C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 72 del 07/12/2020 – Delibera – CAMPIONATO ECCELLENZA – GIRONE B Gara: A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI – A.S.D. NOVOLI del 06/11/2022, in ordine al reclamo proposto dall’A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 56 del 10/11/2022 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale veniva irrogata al sig. DI GENNARO Francesco, allenatore in seconda della società reclamante, la squalifica fino al 10.02.2023 ed al sig. CARROZZA Marco, allenatore dei portieri della società reclamante, la squalifica fino al 10.12.2022.

CAMPIONATO ECCELLENZA – GIRONE B Gara: A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI – A.S.D. NOVOLI del 06/11/2022, in ordine al reclamo proposto dall’A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 56 del 10/11/2022 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale veniva irrogata al sig. DI GENNARO Francesco, allenatore in seconda della società reclamante, la squalifica fino al 10.02.2023 ed al sig. CARROZZA Marco, allenatore dei portieri della società reclamante, la squalifica fino al 10.12.2022.

Ritenuto in fatto Con atto dell’11 novembre 2022, la società A.S.D. Città di Gallipoli – a mezzo del proprio difensore munito di procura alle liti – preannunciava reclamo ex art. 76 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe specificata. Con lo stesso atto la reclamante richiedeva copia degli atti su cui si fondava la delibera del giudice di prime cure, i quali le venivano inviati il successivo 16 novembre.

Con atto del 20 novembre 2022 la reclamante proponeva, dinanzi a questa Corte Sportiva d’Appello, reclamo ex art. 76, comma 3 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale operante presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul C.U. n. 56 del 10 novembre 2022, con cui quest’ultimo aveva irrogato al sig. Di Gennaro Francesco (allenatore in seconda presso la società reclamante) ed al sig. Carrozza Marco (preparatore dei portieri presso la medesima) le sanzioni ritenute di giustizia. Con decreto del 22 novembre 2022, pubblicato sul C.U. n. 63 del C.R. Puglia, il Presidente della Corte fissava per la data odierna l’udienza in Camera di Consiglio per la discussione del reclamo. La società reclamante motiva il gravame affidando le proprie censure ad un unico motivo di ricorso, lamentando l’erroneità della decisione gravata, tanto sotto il profilo del travisamento del fatto da parte del direttore di gara quanto con riferimento all’aspetto di una pretesa (e non considerata) finalità conciliativa dell’azione dei due tesserati, da valutarsi – s’immagina – sotto il profilo attenuante del trattamento sanzionatorio complessivamente irrogato. Per controvertire l’attendibilità e credibilità (se non, probabilmente, la stessa fidefacenza) del referto di gara, atto posto a esclusivo fondamento della pronuncia impugnata, la reclamante non ha formulato richiesta di assunzione di prove testimoniali. Conclusivamente, ella richiede l’annullamento e, in subordine, la mitigazione delle sanzioni irrogate dal giudice di prime cure. Non sono pervenute memorie ex art. 77, comma 2, del Codice. All’esito dell’udienza è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione. Considerato in diritto Il reclamo è infondato. L’atto di gravame si basa su di una ricostruzione fattuale assertiva, apodittica e meramente soggettiva ad opera della società reclamante. La pacifica – e non smentita – gravità oggettiva delle condotte censurate dal Giudice Sportivo Territoriale rinviene piena e convincente prova negli atti di causa e, in particolare, nel referto dell’assistente arbitrale n. 1, il quale ha descritto con linearità e affidabilità narrativa i comportamenti dei tesserati sanzionati. Entrambi i tecnici destinatari di sanzione hanno, difatti, posto in essere – con diversità di accenti – condotte certamente inquadrabili nel paradigma sanzionatorio della condotta gravemente antisportiva ex art. 39 C.G.S. (la quale, in mancanza – per i tecnici – di una fattispecie corrispondente a quella prevista dal precedente art. 38, dovrebbe trovare applicazione anche alle condotte violente commesse da non calciatori). Peraltro, l’ampio compasso edittale, conformato dalla fattispecie astratta in esame, appare idoneo a censurare tanto condotte violente (come, in effetti, risulta essere stata quella commessa dal Di Gennaro) quanto condotte lesive, ma non qualificabili come propriamente violente (quale quella commessa dal Carrozza). Di tale ampia discrezionalità ha mostrato buon governo il giudice di primo grado il quale ha opportunamente distinto, a livello commisurativo, il disvalore d’azione degli atti imputabili ai due tesserati, senza sconfinare in un utilizzo irragionevole, sproporzionato e incoerente del potere di quantificazione sanzionatoria. Va peraltro evidenziato come la ricostruzione alternativa proposta nell’atto di gravame, asseritamente fondata (anche) sul contributo cognitivo di altri tre tesserati, sia rimasta priva della necessaria concretizzazione, poiché la reclamante non ha richiesto (né sollecitato) l’assunzione di prova testimoniale. Tale contegno processuale appare, a fortiori, inidoneo a privare il referto del Direttore di gara della fede privilegiata prevista dall’art. 61 C.G.S. e da granitica giurisprudenza proveniente dai massimi organi del sistema della giustizia sportiva.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall’art. 78, co. 4, C.G.S. vigente, così

DELIBERA

1) di rigettare il reclamo proposto dall’ASD Città di Gallipoli; 2) per l’effetto, di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.

 

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