F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 201/CSA pubblicata del 20 Aprile 2023 – A.S.D. F.C. Sambenedettese/Portogruaro Calcio A.S.D.
Decisione n. 201/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 224/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Andrea Galli – Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 224/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. F.C. Sambenedettese in data 28.03.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile FIGC-LND, di cui al Com. Uff. n. 67 del 22.03.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 05.04.2023, l’Avv. Andrea Galli;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.S.D. F.C. Sambenedettese ha proposto reclamo avverso le sanzioni inflitte alla società dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile FIGC-LND (cfr. Com. Uff. n. 67 del 22.03.2023), in relazione alla gara del Campionato di calcio femminile di Serie C, Girone B, Sambenedettese F.C. / Portogruaro Calcio del 19.03.2023.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo “letto il referto dell'arbitro relativo alla gara FC Sambenedettese - Portogruaro Calcio del 19.3.2023; - osservato che la gara è stata disputata in un luogo e campo differente rispetto a quello nel quale si sarebbe dovuta svolgere e per il quale era stata autorizzata secondo quanto disposto dal CU n° 2 del 20/07/2022; - preso atto che alcuna richiesta di spostamento di campo era stata presentata né autorizzata da parte dell'organo deputato, ovvero da parte del Dipartimento Calcio Femminile; - rilevato, pertanto, che la gara è stata svolta in maniera non regolamentare ai sensi del CU nº 2 del 20/07/2022 ed in violazione dell'art. 10 commi 1, 3, 4 del C.G.S. PQM delibera di adottare le seguenti decisioni; 1. la punizione sportiva della perdita della gara per entrambe le Società con il punteggio di 0-3; 2. un punto di penalizzazione in classifica per entrambe le Società; 3. l'ammenda di euro 1.000,00 a entrambe le Società; 4. trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza”.
La società reclamante ha sostenuto che, a causa di un disguido comunicativo, sia la Sambenedettese che il Portogruaro si erano recate presso il campo sportivo Petrella situato nel Comune di Ripatransone, confinante con quello di Grottammare, in cui è situato il campo Pirani, ove avrebbe dovuto svolgersi la gara, ed in cui erano giunti l'arbitro ed i suoi assistenti. Secondo la reclamante, il Direttore di Gara, venuto a conoscenza che le due squadre si trovavano presso l’impianto sportivo Petrella, non avrebbe atteso, come previsto dal regolamento, che le due squadre si fossero trasferite al campo designato, ma si sarebbe egli stesso recato insieme ai suoi collaboratori al campo Petrella, impedendo alle due squadre di raggiungere il campo designato per svolgere la gara. Ivi giunto, avrebbe chiesto ai dirigenti delle due società di redigere, sotto sua dettatura, una comunicazione in cui dichiaravano di voler svolgere la gara presso il campo Petrella anziché presso il campo Pirani di Grottammare, ragione per la quale la gara era stata disputata presso un campo diverso da quello designato a causa di un errore dell'arbitro.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 5 aprile 2023 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere dichiarato inammissibile, rilevando, quale causa di inammissibilità e conseguente impossibilità a pronunciarsi nel merito, la mancata notificazione del reclamo da parte della società A.S.D. F.C. Sambenedettese nei confronti della controparte società Portogruaro Calcio A.S.D..
Infatti, ai sensi dell’art. 49, comma 4, C.G.S., “I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”.
Con particolare riferimento ai reclami proposti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello avverso le decisioni dei Giudici Sportivi, ai sensi dell’art. 71, comma 3, C.G.S., “Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte, entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”.
Le norme testé citate sono poste a garanzia del diritto di difesa delle società resistenti e delle regole del contraddittorio e trovano indubitabile applicazione nella fattispecie in delibazione, in cui le richieste della società reclamante vanno ad interferire sul risultato della gara (per tutte, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 093 del 23 febbraio 2021; Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 236 del 3 giugno 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 227 del 20 novembre 2019).
La necessità di assicurare un contraddittorio pieno, anche ai sensi di quanto stabilito dalla norma generale sui principi del processo sportivo, di cui all’art. 44 del C.G.S., su una vicenda di rilievo quale quella della sanzione della perdita della gara, orienta questa Corte a ravvisare nella fattispecie l’intervenuta e non sanabile violazione delle norme sul diritto di difesa e sul giusto processo.
Le disposizioni sopra richiamate, infatti, si caratterizzano per una particolare attenzione verso la partecipazione al procedimento e il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti. Ciò per dare seguito ai principi generali del giusto processo cui devono ispirarsi le norme dell’ordinamento della giustizia sportiva declinati anche all’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC, vale a dire quelli del diritto di difesa, di parità delle parti, del contraddittorio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce