C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 76 del 08/02/2023 – Delibera – prot. 11247/28 pfi22-23/PM/vdb nei confronti dei seguenti soggetti: 1. sig. DARIO BABIC, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Mediatec Luparense C5 e attualmente tesserato per la società A.S.D. Vicenza Calcio a 5; 2. la società A.S.D. MEDIATEC LUPARENSE C5 (matr. 937868);
prot. 11247/28 pfi22-23/PM/vdb nei confronti dei seguenti soggetti: 1. sig. DARIO BABIC, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Mediatec Luparense C5 e attualmente tesserato per la società A.S.D. Vicenza Calcio a 5; 2. la società A.S.D. MEDIATEC LUPARENSE C5 (matr. 937868);
la seguente
DECISIONE
Il deferimento Con atto del giorno 3 novembre 2022 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: sig. DARIO BABIC, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 20.5.2022, nel corso della gara A.S.D. Arcade Calcio a 5 – A.S.D. Mediatec Luparense C5 valevole per i Play Off del Campionato di Serie D di Calcio a 5, colpito con una violenta testata al volto il calciatore avversario sig. Federico Olivotto, facendogli perdere conoscenza e procurandogli un trauma cranio facciale commotivo, la frattura delle ossa nasali, distorsione cervicale e contusione dorso lombare con prognosi di 20 giorni; 2. società A.S.D. MEDIATEC LUPARENSE C5, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Dario Babic, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. La fase istruttoria In data 7 luglio 2022 la Procura iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare innanzi indicato in seguito alla segnalazione pervenuta a mezzo Pec in data 10 giugno 2022 del Comitato Regionale Veneto LND a seguito di un reclamo inoltrato al Giudice Sportivo dalla Società A.S.D. Arcade Calcio a 5 avverso la regolarità della gara disputatasi il 20.05.2022, valevole quale finale play off di Calcio a 5 per il passaggio alla categoria superiore “Serie C” tra la Società Mediatec Luparense C5 e la Società A.S.D. Arcade Calcio a 5. Il reclamo fondava in particolare sul mancato provvedimento di espulsione adottato dal direttore di gara nei confronti di un giocatore della Mediatec Luparense Dario Babic, reo di aver commesso, al terzo minuto del secondo tempo supplementare, un atto violento (nello specifico una testata) nei confronti del giocatore avversario Federico Olivotto, da ciò discendendo, sempre a parere della Società reclamante, un palese vizio tecnico tale e sufficiente alla ripetizione della gara portata comunque a termine con la presenza in campo dell’autore del fatto sopracitato. La nota si concludeva con la richiesta alla Procura Federale della FIGC affinché svolti gli opportuni accertamenti di rito, valuti le eventuali responsabilità delle parti in causa per l’adozione delle conseguenti sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Detta Procura acquisisce agli atti la documentazione di rito e in data 7 luglio 2022 disponeva gli opportuni accertamenti istruttori. In data 25 luglio 1022 il Collaboratore delegato a detta attività istruttoria trasmetteva al Procuratore federale Interregionale e al Sostituto Procuratore federale corposa ed esaustiva relazione. La fase predibattimentale La Procura federale in data 22 settembre 2022 emetteva la Conclusione Indagini, che veniva comunicata alle parti a mezzo Pec indirizzata alla società A.S.D. Mediatec Luparense C5, in relazione alla quale le parti presentavano in data 7 ottobre 2022 corposa memoria difensiva. In data 3 novembre 2022 veniva emesso l’atto di deferimento. Il dibattimento All’udienza del 17 gennaio 2023 era presente il sig. Dario Babic, accompagnato dal sig. Ognjen Kokorovic, rappresentante della società A.S.D. Vicenza Calcio a 5 per la quale ilsig. Babic risulta tesserato dal 16 settembre 2022. La Procura Federale era rappresentata dall’avv. Francesco Keller, in collegamento da remoto su piattaforma WebEx Cisco, ai sensi dell’art. 50 co. 8 del CGS secondo cui “le udienze degli Organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altre equivalente dispositivo tecnologico”. L’avv. Keller, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, concludeva proponendo l’applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti delle parti deferite nella seguente misura: sig. DARIO BABIC squalifica per n. 10 giornate effettive società A.S.D. MEDIATEC LUPARENSE C5 ammenda di Euro 1.000,00. In merito alla sanzione proposta per il sig. Babic, la Procura federale precisava che la quantificazione della sanzione in n. 10 giornate è basata sull’assenza di resipiscenza da parte del calciatore nell’immediatezza del fatto. Il sig. Babic nel riportarsi alla memoria difensiva in atti, precisava di ritenere non essere stati sufficientemente approfonditi in sede di indagini i profili riguardanti tutte le vicende antecedenti all’episodio e descritte nella memoria (in particolare la gomitata del calciatore Olivotto al calciatore Babic e la provocazione relativa alle offese nei confronti della madre di quest’ultimo), così come il fatto in quanto tale che, ad avviso del calciatore, non riveste i contorni della violenza. Il Tribunale Federale Territoriale si riservava di decidere. All’esito della discussione, sciogliendo la riserva, il Tribunale disponeva di acquisire dal Direttore della gara in oggetto supplemento di rapporto in merito all’eventuale sussistenza di atteggiamenti non sportivi da parte del calciatore Federico Olivotto nei confronti del calciatore Dario Babic e di altri tesserati della società Mediatec Luparense C5 e, in caso positivo, riferire. Disponeva inoltre l’acquisizione delle distinte di gara della medesima competizione disputate dalla società Arcade Calcio a 5 successivamente a quella in oggetto fissando quale termine per la trasmissione di detti documenti il 24 gennaio 2023. Il procedimento veniva rinviato alla riunione del 31 gennaio 2023 alle ore 15:00. La documentazione di cui il Tribunale aveva disposto l’acquisizione perveniva alla segreteria nei termini fissati. All’udienza del 31 gennaio 2023 era presente il sig. Dario Babic, accompagnato dal sig. Ognjen Kokorovic, tesserato in qualità di dirigente accompagnatore per la società A.S.D. Vicenza Calcio a 5 a far data dal 19 gennaio 2023. La Procura Federale era rappresentata dall’avv. Francesco Keller, in collegamento da remoto. Il rappresentante della Procura federale evidenziava come dalla documentazione acquisita non emergano elementi idonei a inficiare la ricostruzione dei fatti e a suffragare la difesa del sig. Babic; ribadiva la richiesta delle sanzioni così come formulata nella precedente riunione del 17 gennaio u.s. Il sig. Kokorovic a propria volta rilevava che dai rapporti delle gare successive disputate dalla società Arcade Calcio a 5 risulta che tra i calciatori che vi hanno preso parte vi è anche il calciatore Federico Olivotto. In particolare sottolineava come il primo dei due rapporti sia datato 8 giugno 2022 e dunque certifica che il predetto calciatore è stato in condizione di disputare la gara, così smentendo le risultanze della certificazione medica. Precisava altresì che, a quanto risulta dalle informative assunte dalla società Vicenza Calcio a 5 per la quale il sig. Babic è attualmente tesserato, il calciatore Olivotto avrebbe addirittura partecipato ad una gara ufficiale il 4 giugno 2022 contro la squadra Borgoricco UTD. Alla luce di quanto sopra riteneva pertanto che il quadro rappresentato dalla società Arcade Calcio a 5 fosse funzionale al conseguimento di un punteggio favorevole rispetto all’esito della gara con la società Medatec Luparense C5. Evidenziava infine, sempre a comprova di quanto sopra, che il calciatore Olivotto risulta essere entrato in Pronto Soccorso con codice giallo ed esserne stato dimesso con codice verde. Si riportava comunque alla memoria in atti. Il sig. Babic ribadiva di aver compiuto il fatto che gli viene attribuito, ma senza provocare alcuna conseguenza al calciatore Olivotto (si è limitato ad abbassare il capo per proteggersi) e comunque di averlo fatto a seguito di una gravissima provocazione (epiteto ingiurioso nei confronti della propria mamma) da parte di quest’ultimo, che manteneva un atteggiamento aggressivo avanzando nei suoi confronti. La decisione Il Collegio, all’esito della discussione, definitivamente pronunciando sul deferimento della Procura federale Prot. 11247/28 pfi22-23/PM/vdb; sentito il rappresentante della Procura Federale, avv. Keller; rilevato che dalle evidenze ufficiali (rapporti di gara e supplemento di rapporto) in atti risulta la condotta violenta del calciatore Babic Dario; considerato che i rapporti di gara fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 co. 1 CGS); rilevato altresì che dai predetti rapporti e dal supplemento non risulta in alcun modo evidenziata la provocazione allegata alla difesa del calciatore Babic che avrebbe scatenato la reazione del medesimo, sicché non è consentito al Tribunale superare la previsione dell’art. 61 co. 1 CGS; considerato che, dall’acquisizione dei rapporti delle gare disputate dalla società Arcade Calcio a 5 successivamente a quella in cui si è verificato il fatto in oggetto risulta che il calciatore Olivotto, vittima della condotta violenta, ha partecipato, scendendo in campo per l’intera durata, alla gara dell’8 giugno 2022,a fronte di una prognosi, risultante dal certificato medico in atti, di giorni 20, non ancora consumata a questa data (il certificato medico reca la prognosi dal 21 maggio al 9 giugno 2022), con ciò evidenziandosi che le conseguenze del comportamento violento si erano ridimensionate rispetto alle iniziali previsioni, pur conservando un certo grado di gravità; ritenuto pertanto che, in questo quadro di riferimento debba trovare applicazione nei confronti del calciatore Babic la sanzione prevista dall’art. 38 secondo periodo CGS di n. 5 giornate; ritenuto altresì che la responsabilità della società Mediatec Luparense C5 consegua dall’applicazione dell’art. 6 co.2 CGS; rilevato a tale riguardo che la predetta società, la quale pur ritualmente evocata nel presente procedimento non si è costituita, non ha fornito elementi idonei a applicare la scriminante o attenuante della sua responsabilità di cui all’art. 7 CGS; ritenuto pertanto che nei confronti della società Mediatec Luparense C5 debba trovare applicazione la sanzione dell’ammenda, che l’intestato Tribunale stima equo quantificare in Euro 300,00;
DELIBERA
di irrogare le seguenti sanzioni: sig. DARIO BABIC squalifica per n. 5 giornate effettive società A.S.D. MEDIATEC LUPARENSE C5 ammenda di Euro 300,00.
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