F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0091/CFA pubblicata il 21 Aprile 2023 (motivazioni) – ASD Olimpus Roma-Thiago Grippi-Borges Fonseca Caio Junior-Jorge Henrique Fernandes Rodrigues Dos Santos-A.S.D. Todis Lido di Ostia/Procura Federale

Decisione/0091/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0093/CFA/2022-2023

Registro procedimenti n. 0094/CFA/2022-2023

Registro procedimenti n. 0096/CFA/2022-2023

Registro procedimenti n. 0097/CFA/2022-2023

Registro procedimenti n. 0098/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Domenico Giordano – Componente

Enrico Crocetti Bernardi - Componente

Massimo Galli - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami: n. 0093/CFA/2022-2023, proposto dalla società ASD Olimpus Roma; n. 0094/CFA/2022-2023, proposto dal sig. Thiago Grippi; n. 0096/CFA/2022-2023, proposto dal sig. Borges Fonseca Caio Junior; n. 0097/CFA/2022-2023 proposto dal sig. Jorge Henrique Fernandes Rodrigues Dos Santos; n. 0098/CFA/2022-2023 proposto dalla società A.S.D. Todis Lido di Ostia,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale-sezione disciplinare n. 0115 del 27.01.2023;

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 12.04.2023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Massimo Galli e uditi gli Avv.ti Federico Schiavoni per la società ASD Olimpus Roma; Mattia Grassani per il sig. Thiago Grippi nonché il sig. Grippi; Nicola Paolini per il sig. Borges Fonseca Caio Junior; Michele Cozzone per il sig. Jorge Henrique Fernandes Rodrigues Dos Santos e la società A.S.D. Todis Lido di Ostia; Cristiano Pasero per la Procura Federale;

Ritenuto in fatto e considerato diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il 18-11-2022 - con atto poi depositato in data 22 11 2022 - la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale-sez. Disciplinare:

  1. - il sig. Borges Fonseca Caio Junior, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la ASD Olimpus Roma, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’articolo 30 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Olimpus Roma – Todis Lido di Ostia del 21.05.22, ore 18:00, valevole per il campionato di C5 Serie A Girone Unico, stagione sportiva 21/22, accertati dalla visione ed analisi dei messaggi scambiati tra lo stesso sig. Borges Fonseca Caio Junior ed il sig. Fernandes Rodrigues Dos Santos Jorge Henrique, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la ASD Todis Lido di Ostia, poco prima dell’inizio della gara in esame ed aventi ad oggetto il risultato della stessa;
  2. - il sig. Fernandes Rodrigues Dos Santos Jorge Henrique, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la ASD Todis Lido di Ostia, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’articolo 30 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Olimpus Roma – Todis Lido di Ostia del 21.05.22, ore 18:00, valevole per il campionato di C5 Serie A Girone Unico, stagione sportiva 21/22, accertati dalla visione ed analisi dei messaggi scambiati tra lo stesso sig. Fernandes Rodrigues Dos Santos Jorge Henrique e il sig. Borges Fonseca Caio Junior, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la ASD Olimpus Roma, poco prima dell’inizio della gara in esame ed aventi ad oggetto il risultato della stessa;
  3. – il sig. Thiago Polcaqui Grippi, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la ASD Olimpus Roma, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’articolo 30 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver compiuto e/o consentito o, comunque, non denunciato atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Olimpus Roma – Todis Lido di Ostia del 21.05.22, ore 18:00, valevole per il campionato di C5 Serie A Girone Unico, stagione sportiva 21/22, accertati dalla visione ed analisi dei messaggi scambiati tra il sig. Fernandes Rodrigues Dos Santos Jorge Henrique, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la ASD Todis Lido di Ostia, e il sig. Borges Fonseca Caio Junior, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la ASD Olimpus Roma, poco prima dell’inizio della gara in esame ed aventi ad oggetto il risultato della stessa;

4 - la società ASD Olimpus Roma per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e art. 30, commi 2 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione dai sig.ri Borges Fonseca Caio Junior e Thiago Polcaqui Grippi;

5 - la società ASD Todis Lido di Ostia per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e art. 30, commi 2 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione dal sig. Fernandes Rodrigues Dos Santos Jorge Henrique.

L'istruttoria si era essenzialmente basata - tra gli altri - sui seguenti elementi:

1- nota dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli che segnalava il flusso anomalo di scommesse sul pareggio per l’incontro Olimpus Roma – Todis Lido Di Ostia del 21-05-2022 ("Su una raccolta totale di quasi 13.500,00, si era registrata una raccolta sul mercato “Esito Finale 1X2” di circa 12.000,00 con volume di vincite totali di quasi 66.000,00”);

2- audizioni del Direttore di Gara sig. Davide Plutino, dei sigg.ri Giuseppina Pane e Giuseppe Anastasi, rispettivamente titolari delle ricevitorie di Roma Valmelaina e Acireale (CT), dove era stato riscontrato un alto numero di scommesse sulla gara oggetto d’indagine; dei sigg.ri William Giammarile, Daniele Ducci, Angelo Schinina e Andrea Petricca in qualità, rispettivamente, di calciatori i primi, e Dirigente Accompagnatore della ASD Olimpus Roma (di seguito Olimpus) nella gara de qua, l’ultimo; dei sigg.ri Jorge Henrique Fernandes Rodrigues Dos Santos (poi solo Dos Santos), Diego Regini, e Federico Barra, tutti calciatori tesserati per la ASD Todis Lido Di Ostia (d'ora in avanti Ostia), del sig. Daniele Di Stefano, preparatore dei portieri per la Todis, e, infine, dei sigg.ri Caio Junior Borges Fonseca (poi Fonseca) e Thiago Polcaqui Grippi (nel prosieguo solo Grippi), entrambi calciatori tesserati per la Olimpus, ma solo il primo effettivamente in campo nella gara del 21.05.2022;

3- messaggi Wapp scambiati tra i due calciatori Fonseca e Dos Santos dello stesso 21 maggio 2022, poco prima della partita, per i quali il primo chiedeva all'altro: “Jorge pareggio allora e primo gol vostro ok?”, ed il secondo rispondeva: “Aspetta un attimo Grippi sta andando lì”.

Il procedimento, fissato per il 21 dicembre 2022, veniva, con ordinanza del primo giudice, rinviato al successivo 19 gennaio per la rilevata "alta difficoltà per la pubblicazione della decisione nel termine dettato dall'art. 82, comma 4, CGS e per l'esercizio dell'eventuale facoltà di reclamo nel termine dettato dall'art. 101 CGS".

Agli atti venivano acquisite memorie,

- nell'interesse del Grippi, con la quale si eccepiva la violazione dell’art. 125 CGS, ritenendosi non chiara la contestazione, e si denunciava l'assenza di prova e l'infondatezza del deferimento;

- nell'interesse dalla Olimpus, con identiche argomentazioni cui si aggiungeva il rilievo secondo il quale la predetta società, in ipotesi di condanna, avrebbe avuto diritto all’applicazione dell’esimente ovvero, in via subordinata, dell’attenuante per aver adottato un modello di prevenzione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 comma 5 dello Statuto della FIGC;

- nell'interesse del Fonseca, che denunciava la violazione dell'art 125 CGS e la carenza di prove;

- nell'interesse del Dos Santos e della Ostia, con cui si contestava l'intero impianto accusatorio perché fondato solo sui messaggi intercorsi tra il primo ed il Fonseca, a fronte, peraltro, di una gara il cui contesto era apparso a tutti 'normale'.

Il Tribunale Federale, con la richiamata decisione, preliminarmente rigettava l'eccezione concernente la genericità dei capi di incolpazione per l'assenza di specifica indicazione della condotta degli incolpati.

Le considerazioni svolte a sostegno di tale decisione si articolavano su un duplice piano. Quello di fatto, relativo al 'significativo' succedersi degli avvenimenti svoltisi immediatamente prima della gara: 1- messaggio Wapp spedito dal Fonseca al Dos Santos; 2comunicazione del messaggio stesso dal Dos Santos al Grippi, con incarico a costui di recarsi negli spogliatoi per interloquire con lo stesso Fonseca e confermargli la conclusione dell'accordo; 3- le coerenti parole del Grippi che, di ritorno dallo spogliatoio, riferiva al Dos Santos che 'tutti parlavano di pareggio' (eventi, questi, dai quali la Procura aveva "inferito l'esistenza di accordi intervenuti tra tesserati per alterare il risultato della gara"); e quello di diritto, basato sulla costante giurisprudenza del Collegio di Garanzia, secondo la quale la prova dell'illecito nel processo sportivo, a differenza di quello penale, è sufficientemente individuata nell'acquisita ragionevole certezza sulla commissione dello stesso, senza che si debba altresì affermare l'esclusione di ogni ragionevole dubbio.

Sosteneva pertanto il TFN-SD che "dall’insieme dell’atto di deferimento e delle risultanze della relazione era dato evincere in cosa consista il comportamento contestato". E risultava chiara la contestata violazione dell'art. 30 CGS, "in ragione di quanto emerso dal complesso delle indagini, su cui le difese hanno ampiamente dedotto ed eccepito, così esercitando appieno il loro diritto di difesa, di cui non è dato ravvisare alcuna lesione".

Nel merito, la decisione impugnata evidenziava le emergenze in base alle quali il Tribunale aveva tratto le sue conclusioni, richiamando le seguenti circostanze:

A) prima della gara, la società Olimpus era seconda in classifica con 57 punti e le sarebbe stato sufficiente conquistare un solo punto per conseguire la matematica sicurezza di accedere ai play-off scudetto, non avendo, di contro, nessuna possibilità di raggiungere il primo posto in classifica, occupato dall'Italservice Pesaro, che aveva 62 punti;

B) i giocatori Dos Santos (Ostia) e Fonseca (Olimpus) - che già si conoscevano - si incontravano, prima della gara, fuori dall'impianto sportivo, per come riferito dal Fonseca;

C) il messaggio spedito, dopo l'allenamento, dal Fonseca all'altro, dal tenore “Jorge pareggio allora e primo gol vostro ok?”; e la risposta di Dos Santos “Aspetta un attimo Grippi sta andando lì”;

D) le dichiarazioni esitanti dei partecipi della vicenda e le affermazioni del Dos Santos che -contraddicendo il Grippi - affermava che questi era con lui sin dal momento della ricezione del messaggio del Fonseca e che poi, ritornato dallo spogliatoio, proprio il Grippi gli aveva detto "Tutti nello spogliatoio mi parlano di pareggio”;

E) il flusso delle scommesse, la massima parte delle quali convergenti sul pareggio, alcune, tra l'altro, effettuate poco prima dell'inizio della gara con importo idoneo ad una vincita non tracciabile perché inferiore ai duemila euro, e tutte 'on line' in zona di Acireale, "distante solo poche decine di chilometri da Augusta (SR), comune di residenza di Fernandes Rodrigues Dos Santos Jorge Henrique".

All'esito del dibattimento il TFN-SD irrogava al Fonseca, al Dos Santos ed al Grippi la sanzione di anni 4 (quattro) di squalifica ciascuno, ed alle società Olimpus ed Ostia la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica per ciascuna, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

Avverso tale decisione proponevano reclamo tutti i soggetti sanzionati, per i motivi di seguito sinteticamente riportati:

1) per la ASD Olimpus:

- si eccepiva preliminarmente l'indeterminatezza del capo di incolpazione in violazione dell'art. 125 CGS, sostenendosi come non fosse accettabile la decisione, sul punto, del TFN, secondo cui "per individuare i fatti accaduti è sufficiente procedere con ragionamento logico"; in proposito la reclamante evidenziava la mancata individuazione di un atto diretto ad alterare il risultato della gara, ed opponeva, alle conclusioni del giudice, che "l'analisi e conclusione logica che deve effettuare il lettore, potrebbe comportare un ragionamento logico diametralmente opposto" a quello seguito dal TFN;

- si sosteneva inoltre l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione della decisione di primo grado, osservandosi: A) che si era ritenuto in un primo momento credibile il Fonseca, ma immediatamente dopo inattendibile come il Grippi ed il Dos Santos; B) che il Grippi non si è era contraddetto sulla affermata circostanza di una sua visita negli spogliatoi della sua squadra, né in proposito era stato smentito dagli altri due calciatori deferiti; C) che l'indagine era stata carente, non essendo stati sentiti gli altri componenti della Olimpus sulla condotta del Grippi nello spogliatoio; D) che dagli accertamenti sulle giocate si evinceva che l'importo totale "delle scommesse singole sul pareggio rappresentava un importo comprensibile a fronte di una gara di campionato che nulla voleva dire in termini di classifica"; E) che i messaggi tra i calciatori deferiti potevano essere interpretati in modo opposto a quello del Tribunale, poiché il Fonseca si rivolgeva ad un calciatore (Dos Santos) che neppure avrebbe giocato e che, inoltre, non risultava avesse parlato con i suoi compagni di squadra; F) che non erano state considerate le molteplici dichiarazioni di coloro i quali avevano riferito che la rete segnata dalla Ostia era stata frutto di una normale azione di gioco, né il portiere che l'aveva subita era stato deferito;

- si contestava ancora come fosse stata errata la valutazione di irrilevanza, ai fini sanzionatori, del codice etico adottato dalla società, ritenendosi, sulla base delle dichiarazioni del solo Fonseca, che il documento non fosse stato ben divulgato, laddove "i testi Ducci, Giammarile, Schininà e Grippi, come calciatori, nonché Petricca, dirigente della ASD Olimpus Roma, ne avevano – invece confermato l’esistenza e la conoscenza"; e si denunciava ancora che non valeva opporre a tanto che il codice stesso fosse stato poi modificato, atteso "che è normale conseguenza che, a fronte dell’inaspettato coinvolgimento in un procedimento per illecito sportivo, la stessa Società si sia interrogata sulla possibilità di modificarlo ...... al fine di adottarne uno più completo ed esaustivo";

- e si concludeva pertanto per l'annullamento della decisione impugnata, quanto meno ai sensi dell'art. 7, comma 5 dello Statuto FIGC, ovvero, in subordine, per la diminuzione della sanzione irrogata, poiché la sua equiparazione a quella inflitta alla società Ostia non considerava il codice etico adottato e poi implementato dalla Olimpus, che aveva anche istituito un organismo di vigilanza (di cui non era logico indicare i soggetti a tanto delegati) e svolto attività sociale per la promozione dell’etica dello sport.

Per la ASD Ostia Lido ed il Dos Santos si sosteneva quanto segue:

- per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, l'illecito contestato deve avere superato sia la fase della ideazione che quella così detta 'preparatoria' ed essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato, sicché non bastano meri contatti equivoci tra soggetti dell'ordinamento calcistico - come accertati nel caso di specie - a concretizzare un illecito sportivo;

- ciò ancor più quando siano rinvenibili "spiegazioni alternative" altrettanto 'veridiche e convincenti' (oltre che pienamente lecite);

- il Dos Santos ha messo volontariamente a disposizione il suo cellulare, contenente i due messaggi da lui scambiati con il Fonseca, ed ha dato plausibili risposte al Procuratore Federale in merito al tenore degli stessi (voleva assicurarsi che la partita fosse 'tranquilla' evitando inutili infortuni), così come gli altri due calciatori deferiti;

- la partita tra le due squadre non poteva fornire alcun miglioramento utile per la classifica di entrambe, ciascuna avendo acquisito posizioni non modificabili (la Olimpus già certa della sua qualificazione ai play-off, l'Ostia oramai matematicamente retrocessa);

- la gara fu comunque regolare, per come riferito da tutti i testi sentiti sul punto, ivi compreso l'arbitro;

- il citato anomalo flusso di scommesse è un elemento irrilevante, atteso che nessuna contestazione è stata elevata in proposito e che il Dos Santos non domicilia da tempo nella zona di Acireale;

- la sanzione è eccessiva e il Dos Santos è meritevole delle attenuanti in "applicazione dell'art. 13, comma 2, e dell'art. 16, comma 1, del C.G.S., nonché in ossequio al precetto di cui all'art. 12, comma 1, così come potrebbe accedere ad una commutazione totale o parziale della sanzione, con svolgimento di attività socialmente utili"; così come per la soc. Ostia dev'essere considerato il codice etico adottato all'inizio della stagione.

Per il Fonseca Caio Junior - dopo alcune premesse in fatto, tra cui il rilievo circa la mancanza assoluta di importanza della gara in questione e la contestazione "di un'indagine in cui la Procura Federale aveva estrapolato "singole parti delle audizioni e notizie ricevute, in modo estremamente accusatorio senza .... dare alcuna valenza alle molte dichiarazioni contrarie rese dagli auditi"- si rilevava:

- nell’ordinamento sportivo non c'è alcuna "disposizione che consenta di ritenere gravato l’incolpato della necessità di dimostrare l’insussistenza delle contestazioni a suo carico", e le accuse rivolte al reclamante "non risultano dimostrate in modo certo sul piano sia fattuale che giuridico";

- le uniche (se non l’unica) circostanze sulle quali la Procura fonda il deferimento, sono lo scambio di due messaggi tra i calciatori Fonseca e Dos Santos, che in realtà non possono di certo da soli provare una violazione tanto grave qual è quella prevista dell’art. 30 CGS, laddove, nel resto, le varie dichiarazioni dei calciatori deferiti appaiono "inattendibili e quindi irrilevanti, forse inutilizzabili";

- il Tribunale Federale Nazione-Sez. Disc., con Decisione n.37/TFNSD 2021-2022, ha evidenziato infatti, a tal ultimo riguardo, che le sole dichiarazioni, per essere poste a fondamento della responsabilità del deferito, debbano essere valutate in modo rigoroso e con la dovuta cautela, “dovendo essere corroborate da un’approfondita indagine circa l’attendibilità delle dichiarazioni rese”, finalizzata a vagliare la “credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del suo racconto”;

- dei tre giocatori deferiti, ha preso parte alla gara il solo Fonseca, ma "un unico calciatore non può certo alterare illecitamente il risultato di una gara";

- nella decisione impugnata vi è "carenza di motivazione del TFN-SD relativamente alla pronuncia della sanzione applicata al sig. Fonseca Caio Junior, ed omessa pronuncia circa il coinvolgimento di altri soggetti";

- il flusso anomalo di scommesse registrato non è circostanza addebitabile al Fonseca;

- non si sono considerate le numerose dichiarazioni di coloro i quali hanno escluso l'esistenza di una combine, nè la credibile versione dei fatti del reclamante, il senso delle cui dichiarazioni, invece, ben chiarisce come il suo unico intento fosse quello di "fare un gioco tranquillo, come spesso accade nelle partite che non hanno rilevanza di risultato";

- neanche le dichiarazioni del Grippi confortano le accuse contro il Fonseca;

Il Fonseca invocava dunque, conclusivamente, la totale riforma della decisione impugnata e, in subordine, la derubricazione dell'illecito in quello previsto dal solo art. 4, comma 1, CGS, ovvero l'applicazione di una sanzione più lieve.

I motivi di reclamo per il Grippi:

- "mancato compimento di atti idonei allo scopo - responsabilità per omessa denuncia": il Grippi non ha giocato la partita Olimpus-Ostia e la stessa Procura Federale solo per lui ha precisato, nel deferimento, che la condotta ascrittagli è consistita nell'aver "compiuto e/o consentito o comunque non denunciato atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara...";

- violazione dell'art.125 CGS, poiché non c'è contestazione al reclamante di interlocuzione alcuna con il Fonseca o con il Dos Santos, e lo stesso Tribunale, nel rilevare che l'addebito è chiaramente riferibile alla violazione dell'art. 30 cod. cit., non considera come in tale disposizione siano ricomprese due distinte ipotesi (al comma 1 l'illecito sportivo, al comma 7 l'omessa denuncia) con la conseguente equivocità dell'addebito 'alternativo' per il Grippi, che non poteva comprendere da quale di esse doversi difendersi;

- non vi sono contraddizioni nelle dichiarazioni del reclamante nè lo stesso ha mai ammesso di aver riferito al Dos Santos (come questi sostiene) "tutti nello spogliatoio mi parlano di pareggio";

- non c'è stata compartecipazione alla conclusione dell'accordo illecito, come sostiene il primo giudice, che opera un salto logico per la necessità di individuare un atto idoneo da addebitare al Grippi, allorché afferma "nel mentre Dos Santos poteva evidentemente già contare sul consenso dell'intero gruppo squadra e/o di alcuni componenti, però, Fonseca necessitava di acquisire la probabilmente non ancora acquisita piena disponibilità di altri sodali, che riservava di comunicare dopo averli incontrati negli spogliatoi. E di questo si sarebbe occupato il Grippi". Non c'è alcuna prova invero del fatto che i calciatori dell'Ostia fossero già d'accordo, laddove logica vorrebbe che, se con il primo messaggio Fonseca richiedeva conferma al Dos Santos, ciò significava che proprio l'assenso dei giocatori dell'Ostia non fosse stato ancora incamerato, sicché la visita del Grippi negli spogliatoi della Olimpus non può essere considerata 'contributo causale' alla realizzazione dell'eventuale accordo illecito;

- il Grippi (come si dirà) ha depositato anche copia di un esposto alla Procura Federale con il quale fornisce una ricostruzione 'alternativa' alla vicenda, con indicazione dei 'possibili' autori della combine, che egli confessa di non aver denunciato, sebbene ne fosse a conoscenza, anche per "non provocare un danno al proprio club, che gli aveva ‘offerto' di condividere la difesa" . Ed alla stessa allegava alcuni files audio (concernenti registrazioni in lingua straniera, di persone, non identificate), riservandosi di produrne le relative traduzioni in italiano.

Conclusivamente il reclamante richiedeva pertanto una sanzione di minor gravità di quella inflittagli dal primo giudice, anche disponendosi da questo Collegio, previa proposta della Procura Federale, la sua commutazione in prescrizioni alternative, e, in subordine, la riduzione della sanzione stessa in via equitativa ex art. 128 CGS.

In data 27 febbraio 2023 il Procuratore Federale depositava le sue controdeduzioni ai reclami, evidenziando l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'atto di deferimento, poiché "risulta chiaramente in cosa consiste il comportamento contestato" ai deferiti, non hé richiamando, per il merito, non sol quanto emerso dalle risultanze istru torie riportate nella sua relazione finale, ma anche quanto precisato dal Grippi nel suo esposto (allegato in copia al reclamo) e, in particolare, nella dichiarazione 'confessoria' del medesimo Grippi, ivi contenuta.

In pari data veniva depositata per il Grippi una memoria integrativa con cui si precisava che il calciatore aveva reso "esaustiva audizione alla Procura Federale in data 13-14 febbraio 2023 (verbali secretati), chiarendo e approfondendo i contenuti dell’esposto e fornendo ulteriori dettagli della combine all’autorità inquirente" ed aveva altresì "sensibilizzato i calciatori Caio Junior Fonseca e Luis Henrique Dos Santos a collaborare con la Procura Federale, ricevendo, dal primo, la disponibilità ad essere sentito".

Tutti i procedimenti relativi a ciascun deferito, ai sensi del disposto di cui all'art. 99 co 5 CGS venivano rimessi, dal Presidente della Corte, a queste Sezioni Unite.

All'udienza del 2 marzo si procedeva alla riunione degli stessi, ai sensi dell'art. 103 co.3 CGS e, su richiesta di rinvio formulata nei termini e dalle parti quali riportati nel verbale, la Corte, condividendo la prospettata esigenza di tutti di avere conoscenza dell'esposto alla Procura Federale allegato al reclamo per il Grippi, rinviava in prosieguo all'udienza dell'8.3.2023 con termine per depositare eventuali memorie fissato al 6.3.2023, mandando la cancelleria per la comunicazione a tutte le parti del suddetto esposto.

In data 6 marzo venivano depositate memorie per il Fonseca, per la Olimpus e per il Dos Santos.

Quanto al primo si osservava che il Grippi non poteva ritenersi attendibile, considerato che aveva mutato più volte la sua versione dei fatti, da ultimo indicando, nell'esposto allegato al reclamo, l'allenatore dell'Ostia come colui che propose la presunta combine e, in ogni caso, il Fonseca come quello "che aveva 'subìto' la decisione degli allenatori". E si evidenziava che costui ha sempre negato l'addebito e che "le indicazioni ricevute dai compagni brasiliani e dall’allenatore di giocare una partita tranquilla", di certo non configurano una combine nè comprovano la sua eventuale partecipazione alla stessa "in forma attiva". Si ribadiva inoltre che il reclamante ha ammesso solo di aver "parlato con Dos Santos prima della gara, relativamente ad una 'gara tranquilla', precisandosi che l'illecito contestato - ove sia credibile la tesi di un accordo illecito tra gli allenatori - non può essere ascritto anche a chi, come il Fonseca, "ha subìto le circostanze dei fatti", poiché questa è una condotta meramente omissiva (e colposa), configurata nel " non opporsi adeguatamente" alle azioni di altri, e non c'è prova 'controfattuale' che dimostri che la condotta doverosa avrebbe evitato l'evento. Nè il Fonseca ha tratto alcun vantaggio dalla vicenda.

Per la Olimpus si eccepiva preliminarmente nella memoria l'inutilizzabilità dell'esposto prodotto dal Grippi in allegato al suo reclamo, evidenziandosi: "Nel Reclamo n. 93/CFA ... le parti in giudizio sono la Procura Federale e la ASD Olimpus Roma. Ai sensi del noto principio per il quale chi afferma un fatto ha l’onere di provarlo, è la Procura Federale che avrebbe dovuto depositare, unitamente alla propria memoria di costituzione nel presente giudizio, l’esposto corredato della relativa documentazione ricevuto dal Sig. Grippi e che ha dato origine al procedimento n. 580/pf22-23. Unicamente in tale modo la documentazione, ..... avrebbe potuto eventualmente essere presa in esame in relazione alla posizione della ASD Olimpus Roma. Ovviamente, detta documentazione, qualora ritenuta rilevante, potrà incidere nella posizione del Sig. Grippi, ma non di certo contro un soggetto terzo, la Olimpus Roma, estraneo al rapporto binario del deferimento di cui al Reclamo n. 94/CFA presentato dallo stesso Grippi".

Si contestava in ogni caso la fondatezza delle ultime dichiarazioni del Grippi e si evidenziava che il furto di cui alla querela depositata in copia dal difensore del Grippi (vedi infra), invece di giustificare una combine tra due squadre che producesse un risarcimento alla Ostia per i danni subiti (come ipotizzato dal Grippi), comprova i difficili e conflittuali rapporti tra le due società. Si sottolineava, infine, l'assoluta carenza di prova delle circostanze indicate dal Grippi, in proposito ricordando che "all’interno della struttura della ASD Olimpus Roma, le compagini sportive non hanno alcun contatto precedente alla gara. Difatti, la sistemazione degli spogliatoi e dei locali adibiti ad eventuali riunioni è separata e distante tra le squadre, proprio per evitare contatti tra tutti i tesserati".

Da ultimo si evidenziava come il video prodotto, e relativo agli ultimi momenti della gara, in nulla conforta le asserzioni del Grippi poiché "Rientra nei canoni della consuetudine sportiva vedere un allenatore che, a 5 minuti dalla fine della gara, sul punteggio di 1 a 1 di un match che nulla incide in termini di classifica, inviti i propri calciatori a stare attenti a non farsi male ovvero ricevere cartellini che potrebbero incidere sul proseguo della stagione dovendo affrontare i play off."

E si concludeva con richiesta di assumere ulteriori testimonianze in merito alla veridicità delle dichiarazioni dello stesso Grippi.

Per il Dos Santos si poneva in evidenza quanto segue:

- anche a voler reputare sicuramente ed integralmente veridiche le dichiarazione del Grippi e di cui all'esposto da lui presentato alla Procura Federale, "l'accordo illecito di cui trattasi sarebbe intervenuto tra gli allenatori delle due squadre antagoniste, i sigg. Daniele D'Orto ella A.S.D. Olimpus Roma e Maurizi Grassi della A.S.D. Todislido di Osia";

- il Dos Santos, che neppure partecipò alla gara, "mai avrebbe potuto essere complice di un pactum sceleris concordato dai due nominati allenatori (fattore identificativo dei presunti responsabili), nel frangente immediatamente anteriore all'avvio della gara (fattore temporale) e nella zona dedicata al brefing, in prossimità degli spogliatoi (fattore logistico)";

- la spiegazione dei messaggi è dunque quella secondo cui "il mittente alludeva, molto probabilmente, a quanto da lui ascoltato e/od appreso negli spogliatoi dall'allenatore ed intendeva forse sapere se anche il collega sugli spalti ne fosse a conoscenza".

- il Dos Santos dev'essere pertanto prosciolto o in subordine considerato responsabile della sola violazione dell'art. 4, comma 1, CGS od ancora più subordinatamente dell'omessa denuncia del fatto, ex art 30, comma 7, stesso codice;

- al deferito - disponibile ad essere audito nell'ambito del correlato procedimento n. 580 pf 22-23 (instaurato a seguito dell'esposto del Grippi) - va anche concessa la diminuente di cui all'art. 128 CGS.

La Difesa del Grippi depositava infine copia della querela sporta il 6.10.2021 ai CC della stazione Roma La Storta dal Presidente della Olimpus, relativa a gravissimi atti vandalici (con danni per circa 8.000,00 euro) e furto verificatisi il 2 ottobre precedente presso la struttura del PalaOlgiata, di proprietà della Olimpus, ma condotta in locazione dalla ASD Italpol Calcio a 5, che in quella giornata aveva organizzato una partita proprio con l'Ostia Lido, a danno dei cui giocatori si erano verificati sottrazioni  dei beni custoditi negli spogliatoi.

All'udienza dell'8 marzo 2023, il Procuratore Federale chiedeva rinvio di trenta giorni in ragione della sopravvenuta necessità di verificare le dichiarazioni nel frattempo rese dal Grippi agli inquirenti, nell'ambito del nuovo procedimento avviato sulla base dell'esposto dallo stesso presentato e concernente sempre i fatti oggetto della medesima vicenda qui in esame. La richiesta era dunque motivata dall'esigenza di verificare le propalazioni del deferito e, per esse, la natura della sua collaborazione, non solo, ma anche la sussistenza dei presupposti per il ricorso al disposto di cui all'art. 128 CGS.

Condividendo tali motivazioni, sentite tutte le parti, e ritenendo versarsi nell'ipotesi di cui all'art. 38, comma 5, lett. b), la Corte rinviava la trattazione all'udienza del 12 aprile 2023.

Veniva poi depositata ulteriore memoria dalla Difesa del Fonseca intesa a formulare precisazioni in merito alle ultime propalazioni del Grippi (come riportate nel suo esposto). In particolare si sottolineava come risultassero pur sempre confermate le dichiarazioni rese dal Fonseca nel corso delle indagini, secondo le quali, tra le altre:

- l'allenatore D'Orto non aveva mai comunicato alla squadra che 'si doveva pareggiare';

- il Grippi gli aveva riferito che l'allenatore dell'Ostia aveva detto "ragazzi, ho parlato con D'Orto, sarà pareggio";

- non avendo risposta al suo messaggio al Dos Santos, il Fonseca assunse degli antinfiammatori e giocò poi regolarmente la gara;

- i compagni di squadra gli dissero che l'allenatore aveva dato indicazioni di “tenere la palla”, di non “attaccare” l’avversario e di far trascorrere gli ultimi minuti della gara senza pericoli, visto che il risultato di pareggio all’Olimpus era utile per assicurarsi il secondo posto in classifica.

All'udienza del 12 aprile 2023 il Procuratore Federale comunicava che le indagini condotte non avevano permesso di individuare riscontri alle dichiarazioni del Grippi e di cui all'esposto dallo stesso presentato. Ed il medesimo deferito, presente in videocollegamento, protestava infine la sua totale innocenza.

All'esito della discussione finale, sulle conclusioni delle parti, questa Corte pronunciava la sua decisione come da dispositivo depositato in pari data.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminare appare l'esame della rinnovata eccezione concernente l'indeterminatezza della contestazione, formulata nell'interesse della Olimpus e del Grippi.

E' opinione del Collegio che tale eccezione non possa essere accolta.

Si sostiene in proposito che il Tribunale ne abbia motivato il rigetto "in spregio" di quanto disposto dalla norma di cui all'art. 125 CGS, poiché ha ritenuto salvi i diritti della difesa a conoscere con specificità i fatti singolarmente addebitati, in ragione della chiara possibilità logica di pervenire all'essenza della contestazione, così affermando che la deduzione dei fatti può trarsi "dall'insieme dell’atto di d ferimento e delle risultanze della relazi ne" e che "in materia diillecito, atesa laparticolarità dellafattispecie, la prova non può che essere logica, ovvero desunta da indizi gravi, univoci e concordanti o, ancora, dedotta da un fatto noto". Tutto questo viene contestato dalle difese, con il conclusivo rilievo che "il lettore" potrebbe però, proprio sul piano logico, pervenire a conclusione diversa, se non "diametralmente opposta", di guisa che è del tutto privo di fondamento il rilievo finale dei giudici di primo grado secondo cui "quello che è stato contestato.....altro non è che la violazione dell’art. 30 CGS in ragione di quanto emerso dal complesso delle indagini, su cui le difese hanno ampiamente dedotto ed eccepito, così esercitando appieno il loro diritto di difesa, di cui non è dato ravvisare alcuna lesione".

Orbene, condividendosi la decisione sul punto del TFN, sembra tuttavia opportuna qualche ulteriore precisazione.

1) Non vi è dubbio alcuno sul principio di contestazione sancito dall'art. 125, comma 4, CGS, secondo il quale " nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare". Esso presiede al rispetto di una corretta instaurazione del contraddittorio e, conseguentemente, della garanzia, per il deferito, di svolgere una consapevole difesa, che solo la chiara informazione dell'addebito può consentirgli (Decisione n. 57/CFA/2022-2023/A).

2) Non è tuttavia corollario di tale principio quello secondo cui gli specifici particolari della condotta in contestazione debbano essere tutti contenuti ed esplicitati nella parte 'letterale' del capo di incolpazione, anche quando dalla sua enunciazione non derivino incertezze. E ciò considerandosi anche la possibile estensione per relationem della contestazione stessa ad atti di indagine, posti con certezza a disposizione dei deferiti e da questi ampiamente conosciuti. Ciò perché "il principio della correlazione tra accusa (fatto contestato) e difesa (possibilità di esercitare il diritto di difesa) va inteso non in senso 'meccanicistico formale', ma in funzione della finalità cui è ispirato, quella cioè della tutela del diritto di difesa", sicchè l'indagine sulla sua osservanza dev'essere condotta attraverso l'accertamento della possibilità per l'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto (cfr. Cassazione, Sez. VI penale, 8 novembre 1995, n. 618; nonché Sez. 3, Sentenza n. 35964 del 04/11/2014 Rv. 264877 - 01, secondo cui "Non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa, non essendo necessaria una indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione stessa").

3) Il richiamo operato dal TFN agli atti indagine come 'operazione' utile alla definitiva comprensione dell'addebito è, dunque, in linea di principio, legittimo, proprio perché "la contestazione non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito" (cfr. Cass. Pen. Sez. 2, Sentenza n. 2741 del 11/12/2015 Rv. 265825 - 01).

4) Neanche l'ipotesi di contestazione 'alternativa' - evidenziata in particolare nel reclamo proposto per il Grippi - costituisce eccezione alle considerazioni di cui ai punti che precedono. Ed anzi, come la pacifica e costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito "tale metodo non solo è legittimo, ma risponde anche ad un'esigenza della difesa, atteso che l'incolpato, da un lato, è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito e, dall'altro, non si vede costretto, come sarebbe possibile, a rispondere della sola ipotesi criminosa più grave, rinviandosi poi all'esito del dibattimento la risoluzione della questione attraverso la successiva riduzione dell'imputazione originaria" (Sez. 5, Sentenza n. 38245 del 18/03/2004 Rv. 230373 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 6018 del 23/01/1997 Rv. 208084 - 01 nonché - sempre sulla legittimità della contestazione alternativa - Sez. 5, Sentenza n. 27930 del 01/07/2020 Rv. 279636 - 01).

Tanto chiarito si osserva: la condotta ascritta ai tre calciatori deferiti è, per tutti (con la ricordata 'alternativa' per il solo Grippi), così precisata (dopo il riferimento alla violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’articolo 30 del Codice di Giustizia Sportiva) : "nell'aver compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Olimpus Roma – Todis Lido di Ostia del 21.05.22 ore 18:00, valevole per il campionato di C5 Serie A Girone Unico, stagione sportiva 21/22, accertati dalla visione ed analisi dei messaggi scambiati tra lo stesso sig. Fernandes Rodrigues Dos Santos Jorge Henrique e il sig. Borges Fonseca Caio Junior, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la ASD Olimpus Roma, poco prima dell’inizio della gara in esame ed aventi ad oggetto il risultato della stessa".

Risultano dunque chiariti in modo inequivoco: A) la natura e lo scopo della condotta (diretta ad alterare lo svolgimento ed il risultato di una gara); B) la gara stessa (partita del campionato di C5 Serie A Girone Unico, stagione sportiva 21/22 Olimpus RomaTodis Lido di Ostia); C) tempo e luogo (Roma, 21 maggio 2022, poco prima delle ore 18,00). Si aggiunge poi che (D) le condotte sono quelle che si evincono "dalla visione ed analisi dei messaggi scambiati tra il sig. Fernandes Rodrigues Dos Santos Jorge Henrique e il sig. Borges Fonseca Caio Junior". E negli atti esiste la documentazione di un solo scambio di messaggi tra costoro nelle circostanze di tempo citate, documentato dalla foto dello 'screen shot' ad esso relativo ed estratto dal cellulare del Fonseca (al verbale della cui audizione è allegato), con i quali questi chiede al Dos Santos "Jorge pareggio allora e primo gol vostro ok?”, e l'altro immediatamente risponde "Aspetta un attimo Grippi sta andando lì”. E ciò palesemente evidenzia -contestandosi un'attività solo diretta all'alterazione del risultato della gara (senza dunque 'la consumazione' del fatto) - che al Fonseca si addebita la richiesta di conferma di un accordo illecito, al Dos Santos una risposta per così dire 'possibilista' in attesa di conferma ed al Grippi l'attività di verifica, propedeutica a tale conferma.

Su tutto questo le difese hanno avuto piena contezza ed ampia possibilità di svolgere le loro argomentazioni.

Ed è fuorviante sostenere dalla difesa del Grippi che non viene contestata al calciatore, invece, l'interlocuzione con i compagni o la conferma da lui data o meno al Dos Santos, ovvero che sorge il dubbio se al Grippi sia addebitata l'omessa denuncia del fatto piuttosto che l'illecito di cui all'art. 30, comma 1, CGS: tutto questo - indipendentemente dalle precisazioni di cui prima - attiene agli sviluppi del contraddittorio, e dunque, da un lato, alla tesi dell'accusa sul fatto che il calciatore si sarebbe recato negli spogliatoi su richiesta del Dos Santos e, dall'altro, alle opposizioni difensive, intese a negare la circostanza ovvero a darne diversa lettura. Ma non incide sulla comprensione dell'addebito, che era e resta quello derivante da quei messaggi che vedono il Grippi - e gli altri due calciatori - coinvolti nel procedimento per frasi ritenute indicative di una ben determinata condotta.

Ciò che 'logicamente' da quei messaggi può evincersi appartiene già al patrimonio della discussione tra le parti e di certo - come notano le Difese - le rispettive deduzioni possono in proposito divergere, semmai anche sul piano della logica, ma questo non significa che non siano stati, all'inizio, ben definiti oggetto e limiti della discussione stessa e che essi non fossero stati chiaramente comunicati ai deferiti.

In termini conclusivi: il Fonseca ed il Dos Santos devono difendersi dall'accusa di avere raggiunto un accordo per alterare il risultato della gara, con i loro messaggi avviando una verifica finale di tale illecito patto; il Grippi deve difendersi invece dall'accusa di aver preso contatto con i suoi compagni di squadra subito dopo il messaggio ricevuto dal Dos Santos e su incarico di costui, al fine di verificare l'illecita intesa. Le società, infine, devono rispondere delle condotte dei rispettivi calciatori a titolo di responsabilità oggettiva.

Ulteriori argomentazioni in punto di diritto devono anche essere svolte in relazione alle eccezioni sollevate sull'ammissibilità del documento prodotto per il Grippi, concernente il suo esposto alla Procura, nonché sul successivo accoglimento delle richieste di quest'ufficio, intese ad un rinvio del procedimento che consentisse una verifica della credibilità dello stesso propalante.

Va rilevato innanzitutto che l'esposto del Grippi non riveste certo natura di nuova prova in senso proprio, essendo evidente che lo stesso si risolve in ulteriori dichiarazioni del deferito come tali pur sempre ammissibili ove se ne ravvisi l'assoluta utilità e rilevanza.

In ogni caso deve rimarcarsi come si sia ritenuto che "nel processo sportivo possono essere ammesse nuove prove, compresi i documenti, laddove utili a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sulla esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata" (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 15/2017; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 56/2018).

Infatti, per come indicato dall'art. 2 del CGS Coni, i principi che ispirano il processo sportivo sono principi tesi alla piena tutela degli interessati secondo regole di informalità, pur facendosi riferimento alle regole del processo civile in quanto compatibili. Così che può affermarsi come la disposizione di cui all’art. 101, comma 3, terzo periodo, del CGS FIGC attenui invero il carattere di revisio prioris instantiae del processo sportivo d’appello, accentuandone, di contro, gli aspetti di novum iudicium (cfr. Corte federale d’appello, SS.UU., n. 55/2019-2020; idem, n. 95/2019-2020).

Di qui la decisione del Collegio di disporre che il citato esposto del Grippi fosse posto a conoscenza di tutte la parti, a tal fine riunendo i singoli procedimenti originariamente instaurati contro i diversi deferiti.

Quanto poi al rinvio ex art. 38, comma 5, lett. b) del Codice CONI, disposto da questa Corte in accoglimento delle richieste del Procuratore federale, deve osservarsi che la citata norma non può non essere intesa nel senso di attribuire al giudice il potere di sospensione ivi previsto, anche là dove gli accertamenti riguardino - come nel caso di specie - quelli da eseguirsi (al momento della richiesta) da parte del Procuratore federale e da questi esplicitati e chiariti, con espresso riferimento ad atti di cui il collegio comunque dispone e che legittimamente valuta (e ciò considerandosi anche come la verifica della collaborazione 'in nuce' del Grippi costituisse circostanza di certo incidente sul giudizio).

Si osservi ancora che l'intento evidente della citata norma del CGS CONI è quello di consentire comunque una valutazione approfondita dei fatti in esame (giusto processo), tentando di coniugare effettività e concretezza della giustizia sportiva con le esigenze di sollecita definizione del procedimento.

La Giustizia sportiva deve infatti sempre essere messa in condizioni di valutare a pieno la 'posizione' processuale del deferito, anche in presenza di circostanze soggettivamente o oggettivamente esterne che rendano difficile se non impossibile pervenire alla decisione nei termini stabiliti con garanzia del diritto di partecipazione e difesa.

Di qui le previste sospensioni del giudizio nel caso di esigenze istruttorie che coinvolgano l'incolpato e necessitino della sua collaborazione, per una situazione assimilabile lato sensu alla questione pregiudiziale incidente su quella oggetto della decisione, che non risulta, invece, espressamente regolata nè dal Codice Coni nè da quello della Federazione (cfr. Collegio di Garanzia dello sport, Sez. II, n. 20/2015 in fattispecie in cui, avendo il giudice demandato ad autorità esterna taluni accertamenti ritenuti indispensabili ai fini del decidere, il Collegio ha ritenuto il corrispettivo periodo di tempo a tanto dedicato, 'sospeso' ex art 38 CGS Coni per il ricorso della 'pregiudiziale incidente', cui la predetta norma deve ritenersi si riferisca in assenza di diversa specifica previsione legislativa, così statuendo: "allorché ricorra la necessità di procedere all’accertamento della questione pregiudiziale incidente su quella oggetto della decisione, non essendo la connessione per pregiudizialità/dipendenza espressamente regolata, trova applicazione la previsione di cui all’art. 38 comma 5 lett. b) CGS, dovendosi la questione pregiudiziale intendersi compresa tra gli accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell’incolpato”).

Tanto premesso può passarsi alle valutazioni di merito.

E' indubbio che il focus sulla decisione è, da parte dei reclamanti, attivato sulla valutazione degli elementi e circostanze prima sintetizzati, e, per essa, sul conseguente giudizio del TFN di ragionevole prova della responsabilità degli incolpati.

Occorre allora prendere le mosse dalla condivisibile premessa che proprio i giudici di primo grado hanno svolto in proposito, secondo i quali, per come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito, la prova dell'illecito sportivo può essere colta nella convergenza di plurimi gravi e precisi indizi, sufficienti a generare la ragionevole certezza della sua commissione (Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; e, da ultimo, CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3).

Può così solo aggiungersi ancora che "In tema di prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum", precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, nonchè concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi" (cfr. Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 1987 del 11/12/2020 Rv. 280414 01).

Sul giudizio 'indiziario' poi, la giurisprudenza penale ha precisato come tale procedimento valutativo si articoli in due distinti momenti: "Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente nella sua valenza qualitativa, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto" (Sez. U, n. 42979 del 26 giugno 2014, Squicciarino, Rv. 260017-8, richiamata da Cass.. Pen. Sez. 5 - , Sentenza n. 1987 del 11/12/2020 dep. 18/01/2021 Rv. 280414 - 01).

Dunque non ci si può limitare ad una valutazione parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma occorre in primis valutarne l'esistenza e la capacità dimostrativa, e, solo successivamente, effettuarne un esame globale, verificando se una loro visione unitaria conduca o meno alla ragionevole certezza - nell'ambito del diritto sportivo - della commissione dell'illecito.

Aggiungasi ancora, in tema di valutazione delle emergenze date dalle dichiarazioni degli stessi calciatori deferiti - risoltesi, per il TFN, in altro rilevante elemento di prova - come debba altresì ricordarsi che nell'esame della prova dichiarativa il giudice di merito, in base al principio della scindibilità delle dichiarazioni, ben può ritenere veridica solo una parte della dichiarazione stessa, disattendendone altre parti (Sez. 1, Sentenza n. 7792 del 16/12/2020 Rv. 280502 - 01), sempre che giustifichi la scelta con adeguata motivazione, verificando se al narrato si accompagnino riscontri, individuabili in altri elementi di prova rappresentativa ovvero anche solo logica (cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 35561 del 08/05/2013 Rv. 256753 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 5821 del 10/12/2004 Rv. 231301 - 01).

Ed allora, ripercorrendo gli elementi emersi dall'indagine:

1) Il primo dato di fatto è offerto dello scambio di messaggi tra i calciatori Fonseca e Dos Santos, appartenenti, rispettivamente, alle due squadre che stavano per svolgere la gara indicata nella rubrica. Il tenore dei messaggi appare privo di equivoci, poiché il primo rivolgeva all'altro una domanda che, tra l'altro, non poteva non presupporre una pregressa interlocuzione tra i due (“Jorge pareggio allora e primo gol vostro ok?”), ed il secondo rispondeva subordinando la sua adesione alla richiesta, ad una sorta di verifica che altri stava per condurre (“Aspetta un attimo, Grippi sta andando lì”). Questo elemento (rectius: queste due frasi) ha una valenza qualitativa individuale di non poco momento, poiché disvela inequivocamente l'esistenza di un'intesa pregressa tra i due soggetti per l'alterazione del risultato dell'imminente gara, che andava solo confermata o, se si vuole, perfezionata.

2) E' altresì certo l'incontro 'pre-gara' (per usare i termini di cui alla decisione impugnata) tra Fonseca e Dos Santos. Esso è ammesso dal primo mentre l'altro non ne fa cenno, ma non c'è motivo alcuno per ritenere che il Fonseca menta sul punto, e ciò non solo per il 'messaggio-riscontro' di cui sub 1), ma anche perché il Fonseca avrebbe avuto, semmai, un interesse del tutto contrario ad ammettere la circostanza di avere visto o sentito l'avversario e con lui discusso dell'atteggiamento che i giocatori avrebbero tenuto in partita. Inoltre è la stessa illogica spiegazione che il medesimo Fonseca offre agli inquirenti, a far ritenere non solo vero l'incontro, ma particolarmente significativo (nei sensi voluti dall'Accusa) quello che ne fu l'oggetto. Ed infatti, ammesso il primo (per l'evidenza dovuta ai messaggi) così il Fonseca cercava di evitare di confessare il secondo: agli inquirenti che gli contestavano come nei messaggi fossero indicati risultato e successione delle segnature, così come poi verificatosi, il Fonseca testualmente (e assurdamente) replicava "Jorginho non mi ha detto nulla prima della partita per un eventuale 'combine'. Il motivo per cui ho scritto il messaggio è che volevo sapere se fosse stata una partita tranquilla e nella mia testa una partita tranquilla è quando finisce in pareggio". Il medesimo Fonseca in precedenza - ma nel corso del medesimo verbale - aveva anche affermato che era stato il Dos Santos a dirgli "di giocare tranquillamente, in quanto l'Olimpus aveva alcuni giocatori ammoniti e anche perché il Todis (Ostia) era già retrocesso mentre per l'Olympus la gara non aveva particolare significato", e di aver risposto di non sapere nulla "se la partita poi sarebbe stata tranquilla o meno", perché non poteva decidere lui. Tali (contraddittorie) spiegazioni, all'evidenza, non hanno alcuna logica, per essere del tutto sganciate dal tenore dei messaggi stessi: il riferirsi del Fonseca alle modalità dell'incontro (pur con le confusioni accennate) in nulla soddisfava invero la contestazione mossagli sulla anticipazione del risultato ed il succedersi dei gol quali 'anticipati' nel suo messaggio. Aggiungasi infine che avere all'inizio il deferito attribuito al Dos Santos la preoccupazione per gli ammoniti dell'Olimpus neppure appare comprensibile, visto che quello giocava per l'Ostia.

3) Può dirsi altresì accertato che il Grippi si recò effettivamente negli spogliatoi della Olimpus. E ciò fece su richiesta del Dos Santos, appena costui ricevette il messaggio interrogativo del Fonseca. Ed infatti, tanto è innanzitutto riferito dal Dos Santos stesso, significativamente dopo una iniziale totale negazione di qualsivoglia rapporto con altri giocatori prima della gara. Alla contestazione di quanto emergeva dai messaggi WhatsApp il deferito invero dichiarava "nel momento in cui ho ricevuto il messaggio dopo averlo mostrato al calciatore Grippi, gli ho chiesto cosa significasse .....e il Grippi, seduto a fianco a me fino a quel momento, mi ha risposto che non sape(va) … per poi recarsi nello spogliatoio della Olimpus. Successivamente è tornato in tribuna e a seguito della mia domanda sul significato del messaggio ricevuto mi ha risposto di aver parlato con Caio e successivamente mi ha precisato quanto riferito dal signor Caio "tutti mi parlano di pareggio nello spogliatoio". Preciso che già prima della gara fuori dell'impianto sportivo ho sentito alcune persone che ......parlando dell'incontro che si doveva disputare a breve, dicevano che erano uscite delle quote della partita e parlavano di un pareggio. Preciso di aver percepito un'aria strana fuori dall'impianto sportivo, sia per quanto sentito prima della partita sia per il messaggio ricevuto successivamente... sinceramente non so per quale motivo il mio ex compagno Caio mi ha scritto questo messaggio chiedendomi del risultato della gara che si sarebbe svolta dopo un'ora. Preciso che accanto a me era seduto in tribuna il mio ex compagno Grippi attualmente tesserato per .. Treviso che non ha disputato la gara in questione.... con la mia risposta al messaggio ricevuto volevo dire a Caio che era meglio se avesse chiesto a Grippi, suo compagno di squadra e capitano della Olimpus, che stava scendendo negli spogliatoi della propria squadra". L'esitazione (rectius: la negazione) iniziale e la successiva correzione con il racconto sull'intervento del Grippi, riscontrato – questo - dal suo stesso messaggio di risposta, rendono pienamente credibile, sul punto, il Dos Santos e confermano la visita nello spogliatoio dell'Olimpus da parte del Grippi. Così che intuibile appare anche la ragione di tale visita, che altro non poteva essere se non la verifica sulle 'intenzioni' dei giocatori della squadra del Fonseca, già inizialmente desumibile, sul piano logico, dal messaggio di risposta del Dos Santos al Fonseca. Nè vale obiettare che il Dos Santos avrebbe dovuto semmai 'occuparsi' dei suoi compagni di squadra e non degli avversari, poiché sapere quale fosse l'atteggiamento dell'Olimpus, non solo non esclude che il Dos Santos si fosse già preoccupato di conoscere l'atteggiamento della sua squadra, ma è l'unica lettura - come detto - che può darsi, prima al messaggio (“Aspetta un attimo, Grippi sta andando lì”), e, poi, all'andata negli spogliatoi - subito dopo - del Grippi. Aggiungasi infine - a chiusura - che, dopo un'iniziale reticenza totale, sia sull'aver incontrato o parlato con il Dos Santos sia sull'essersi recato negli spogliatoi dell'Olimpus, anche il Grippi ha confermato quest'ultima circostanza alla fine della sua audizione del 29-9-2022. Ma significativamente, pur ammettendo di essersi recato negli spogliatoi su richiesta del Dos Santos, che gli chiedeva di cercare di capire cosa volesse significare il messaggio ricevuto dal Fonseca, egli ha comunque affermato – in modo non credibile - di essere solo andato a trovare i suoi compagni, senza tuttavia interloquire con il Fonseca e limitandosi solo a dare un "in bocca al lupo" alla sua squadra! E tale chiarificazione, proprio per la sua evidente illogicità (se posta in relazione con l'incarico ricevuto ed ammesso) ancor più suffraga la tesi di accusa circa il vero motivo della condotta del medesimo Grippi.

4) Può allora concludersi che, oltre alla circostanza comprovata sub 3), può dirsi ragionevolmente accertato anche che il Grippi si rese disponibile a farsi intermediario tra il Dos Santos e la sua compagine, per verificare la possibilità della combine: lo evidenzia quanto dichiarato, alla fine, dallo stesso Dos Santos, anche sulla risposta portatagli dal Grippi, lo confermano il messaggio del primo e l'ammissione del Grippi di essere sceso negli spogliatoi immediatamente dopo la ricezione del messaggio del Fonseca e la richiesta ricevuta dal Dos Santos; lo fa desumere, infine, la valutazione delle tante ricordate reticenze proprio su tale circostanza (sempre accompagnate da spiegazioni tutt'altro che plausibili). Reticenze che non hanno abbandonato il Grippi neppure quando, nel suo esposto alla Procura Federale, allegato al reclamo (di cui meglio si dirà), ha nuovamente ammesso il suo colloquio con Dos Santos e la sua immediata e conseguente visita negli spogliatoi.

5) Ulteriore elemento indiziario è da individuarsi negli interessi dei contendenti: contrariamente a quanto sostenuto in vari reclami, infatti, non corrisponde al vero che la partita Olimpus-Ostia dell'ultima giornata di campionato, sostanzialmente non contasse nulla per entrambe le squadre. Se è vero infatti che l'Ostia era già matematicamente retrocessa e l'Olimpus aveva già guadagnato la zona play-off, per quest'ultima, che, prima dell'ultima partita era seconda con punti 57, non era ancora consolidata tale posizione in classifica, poiché, se avesse perso, avrebbe potuto essere superata dalla terza (il Petrarca, che aveva punti 54) che, vincendo, l'avrebbe raggiunta come punteggio, ma anche scavalcata in virtù dei risultati degli scontri diretti (0-2 andata e 5-5 ritorno). E ciò sarebbe stato un danno per l'Olimpus, che, da terza classificata, avrebbe dovuto incontrare, ai quarti dei play off, la sesta squadra in classifica e non la settima, partendo quindi da una posizione 'meno privilegiata' (ed è significativo che, nei play-off del campionato in questione, fu proprio la squadra giunta sesta nella stagione regolare a raggiungere la finale, dopo avere, tra l'altro, eliminato in semifinale la stessa Olimpus). Fatti, questi, tutti di pubblico dominio perchè verificabili dalla consultazione dei siti on line dedicati al campionato in questione.

Anche tale circostanza rappresenta dunque un indizio univoco, specifico e di sicura valenza dimostrativa dell'ipotesi accusatoria. Ne è sintomo del resto il fatto che quasi in tutti i reclami essa è fortemente contestata, nell'errato presupposto, però, della sua inesistenza.

6) Lo sviluppo della gara con il succedersi delle segnature così come previsto nei messaggi WhatsApp è anch'esso elemento indiziario inequivoco e significativo, di spessore tale da condurre da solo, in via deduttiva, alla presunzione di un'intesa tra le squadre, e di certo non spiegabile con il solo intento di dar luogo ad una "partita tranquilla". E ciò, più ancora della dinamica del gol subito dalla Olimpus che, se comprensibilmente da nessuno viene descritto come palesemente anomalo (una combine non si costruisce con un'azione di gioco da tutti percepibile come artefatta) fu il frutto, pur sempre, di un tiro passato sotto le gambe del portiere Ducci.

7) Il segnalato flusso anomalo delle scommesse costituisce anch'esso, infine, un ulteriore indizio, non solo quale elemento in sé considerato, ma anche se letto con la verifica di luoghi e modalità delle giocate: si è accertato invero che numerose ne furono effettuate on-line, con importi che non avrebbero permesso, in caso di vincita, di 'tracciare' il vincitore e che gran parte delle stesse furono effettuate in zona vicina alla 'residenza' del Dos Santos (quale risulta in atti).

Tutti aspetti questi che ragionevolmente rendono l'indizio 'flusso anomalo' di certo preciso e difficilmente suscettibile di interpretazione diversa da quella offerta dall'Accusa.

Ciò chiarito, se si passa alla valutazione globale di tutti i predetti elementi come sopra ricordati, si deve concludere che questa ne dissolve definitivamente le eventuali singole ambiguità. I messaggi, di per sé stessi inequivoci, si spiegano (in una con tutti gli altri elementi ricordati) con un precedente incontro tra Fonseca e Dos Santos, tra i quali si pone il Grippi come partecipe della verifica finale della concorde volontà dei giocatori. Così come le scommesse eccessive, ma contenute negli importi quel tanto che ne avrebbe impedito l'individuazione dell'autore, si coniugano - anche per il loro tempo immediatamente antecedente la gara - con gli accordi tra Dos Santos e Fonseca, anch'essi conclusi poco prima della partita. Ciascun indizio dunque si somma e si integra con gli altri in un unico contesto dimostrativo, giungendo - come esattamente ha ritenuto il Tribunale - alla ragionevole certezza della sussistenza dei fatti di cui alle contestazioni e della loro ascrivibilità alle persone incolpate.

In altri termini, l'insieme assume qui un univoco significato dimostrativo per il quale può affermarsi conseguita la prova dei fatti e la responsabilità dei deferiti.

Devono tuttavia spendersi alcune ulteriori precisazioni in merito alle ultime dichiarazioni del Grippi, contenute nell'esposto alla Procura Federale e dal predetto allegato in copia al reclamo, ribadendosi la sua piena utilizzabilità all'esito della sua comunicazione a tutte le parti nel momento in cui i singoli procedimenti sono stati riuniti.

Con tali sue ulteriori dichiarazioni il deferito, dicendosi intenzionato a collaborare con gli inquirenti, nell'escludere comunque una sua partecipazione causalmente incidente sull'attività diretta ad alterare il risultato della gara, ha ribadito - come si anticipava sub 4 - di avere aderito alla richiesta di 'verifica' ricevuta dal Dos Santos, raccontando nuovamente i fatti nei termini che seguono:

"Un'ora prima circa della partita, Dos Santos Jorginho mi riferì di aver ricevuto un messaggio da un mio compagno, Caio Junior Fonseca, dal seguente tenore: "Jorge pareggio e primo gol vostro ok?" e mi chiese di andare nello spogliatoio per capire cosa stesse succedendo. Io avevo già in programma di andare nello spogliatoio per salutare i miei compagni, da capitano, prima della gara, così risposiin senso affermativo. Quando arrivai nello spogliatoio, Daniele D'Orto (l'allenatore) non disseespressamentedi pareggiare la gara, ma raccomandò ai miei compagni di giocare tranquilli senza forzare - che vincere o pareggiare sarebbe stato lo stesso - e di evitare interventi duri e scontri con la squadra avversaria. A quel punto ebbi la percezione che tutti avessero ripensato a quanto ci aveva detto, poco prima, l'allenatore del Todis Ostia Lido ". Quando tornai in tribuna, dissi a Dos Santos Jorginho che non avevo avuto modo di parlare con Caio Junior Fonseca perché non c'era tempo e gli arbitri dovevano fare il riconoscimento, e che l'allenatore aveva raccomandato di giocare senza forzare". E ciò il Grippi ha affermato dopo aver prima parlato del furto dell'auto subito dall'allenatore dell'Ostia tempo prima (dopo che le chiavi della stessa erano state trafugate dagli spogliatoi dell'Ostia Lido nel Pala Olgiata di Roma, all'inizio della stagione). Ed anche dopo aver premesso "Il giorno della gara ......prima di fare il briefing, gli allenatori delle due squadre, Maurizio Grassi e Daniele D'Orto, si appartarono nella stanza riservata a tale incombente e noi rimanevamo fuori. Dopo qualche minuto, alcuni dirigenti ci dissero che potevamo raggiungere il mister nella sala per il briefing e vidi il Grassi uscire. Nell'occasione l'allenatore fece un discorso inusuale per lui, che è un tipo molto competitivo: ci disse che era una partita in cui l'importante era non farsi male dovendo affrontare i play off, e "se dobbiamo vincere, vinciamo, e se dobbiamo pareggiare, pareggiamo".

Ed a conclusione del suo racconto il Grippi ha infine precisato "Dal mio punto di vista ritengo che l'allenatore del Todis Ostia Lido, sapendo che a noi andava bene il pareggio, lo abbia proposto al nostro mister per conseguire benefici economici tramite scommesse (effettuate per lo più nella zona di Roma e in Sicilia); il nostro allenatore, forse con superficialità ma certamente senza interesse economico, avendo subito anche delle pressioni, ha accettato perché questo risultato era sufficiente per avere una posizione di classifica favorevole senza rischiare infortuni o squalifiche in vista dei playoff".

Tali dichiarazioni, in minima parte autoaccusatorie (in relazione solo ad eventuale ammissione di una omessa denuncia) non appaiono attendibili, se non - per come si è detto - per la parte in cui confermano, una volta di più, la tesi secondo cui il Grippi medesimo si sia reso tramite tra il Dos Santos ed il Fonseca, da un lato, e la squadra dell'Olimpus, dall'altro. L'assunto del Grippi di una sua partecipazione solo da 'spettatore consapevole della vicenda' non trova invece conferme o qualsivoglia riscontro in nessun'altra emergenza, così come nulla è emerso in proposito dagli ulteriori accertamenti disposti dal Procuratore Federale.

Di contro il coinvolgimento del Grippi con ruolo pari a quelli svolti dal Fonseca e dal Dos Santos è suffragato anche da ulteriori elementi di natura logica, ove si consideri che: A) la denuncia 'finale' del Grippi appare oltremodo tardiva e non può spiegarsi con le sue preoccupazioni (da lui evidenziate) per la società che gli aveva garantito la difesa nel procedimento di primo grado; B) se egli fosse stato davvero fuori dal tentativo di combine, l'essere stato incaricato dal Dos Santos di recarsi negli spogliatoi dovrebbe essere intesa come una 'coincidenza più unica che rara', poiché il Dos Santos non sapeva certo che il Grippi stesso avesse avuto sentore di qualcosa nel briefing cui aveva partecipato poco prima, nè in assoluto conosceva dei sospetti che quella riunione aveva generato nella squadra avversaria; C) che i messaggi WhatsApp più volte ricordati fotografano un colloquio tra chi già doveva aver parlato della cosa; D) che il Grippi, ove estraneo alla vicenda, avrebbe dovuto avere enorme preoccupazione a recarsi nello spogliatoio - come gli era stato chiesto dal Dos Santos - per capire cosa avesse voluto dire il Fonseca con il suo messaggio, e ciò ancor più se prima di tale incarico, per altri motivi, gli era balenato in mente il sospetto di una combine in corso, alla quale non aveva intenzione alcuna di partecipare.

Nè i riferimenti (inseriti nell'esposto) ad altri come probabili autori dell'accordo illecito impongono una diversa conclusione, poiché non c'è incompatibilità tra la eventuale responsabilità di costoro e quella del Grippi e degli altri due calciatori deferiti.

Quanto infine alle nuove prove addotte con il medesimo esposto, consistenti nei files audio prodotti e prima citati, nel richiamarsi quanto già precisato, deve ribadirsi che, in linea di principio, i confini dell'istruzione probatoria sono individuabili dal richiamo operato dal CGS (art 2, comma 6), sia pure in funzione sussidiaria, al rito civile, e, dunque al potere dispositivo delle parti, di guisa che il processo di appello non può dirsi vincolato all'istruzione probatoria del primo grado. Conferma ne sia, del resto, la norma di cui all'art. 37, comma 6, CGS CONI (e quella omologa, dettata per i procedimenti dinanzi alla Corte sportiva d'appello, di cui all'art. 23, comma 7, CGS CONI). Cionondimeno le nuove prove richieste dalle parti devono essere rilevanti ed incidere sulla materia del contendere, requisiti di cui appaiono sforniti quei files audio che, indipendentemente dalla loro incerta collocazione nel tempo e nello spazio e riferibilità a soggetti individuati, in nulla inciderebbero sulla responsabilità del Grippi e degli altri deferiti, che di certo - come si osservava - può coesistere con quella eventuale di altri soggetti.

Vanno analogamente respinte le richieste prove testimoniali di cui alla memoria del 6.3.23 depositata per la Olimpus, allo stato del tutto superflue all'esito degli accertamenti (negativi) svolti dal Procuratore Federale e così considerandosi che il residuo tema di prova concernerebbe, in sostanza, la posizione di altri eventuali compartecipi del fatto.

Anche le sanzioni irrogate al Fonseca, al Dos Santos ed al Grippi devono essere confermate.

I fatti appaiono gravi, indipendentemente dal rilievo sul se agli stessi abbiano partecipato anche altri soggetti o non siano stati ideati per primi (e solo) dai tre calciatori deferiti. Essi sono sintomo di estrema slealtà dei giocatori, attivatisi per un disonesto tentativo di alterazione del risultato della gara Olimpus-Ostia, così violando il principio forse più alto dello sport quale rimarcato con fermezza da tutti i corpi normativi che lo regolano.

Ciò esclude ogni possibile attenuante, ivi comprese quelle richieste dal Grippi in ragione della sua asserita collaborazione e, da ultimo, dal Dos Santos.

In proposito va rilevato che il disposto di cui l'art. 128 CGS (richiamato nel reclamo del primo e nella memoria integrativa dal secondo) non può trovare applicazione nel caso in esame.

Tale norma, per la sua stessa costruzione letterale, prevede invero che i requisiti di "ammissione di responsabilità" e di "collaborazione" debbano sussistere congiuntamente perché possa operare la riduzione della sanzione o la sua commutazione in prescrizioni alternative ovvero ancora la sua determinazione in via equitativa. Ciò è stato di recente ribadito da questa Corte Federale di Appello con la decisione 0015/CFA-2022-2023 secondo cui, la 'collaborazione' dell'incolpato può essere riconosciuta solo quando all’ammissione delle proprie responsabilità si aggiunga una collaborazione che implica quantomeno un aiuto agli organi inquirenti nell’accertamento delle responsabilità.

Nel caso di specie tuttavia manca in primis la confessione, poiché - senza considerare la sua ultima assoluta protesta di innocenza nel corso dell'udienza del 12 aprile - la dichiarazione autoaccusatoria del Grippi di cui all'esposto è (ma solo implicitamente) non solo 'limitata' alla minor ipotesi della omessa denuncia, ma anche tutt'altro che esplicita, perché dichiaratamente frutto di una mera deduzione del deferito. Nè le dichiarazioni etero accusatorie risultano aver offerto comunque un contributo alle attività di indagini, sia per la loro obiettiva tardività sia ed ancor più perché prive di un qualsiasi riscontro, anche solo relativo agli esiti stessi della denuncia. E ciò senza considerare che le asserite prove audio si riferiscono - come già rimarcato - a registrazioni di persone non identificate, (effettuate in data e luogo non indicati, e prive di qualunque minima contestualizzazione) e che per esse nulla si evince sia dalle controdeduzioni della Procura Federale depositate a ben 24 giorni dalla presentazione dell'esposto e 13 giorni dopo la stessa audizione del Grippi (come ricordato nella memoria integrativa), sia dalle conclusioni finali del medesimo ufficio.

Analogamente non può definirsi 'collaborazione' la disponibilità del Dos Santos (e del Fonseca) a che gli inquirenti verificassero i messaggi del suo cellulare, e ciò non solo perché tale 'atto' isolatamente considerato non può dire rivesta la natura di un sostanziale aiuto agli organi della Procura, ma anche e principalmente per la mancanza di una congiunta ammissione di responsabilità e per le reiterate e palesemente illogiche spiegazioni fornite proprio per quei messaggi.

Nè sul punto ha, anche in questo caso, favorevolmente interloquito il Procuratore federale.

Quanto alle attenuanti da altri pure invocate (e di cui all'art. 13, comma 2 - le cosiddette attenuanti atipiche - e 16 CGS) si rileva che le stesse non possono essere generiche, poiché sono soggette, se prospettate dalla parte, ad una specifica e puntuale allegazione (Corte federale d’appello, SS.UU., n. n. 35/CFA/2021-2022).

Orbene tale allegazione non è riscontrata nè ricorrono considerazioni favorevoli utilizzabili ex officio. I parametri cui riferirsi infatti (intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum) non soccorrono ai fini sollecitati dai reclamanti, ove si consideri l'intensità dell'elemento soggettivo che ha accompagnato le condotte degli incolpati nel corso della 'combine', non solo, ma anche dopo il fatto, atteso che gli stessi hanno mantenuto una condotta intesa sempre alla sostanziale negazione degli addebiti, modificando in minima parte le loro dichiarazioni solo al momento in cui vi è stata contestazione dei messaggi acquisiti ovvero divergenza palese tra le diverse propalazioni di ciascuno.

Il fatto peraltro è da ritenersi grave nel rilievo che la vicenda de qua si inserisce nella massima competizione del campionato di serie A Calcio a 5, i cui singoli eventi, come si è visto, sono anche oggetto di un gran numero di scommesse, sicché l'alterazione dei risultati finisce anche con l'alterare i presupposti di un gioco che si svolge sotto l'egida dello Stato.

Se è vero dunque che il CGS mette a disposizione, con le norme prima citate, uno "strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati" (Corte federale d’appello, Sez.I, n. 8/2022-2023), è indubitabile che nella vicenda in esame non c'è motivazione che possa giustificare il ricorso alle attenuanti atipiche.

Le sanzioni irrogate ai calciatori si rivelano dunque del tutto proporzionate al gravissimo fatto contestato.

Stesso discorso vale per le società, la cui responsabilità è riconducibile alla norma di cui all'art. 6, comma 2, CGS.

Al riguardo, questa Corte ha ritenuto che “dal confronto tra l’art. 4, commi 2 e 3 del soppresso CGS e l’art. 6, commi 2 e 3 del CGS in vigore emerge la soppressione del termine “oggettivamente”; il nuovo art. 7 del CGS, che si applica a tutte le ipotesi di cui all’art. 6, rubricato “Scriminante o attenuante della responsabilità della società”, prevede che il Giudice Sportivo, al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società, valuti l’adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, comma 5 dello Statuto FIGC. In attuazione di tale ultima disposizione, il Consiglio Federale ha approvato le linee guida (C.U. n. 131/L del 4 ottobre 2019), dettando una serie principi ai quali le società dovranno attenersi nell’adozione di c.d. “Modelli di prevenzione”. Il rispetto delle linee guida consente di accertare un’assenza di colpa in capo alle società. Queste ultime dovranno, dunque, provare di aver attivato ed effettivamente, correttamente ed appropriatamente utilizzato un modello organizzativo ed un organismo di vigilanza, controllo e prevenzione tali, da consentire da un esame concreto della fattispecie un esimente o attenuazione di responsabilità. Si tratta di un modello di responsabilità (che ha riscontri anche nell’ordinamento civile ex artt. 2047 e 2048 c.c. al pari della responsabilità della PA per atto illegittimo) in cui si presume la sussistenza dell’elemento soggettivo fino a prova contraria fornita dalla società. Si verifica, quindi, un’inversione dell’onere della prova, atteso che non è l’organo inquirente a dover provare la colpa della società, ma è quest’ultima, che per andare esente da responsabilità, deve provare l’assenza di colpa”. (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 58/2021-2022; Corte federale d’appello, n. n. 77/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. III, n. 82/2021-2022)

Orbene, non vale per la Olimpus invocare l'art. 7 CGS (in relazione all'art. 7, comma 5, Statuto FIGC) ed il codice etico adottato dalla stessa: condivisibili sono le argomentazioni svolte in proposito dal giudice di prime cure allorché ha rilevato, contrariamente alla tesi difensiva, come il codice della Olimpus non fosse 'certamente' a conoscenza dei tesserati (se ne parlò genericamente ad una riunione, per come precisato dal Fonseca) e rimanesse affidato al controllo di persone peraltro non indicate, per venire poi 'corretto' solo dopo i fatti.

La norma citata stabilisce invero – come sopra detto - che "Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto". Ma proprio efficacia ed effettivo funzionamento del suddetto codice etico non sono ravvisabili nel caso di specie, non avendo la Olimpus fornito la prova che il modello adottato sia stato attuato 'efficacemente' prima del fatto.

Quanto infine alla entità delle sanzioni inflitte, premesso che quelle previste a carico delle persone sono caratterizzate da finalità retributive, laddove quelle poste a carico delle società non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione (Corte federale d’appello, n. 88/2019-2020), osserva il Collegio che le penalizzazioni irrogate alla soc. Olimpus ed alla soc. Ostia rispettino il principio di proporzionalità, nell'ambito peraltro meno ampio di discrezionalità di queste ultime rispetto alle altre, essendosi equamente considerato quanto incidere sui soggetti sanzionati, ma anche quale riflesso debbano avere le sanzioni per i 'competitori avvantaggiati'.

Tutti i reclami come sopra indicati vanno pertanto respinti.

P.Q.M.

Respinge i reclami in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Massimo Galli                                                                Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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