C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 03/02/2023 – Delibera – Reclamo n. 39 2022/2023 della società A.S.D. VIRTUS CORNEDO (matr. 943067). Gara di Eccellenza/A, 3^ giornata di Ritorno del 22.1.2023 CASTELNUOVO DG-VIRTUS CORNEDO.
Reclamo n. 39 2022/2023 della società A.S.D. VIRTUS CORNEDO (matr. 943067). Gara di Eccellenza/A, 3^ giornata di Ritorno del 22.1.2023 CASTELNUOVO DG-VIRTUS CORNEDO.
La società VIRTUS CORNEDO, nella persona del suo rappresentante legale sig. Davide Cornale, rappresentato e assistito dall’avv. Priscilla Palombi del foro di Roma, propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo regionale e pubblicato sul C.U. 70 del 24.1.2023: - Squalifica per n. 3 giornate a carico del sig. Alberto FIUMICETTI (calciatore): per aver ripetutamente insultato la terna arbitrale dalla panchina, il tutto accompagnato da frasi blasfeme. In sede di appello alla Corte, la società A.S.D. Virtus Cornedo motiva il proprio reclamo riconoscendo che il calciatore Fiumicetti ha protestato in maniera vivida e inappropriata nei confronti della terna arbitrale; d’altra parte le azioni che hanno portato alle due reti della squadra avversaria sarebbero sembrate, a giudizio della reclamante, viziate da un’errata interpretazione dell’azione di gioco: nel caso della prima rete, questa avrebbe comportato un calcio di rigore in danno della ricorrente, nel caso della seconda rete sembrerebbe non sia stato segnalato un fuori gioco. Tali circostanze avrebbero suscitato malumore tra le fila della reclamante, da qui le espressioni irriguardose pronunciate dal Fiumicetti nei confronti della terna arbitrale. La società Virtus Cornedo conclude chiedendo alla Corte di annullare la sanzione comminata ovvero, in via subordinata, di ridurla a n. 2 giornate in virtù dell’applicazione della circostanza attenuante consistente nel fatto che il sanzionato ha ammesso la propria responsabilità. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società VIRTUS CORNEDO; esaminata la documentazione agli atti, sentito l’Assistente Arbitrale n. 1 che ha segnalato al Direttore di gara gli insulti proferiti dal Fiumicetti alla terna, il quale conferma integralmente quanto riportato nel proprio rapporto sia nella parte relativa ai ripetuti insulti alla terna arbitrale, sia relativamente alle frasi blasfeme proferite agli Ufficiali di gara; vista, in premessa, la recente decisione della Corte Federale di Appello - Sezioni unite - n. 64 del 23 gennaio 2023 nella parte in cui afferma che la maleducazione è inaccettabile nel contesto del movimento calcistico dilettantistico giovanile in quanto tradirebbe ogni intento educativo correlato allo svolgimento della pratica sportiva; atteso che, nel caso di specie, siamo in presenza, così come confermato in data odierna dall’Assistente, sia di una condotta irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di gara (art. 36, co. 1, lett. a) CGS che prevede la sanzione minima di n. 2 giornate di squalifica), sia di utilizzo di espressioni blasfeme (art. 37, co. 1, lett. a) CGS che prevede la sanzione minima di n. 1 giornata di squalifica); rilevato, infine, che non sussistono i presupposti per la richiesta attenuante prevista dall’art. 13, co. 1, lett. e) CGS in quanto la responsabilità del calciatore risulta pacificamente dai rapporti arbitrali;
PQM
delibera di respingere il reclamo presentato dalla società VIRTUS CORNEDO confermando la squalifica per n. 3 giornate a carico del sig. Alberto FIUMICETTI. Dispone l’addebito della tassa reclamo.
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