C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 379 CSAT 27 del 04/04/2023 – Delibera – Procedimento n. 109/A A.S.D. CITTA’ DI BELPASSO (CT) Avverso inibizione fino al 31.03.2024 a carico del dirigente sig. Paolo Conte; squalifica per quattro gare a carico dei calciatori sigg.ri Rizzuto Salvatore e Sferrazzo Antonio. Campionato di 1^ Cat. Girone “E” Gara: Calcio Furci – Città di Belpasso del 19.03.2023. C.U. n. 353 del 21.03.2023.
Procedimento n. 109/A
A.S.D. CITTA’ DI BELPASSO (CT) Avverso inibizione fino al 31.03.2024 a carico del dirigente sig. Paolo Conte; squalifica per quattro gare a carico dei calciatori sigg.ri Rizzuto Salvatore e Sferrazzo Antonio. Campionato di 1^ Cat. Girone “E” Gara: Calcio Furci - Città di Belpasso del 19.03.2023. C.U. n. 353 del 21.03.2023.
Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio nei termini dei motivi l’A.S.D. Città di Belpasso, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, impugna le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Paolo Conte, che nell’occorso rivestiva la funzione di dirigente accompagnatore, è sì corso all’interno del terreno di gioco per protestare avverso l’espulsione del capitano così come ha protestato al termine della gara, ma mai ha tentato di colpire il direttore di gara. Per quanto riguarda l’espulsione del calciatore Sferrazzo Antonio questa sarebbe ingiusta perché il calciatore avrebbe allungato la gamba solo per parare la caduta a seguito del fallo subito mentre per quanto riguarda poi l’espulsione del calciatore Salvatore Rizzuto questi avrebbe commesso un fallo tattico per evitare la ripartenza dell’avversario. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 C.G.S. fa piena prova dei fatti e dei comportamenti dei tesserati nel corso di una gara, rileva che dopo essere stato espulso il sig. Rizzuto Salvatore il sig. Paolo Conte entrava sul terreno di gioco protestando nei confronti dell’arbitro e, proseguendo nella sua azione, il sig. Conte assumeva anche un comportamento minaccioso e, una volta avvicinatosi a questi, tentava di colpirlo con un calcio al ginocchio prendendolo solo di striscio e causandogli momentaneo dolore. Il sig. Sferrazzo Antonio è stato espulso al 14’ del 2° t. per avere colpito un avversario con un calcio alla gamba in reazione al fallo subito. Il sig. Salvatore Rizzuto è stato espulso per avere commesso un fallo nei confronti di un calciatore avversario entrando a gamba tesa. In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante in ordine alla inibizione a carico del sig. Paolo Conte non trova riscontro e la sanzione è congrua e non suscettibile della benché minima rideterminazione essendo stata irrogata nel minimo edittale previsto dall’art. 35 comma 3 C.G.S. Di contro il reclamo può trovare accoglimento per quanto riguarda le sanzioni a carico dei calciatori in quanto per la squalifica a carico del calciatore Sferrazzo Antonio va rideterminata come da dispositivo dovendosi applicare l’attenuante di avere agito in reazione a un fatto ingiusto altrui, mentre per quanto riguarda la squalifica a carico del calciatore Salvatore Rizzuto questa va rideterminata anch’essa, come da dispositivo, dovendo qualificare quanto dallo stesso posto in essere come condotta gravemente antisportiva.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in due gare la squalifica a carico dei calciatori sig.ri Sferrazzo Antonio e Salvatore Rizzuto. Conferma nel resto l’impugnato provvedimento. Per l’effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.
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