C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 01/02/2023 – Delibera – Prot. 11247/28 pfi22-23/PM/vdb nei confronti dei seguenti soggetti: 1. sig. DARIO BABIC, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Mediatec Luparense C5 e attualmente tesserato per la società A.S.D. Vicenza Calcio a 5; 2. la società A.S.D. MEDIATEC LUPARENSE C5 (matr. 937868).

Prot. 11247/28 pfi22-23/PM/vdb nei confronti dei seguenti soggetti: 1. sig. DARIO BABIC, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Mediatec Luparense C5 e attualmente tesserato per la società A.S.D. Vicenza Calcio a 5; 2. la società A.S.D. MEDIATEC LUPARENSE C5 (matr. 937868).

Il Collegio è composto dai signori: avv. Diego MANENTE Presidente avv. Stefano CAPO Componente, in collegamento da remoto dott. Sergio CAVALLERO Componente, in collegamento da remoto Risultano presenti all’udienza: il sig. DARIO BABIC; il sig. OGNJEN KOKOROVIC, dal 19 gennaio 2023 tesserato in qualità di dirigente accompagnatore per la società A.S.D. VICENZA CALCIO A 5. Non risulta presente all’udienza: la società A.S.D. MEDIATEC LUPARENSE C5. La Procura federale è rappresentata dall’avv. Francesco KELLER, in collegamento da remoto. Nulla opponendo il rappresentante della Procura federale, viene autorizzata la partecipazione a giudizio del sig. Kokorovic, dirigente della società Vicenza Calcio a 5 per la quale il calciatore Babic è attualmente tesserato. La presente udienza del Tribunale Federale Territoriale fa seguito al rinvio disposto nella riunione del 17 gennaio 2023 nella quale si disponeva di acquisire dal Direttore della gara Arcade Calcio a 5-Mediatec Luparense C5 del 20 maggio 2022 (Play-off di Calcio a 5 serie D) supplemento di rapporto in relazione all’eventuale sussistenza di atteggiamenti non sportivi da parte del calciatore Federico Olivotto nei confronti del calciatore Dario Babic e di altri tesserati della società Mediatec Luparense C5 e, in caso positivo, riferire. Disponeva inoltre l’acquisizione delle distinte di gara della medesima competizione disputate dalla società Arcade Calcio a 5 successivamente a quella in oggetto. La predetta documentazione perveniva alla segreteria del Tribunale nei termini fissati. Il rappresentante della Procura federale rileva che dalla documentazione acquisita non emergono elementi idonei a inficiare la ricostruzione dei fatti e a suffragare la difesa del sig. Babic; ribadisce conseguentemente la richiesta delle sanzioni così come formulata nella precedente riunione del 17 gennaio u.s. Il sig. Kokorovic a propria volta rileva che dai rapporti delle gare successive disputate dalla società Arcade Calcio a 5 risulta che tra i calciatori che vi hanno preso parte vi è anche il calciatore Federico Olivotto. In particolare sottolinea come il primo dei due rapporti sia datato 8.6.2022 e dunque certifica che il predetto calciatore è stato in condizione di disputare la gara, così smentendo le risultanze della certificazione medica. Precisa altresì che, a quanto risulta dalle informative assunte dalla società Vicenza Calcio a 5 per la quale il sig. Babic è attualmente tesserato, il calciatore Olivotto avrebbe addirittura partecipato ad una gara ufficiale il 4.6.2022 contro la squadra Borgoricco UTD. Alla luce di quanto sopra ritiene pertanto che il quadro rappresentato dalla società Arcade Calcio a 5 fosse funzionale al conseguimento di un punteggio favorevole rispetto all’esito della gara con la società Medatec Luparense C5. Evidenzia infine, sempre a comprova di quanto sopra, che il calciatore Olivotto risulta essere entrato in Pronto Soccorso con codice giallo ed esserne stato dimesso con codice verde. Si riporta comunque alla memoria in atti. Il sig. Babic ribadisce di aver compiuto il fatto che gli viene attribuito, ma senza provocare alcuna conseguenza al calciatore Olivotto (si è limitato ad abbassare il capo per proteggersi) e comunque di averlo fatto a seguito di una gravissima provocazione (epiteto ingiurioso nei confronti della propria mamma) da parte di quest’ultimo, che manteneva un atteggiamento aggressivo avanzando nei suoi confronti. Il Tribunale Federale Territoriale, all’esito della discussione, definitivamente pronunciando sul deferimento della Procura federale Prot. 11247/28 pfi22-23/PM/vdb; sentito il rappresentante della Procura Federale, avv. Keller;

DELIBERA

di irrogare le seguenti sanzioni: sig. DARIO BABIC squalifica per n. 5 giornate effettive società A.S.D. MEDIATEC LUPARENSE C5 ammenda di Euro 300,00. È riservata la motivazione nei termini di cui all’art. 82 co. 4 CGS.

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