DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 925 del 12.04.2023 – Delibera – GARA DEL 18/02/2023: SSD FUTSAL PESCARA 1997 – ASD PETRARCA C5

GARA DEL 18/02/2023: SSD FUTSAL PESCARA 1997 – ASD PETRARCA C5

Reclami proposto da: Futsal Pescara e Petrarca C5 Il Giudice sportivo, esaminato i ricorsi proposti dalla S.S.D. FUTSAL PESCARA 1997 e dalla SA.S.D. PETRARCA C5. avverso l’esito della gara in oggetto rileva: Con il ricorso depositato nei termini dalla S.S.D. FUTSAL PESCARA 1997 ha chiesto al Giudice Sportivo che venisse disposta la ripetizione della partita indicata in epigrafe per errore tecnico della terna arbitrale. Il tutto discenderebbe dalla circostanza che al minuto 17’ 07’’ del secondo tempo l’arbitro avrebbe erroneamente ammonito per trattenuta in luogo del calciatore n.7, Zanotto Micheletto Leonardo, altro calciatore della S.S.D. FUTSAL PESCARA 1997 e precisamente il n. 10, Coco Wellington William, successivamente espulso per somma di ammonizioni. A sostegno delle proprie doglianze produceva un filmato e delle immagini relativi ai minuti finale dell’incontro, da qui la richiesta d’accertamento dell’errore tecnico, con conseguente istanza di non omologazione e conseguente ripetizione dell’incontro. Con memorie difensive depositate nei termini la S.S.D. PETRARCA C5 chiedeva di dichiarare inammissibile e improcedibile il predetto reclamo per assenza di errore tecnico da parte del direttore di gara e per inammissibilità dei mezzi istruttori prodotti dalla controparte. Con altro ricorso preannunciato in pari data dalla S.S.D. PETRARCA C5 quest’ultima preannunciava il ricorso avverso la regolarità della gara senza tuttavia depositare le motivazioni entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si era svolta la gara. Il ricorso proposto dalla S.S.D. FUTSAL PESCARA 1997 è infondato e deve essere respinto, mentre deve essere dichiarato inammissibile il ricorso preannunciato dalla S.S.D. PETRARCA C5. Dall’esame del referto di gara e dei relativi supplementi di referto inviati dagli arbitri, fonti privilegiate di prova, la ricostruzione sullo svolgimento dei fatti rappresentata dalla ricorrente S.S.D. FUTSAL PESCARA 1997 non ha trovato alcun riscontro, anzi da una attenta lettura degli atti di gara è possibile escludere la presenza di errori e/o incertezze da parte degli arbitri in merito alla sanzione disciplinare irrogata nei confronti del calciatore n.10 Coco Wellington William. Nei supplementi di referto di gara pervenuti, infatti, l’arbitro n.2 ha specificato che “Confermo che nella gara in oggetto, al 17' del secondo tempo, ho ammonito il giocatore Coco Wellington William, nr. 10 del Futsal Pescara, su segnalazione del cronometrista in quanto dalla mia posizione non avevo potuto individuare il giocatore.” mentre il cronometrista ufficiale sul punto ha confermato che “Al 17’ del secondo tempo, dopo mia segnalazione ai due arbitri per un fallo di gioco commesso, gli arbitri sanzionano il fallo stesso con provvedimento tecnico di calcio di punizione diretto e il secondo Arbitro sanziona con provvedimento disciplinare di cartellino giallo il n. 10 Coco Wellington William del Pescara per fallo imprudente.”. Tale condotta esclude di per sé la sussistenza di un errore tecnico in capo agli arbitri avendo applicato correttamente il Regolamento di gioco. Quanto al filmato ed ai fotogrammi prodotti dalla ricorrente S.S.D. FUTSAL PESCARA 1997 a sostegno della propria tesi si evidenzia che gli stessi, ai sensi degli art.58 del C.G.S. e ss., costituiscono un mezzo di prova non utilizzabile dal Giudice sportivo. La loro allegazione non può in alcun modo influire sulla decisione finale tenuto conto che, ai sensi dell’art.61 del C.G.S., al Giudice sportivo è consentito di visionare i filmati ed immagini, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indichino quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione, limitatamente per finalità disciplinari a carico di tesserati, senza che l’eventuale errore di persona possa avere alcun rilievo ai fini dell’omologazione del risultato ottenuto sul campo, che resta intangibile. Per altro verso ai sensi del successivo art.62 co.2 del C.G.S. i procedimenti relativi alla regolarità dello svolgimento della gara si svolgono esclusivamente sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e sulla base delle deduzioni delle parti. In questa direzione, l’orientamento della giurisprudenza federale a livello nazionale è costante, ammettendo essa l’utilizzo di una prova televisiva soltanto per finalità disciplinari e non, invece, per finalità diverse, quale la correzione di un errore tecnico dell’arbitro (ex multis, cfr. CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III decisione N. 079/CSA pubblicata del 16/12/2022). Per tale motivo ne consegue che il risultato conseguito dalla squadre sul campo è regolare e che la disputa della gara non risulta essere stata inficiata da alcun errore tecnico. Quanto, infine, al ricorso preannunciato dalla S.S.D Petrarca si rileva come la Società, dopo la notifica nei termini del preannuncio di reclamo, non abbia in seguito provveduto a depositare il ricorso contenente le motivazioni a sostegno della doglianza previsto a pena di inammissibilità dall’art.67 comma 2 del C.G.S., con l’effetto che lo stesso deve essere dichiarato irricevibile.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 686 del 22/02/23 decide: - di respingere il ricorso della Società S.S.D. FUTSAL PESCARA 1997; - di respingere il ricorso della Società S.S.D. PETRARCA C5 dichiarandolo irricevibile; - di omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro S.S.D. FUTSAL PESCARA 1997 - S.S.D. PETRARCA C5 2 - 3; - di addebitare la tassa di ricorso sia alla S.S.D. FUTSAL PESCARA 1997 che alla S.S.D. PETRARCA C5;

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