oratorio San Giovanni Battista mentre riusciva e divincolarsi e a raggiungere lo spiazzo antistante gli spogliatoi assistito dal servizio d’ordine a da alcuni tesserati della soc. Altofonte veniva colpito ripetutamente alla schiena e in altri parte del corpo riconoscendo i suoi aggressori nelle persone dei calciatori recanti la maglia n.12 e n. 14 nonché nel dirigente della medesima società sig. Biondo Giovanni. Inoltre il sig. Biondo Giovanni lo colpiva nuovamente il DDG con entrambe le mani spingendolo così forte da provocargli dolere immediato, mancanza di respiro e capogiri. Una volta raggiunto lo spogliatoio l’arbitro notava che il sig. Giovanni Biondo colpiva con forza la porta di detto locale. Il referto, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, risulta coerente, preciso e circostanziato in ordine a quanto accaduto e pertanto la tesi difensiva non trova riscontro negli atti ufficiali, ragion per cui il gravame non può essere accolto per quanto attiene alla inibizione inflitta poiché la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure, risulta congrua e non suscettibile della benché minima riduzione in relazione ai plurimi atti violenza posti in essere in danno dell’arbitro. Il reclamo deve, di contro, essere accolto limitatamente alla sanzione accessoria della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC essendo tale sanzione prevista solo nel caso in cui venga irrogata la sanzione massima di anni cinque di inibizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 comma 1 lett. h) C.G.S. così dovendosi rettificare l’errata indicazione dell’art. 19 comma 3 del C.G.S. operata dal giudice di prime cure.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo revoca la sanzione accessoria della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., confermando nel resto l’impugnato provvedimento. Per l’effetto dispone restituirsi al reclamante il versato contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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