C.R. PUGLIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 10/11/2022 – Delibera – GARA DEL 23/10/2022 AVETRANA CALCIO – UGENTO
GARA DEL 23/10/2022 AVETRANA CALCIO - UGENTO
Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali; RITENUTO IN FATTO La società ASD AVETRANA CALCIO, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società ASD UGENTO, adiva questo Giudice Sportivo Territoriale imputando alla resistente la posizione irregolare del calciatore IMPERATO GIUSEPPE (18/05/2005), della ASD UGENTO durante l'incontro in oggetto, sebbene non avesse scontato la squalifica per una gara, giusta C.U. n. 37 pubblicato dal C.R. PUGLIA in data 29.09.2022. A sostegno delle proprie ragioni, l'istante richiamava la decisione di questo Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 46 del C.R. Puglia del 20.10.2022, che aveva dichiarato irregolare la gara UGENTO - MANDURIA del 02.10.2022 disponendone la ripetizione, gara alla quale il predetto tesserato IMPERATO GIUSEPPE non aveva partecipato. GIRONE H - 3 Giornata – A TRICASE A.S.D. - CITTA DI OTRANTO - M La ricorrente evidenziava che il citato tesserato, che aveva partecipato a tutte le gare successive a quella dichiarata irregolare, dovesse scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento, ossia, in quella in oggetto del presente ricorso ai sensi dell'art. 21, comma 4, CGS. Pertanto, stante la posizione irregolare del tesserato IMPERATO nella gara in epigrafe, concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore ex art. 10 comma 6 lettera a) del CGS. La resistente ha trasmesso proprie deduzioni, deducendo l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO Questo Giudice Sportivo Territoriale ritiene che il ricorso proposto dalla società ASD AVETRANA sia fondato e vada accolto per le seguenti motivazioni. Gli atti ufficiali richiamati dall'istante ed a disposizione di questo Ufficio Giudicante confermano che il calciatore IMPERATO GIUSEPPE (18/05/2005), tesserato per la ASD UGENTO, non abbia partecipato alla gara disputata in data 02.10.2022 tra ASD UGENTO e ASD MANDURIA, successivamente dichiarata irregolare giusta delibera di questo Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. del CR Puglia del 20.10.2022, che aveva dichiarato irregolare la gara UGENTO - MANDURIA del 02.10.2022 disponendone la ripetizione, gara alla quale il predetto tesserato IMPERATO GIUSEPPE non aveva partecipato. La ricorrente evidenziava che il citato tesserato, che aveva partecipato a tutte le gare successive a quella dichiarata irregolare, dovesse scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento, ossia, in quella in oggetto del presente ricorso ai sensi dell'art. 21, comma 4, CGS. Pertanto, stante la posizione irregolare del tesserato IMPERATO nella gara in epigrafe, concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore ex art. 10 comma 6 lettera a) del CGS. La resistente ha trasmesso proprie deduzioni, deducendo l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO Questo Giudice Sportivo Territoriale ritiene che il ricorso proposto dalla società ASD AVETRANA sia fondato e vada accolto per le seguenti motivazioni. Gli atti ufficiali richiamati dall'istante ed a disposizione di questo Ufficio Giudicante confermano che il calciatore IMPERATO GIUSEPPE (18/05/2005), tesserato per la ASD UGENTO, non abbia partecipato alla gara disputata in data 02.10.2022 tra ASD UGENTO e ASD MANDURIA, successivamente dichiarata irregolare giusta delibera di questo Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. del CR Puglia n. 46 del 20.10.2022. Dalle verifiche compiute da questo Giudice Sportivo risulta altresì che il predetto tesserato abbia partecipato a tutte le gare successive a quella del 02.10.2022 indicate dalla ricorrente, ivi compresa quella in epigrafe disputatasi dopo la pubblicazione della delibera. Ad avviso di questo Giudice risulta applicabile alla fattispecie l'art. 21 comma 4 del C.G.S., atteso che il risultato della gara del 02.10.2022 non era stato omologato e, quindi, la gara non aveva conseguito un risultato utile ai fini della classifica di campionato. Da ciò consegue che il tesserato IMPERATO GIUSEPPE, dovendo ancora scontare la squalifica comminatagli nella gara del 29.09.2022, in occasione dell'incontro in oggetto, quale prima gara successiva alla pubblicazione del provvedimento di annullamento, si trovava in posizione dichiaratamente irregolare. In disparte, vanno esaminati gli assunti della resistente ASD UGENTO, circa il mancato annullamento della gara del 2.10.22, la non definitività della delibera del Giudice Sportivo pubblicata in data 20.10.22 e, quindi, il legittimo utilizzo del tesserato IMPERATO GIUSEPPE nella gara in oggetto. Diversamente da quanto assunto dalla resistente, proprio il richiamato orientamento del Collegio di Garanzia (decisione n. 51 del 2021) evidenzia la corretta esegesi dell'art. 21 comma 4 del CGS nel seguente inciso: "La lettura dell'art. 21, comma 4, conduce, cioè, a ritenere che, se una gara nella quale un calciatore squalificato non è stato schierato in campo viene annullata, cioè non viene omologata con provvedimento definitivo degli Organi della Giustizia Sportiva, la squalifica di quel calciatore non risulta scontata (il predetto calciatore dovrà scontare la squalifica nel primo incontro ufficiale immediatamente successivo alla pubblicazione del provvedimento definitivo)". Quanto poi alla definitività della decisione, erra la resistente nel ritenere che non vi fosse nella fattispecie una decisione definitiva, poiché questo Giudice alla data del 20.10.2022 aveva già deliberato sulla gara del 02.10.2022 con provvedimento che, sin dal giorno successivo alla sua pubblicazione, aveva spiegato i relativi effetti sotto il profilo dell'esecuzione della squalifica del tesserato IMPERATO GIUSEPPE. Anche a tal proposito, è utile richiamare l'ulteriore inciso del Collegio di Garanzia innanzi menzionato che chiarisce l'esatta portata del termine "definitiva": "Al momento della gara per cui è causa, non era, però, intervenuta alcuna decisione definitiva del Giudice Sportivo, ma solamente un C.U. con cui lo stesso si riservava di decidere sul reclamo proposto". In sostanza, la gara alla quale l'IMPERATO non avrebbe dovuto partecipare era proprio quella oggetto del presente ricorso disputatasi il 23.10.2022, ossia, quella immediatamente successiva alla pubblicazione della delibera del 20.10.22. Da tali premesse consegue altresì che il tesserato IMPERATO GIUSEPPE, stante la posizione irregolare, risulta passibile di una ulteriore sanzione disciplinare, avendo violato anche l'art. 21 comma 3 del CGS che così dispone: "Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta l'irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall'art. 9". Per tali motivi il Giudice Sportivo Territoriale, disattesa ogni altra argomentazione, visti ed applicati gli artt. 10 commi 1 e 6 lettera a) e 21 comma 4 del C.G.S.
DELIBERA
- di accogliere il ricorso proposto dalla società ASD AVETRANA; - di dichiarare il calciatore IMPERATO GIUSEPPE (18/05/2005), tesserato per la ASD UGENTO in posizione irregolare relativamente alla gara in oggetto; e per l'effetto - di comminare a carico della ASD UGENTO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della società ASD AVETRANA; - di squalificare il calciatore IMPERATO GIUSEPPE (18/05/2005) per una giornata; - di non addebitarsi la tassa ricorso stante l'accoglimento del medesimo.