C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 365 CSAT 26 del 28/03/2023 – Delibera – Procedimento n. 100/A A.S.D. VILLAROSA CALCIO (EN) Avverso squalifica fino al 03.03.2028 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C a carico del calciatore sig. Mardi Youssef. Campionato Promozione Girone “B” Gara: Villarosa Calcio – Pro Falcone del 04.03.2023 C.U. n. 334 del 7.3.2023.
Procedimento n. 100/A
A.S.D. VILLAROSA CALCIO (EN) Avverso squalifica fino al 03.03.2028 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C a carico del calciatore sig. Mardi Youssef.
Campionato Promozione Girone “B” Gara: Villarosa Calcio – Pro Falcone del 04.03.2023 C.U. n. 334 del 7.3.2023.
Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l’A.S.D. Villarosa Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la sanzione irrogata al proprio tesserato così come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Mardi Youssef non ha mai colpito l’arbitro in nessun modo né tanto meno con un pugno al volto ma, al contrario, sarebbe intervenuto solo per sedare gli animi e, a tal proposito, richiama quanto riportato dal Commissario di Campo nel suo rapporto che in tal senso smentirebbe il referto del DDG e che avrebbe, secondo l’assunto difensivo, la stessa valenza probatoria del referto arbitrale richiamando, a tal proposito, la decisone n.95 del 7.12.2019 emessa dalla Sezione II della CSA per cui chiede, in via principale, la revoca della sanzione ed in via subordinata la rideterminazione della squalifica in termini più equi ricorrendo i presupposti di cui al comma 2 dell’art.13 C.G.S..
Quanto sopra è stato ribadito all’udienza odierna dal difensore della reclamante all’uopo nominato come in atti.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i referti redatti dagli ufficiali di gara che ai sensi dell’art. 61 comma 1 C.G.S. fanno piena prova circa i fatti ed i comportamenti di tesserati nel corso di una gara rileva, in particolare, da quello redatto dal DDG che:” … dopo la segnatura della reta della società Pro Falcone, emettevo il triplice fischio. Venivo subito accerchiato da alcuni tesserati titolari della Società Villarosa, che con fare minaccioso ed intimidatorio cercavano il contatto fisico; tra questi, il calciatore n.15 Mardi Youssef che mi ha colpito con un violentissimo pugno sullo zigomo destro, provocandomi immediato dolore, giramento di testa e capogiri. Nel contempo dalla panchina mi raggiungevano tutti i calciatori sostituiti e di riserva. In particolar modo riconoscevo il n.4 Ferrara Marco, il n.9 Messina Fabio, il n.11 Cordaro Giuseppe…”.
Dal rapporto dell’AA1 si rileva che:” Dopo il triplice fischio stavo dirigendomi verso lo spogliatoio e davanti a me vedevo i calciatori del Pro Falcone esultare per la rete appena segnata ma non riuscivo ad intravedere la figura del DDG. Volgendo lo sguardo verso la zona del campo compresa tra il vertice dell’area di rigore opposto alla mia linea laterale di competenza e l’altra linea laterale notavo che il DDG era stato accerchiato da tesserati dalla Soc. Villarosa, sia da quelli già presenti in campo che da quasi tutti gli occupanti la panchina che nel frattempo, da dietro le mie spalle, lo avevano raggiunto con fare aggressivo e minaccioso. Notato ciò, correvo anch’io verso il DDG per difenderlo. Tra i più facinorosi riconoscevo il calciatore n. 15 Mardi Youssef che colpiva il DDG con un pugno sullo zigomo destro, …”
In ragione di quanto sopra la tesi difensiva non trova riscontro alcuno per cui il reclamo risulta infondato poiché quanto descritto dal direttore di gara trova piena conferma nel rapporto redatto dall’AA.
A nulla rileva che il Commissario di Campo, nel redigere il proprio rapporto, non faccia alcun riferimento al comportamento del n.15 Mardi Youssef in quanto non è dato sapere dove lo stesso si trovasse al momento dell’aggressione e quale fosse il suo angolo di visuale per cui è probabile che lo stesso non sia stato in grado di rilevare il comportamento violento del Mardi Youssef, considerato che in tale frangente il DDG si trovava circondato da diversi tesserati del Villarosa Calcio.
Anche il richiamo alla decisione n.95 del 7.12.2019 della II Sezione della CSA operato dalla reclamante non è pertinente alla odierna fattispecie in quanto il caso esaminato dalla Corte Sportiva di Appello riguardava una condotta antisportiva posta in essere da un tesserato seduto in panchina non rilevata né dal DDG né dall’AA1.
Ciò posto il reclamo non può trovare accoglimento nemmeno sotto il profilo sanzionatorio e la squalifica, così come irrogata dal GST, va confermata non essendo suscettibile della benché minima rideterminazione in melius non ricorrendo nel caso in esame alcuna delle ipotesi attenuanti specificatamente indicate al comma 1 dell’art. 13 C.G.S., né ricorrono le “altre ipotesi” codificate dal comma 2 del medesimo articolo in quanto la circostanza che il calciatore sia un minorenne, secondo l’orientamento giurisprudenziale costante non solo della giustizia domestica ma anche di quella del Collegio di Garanzia del C.O.N.I., va considerata come aggravante che concorre con quelle di cui al comma 1 dell’art. 14 con specifico riferimento alla lett. d) avendo agito per motivi futili o abietti ed f) per avere determinato o concorso a determinare, con l’infrazione, una turbativa violenta dell’ordine pubblico.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e, per l’effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00), non versato.
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