F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 202/CSA pubblicata del 21 Aprile 2023 – Juventus F.C. S.p.A.

Decisione n. 202/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 233/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Umberto Maiello – Componente

Maurizio Borgo – Componente

Patrizio Leozappa - Componente

Stefano Azzali – Componente (relatore) 

Franco Granato – Rappresentante A.I.A. 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo con procedimento d’urgenza numero 233/CSA/2022-2023, proposto dalla società Juventus F.C. S.p.A. in data 10.04.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega nazionale professionisti serie A, di cui al Com. Uff. n. 182 del 06.04.2023,

Vista l’Ordinanza n. 004 del 17.04.2023 con la quale la Sez. I della Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha rimesso la cognizione del sopra citato reclamo alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 70, comma 4, CGS, sospendendo la sanzione inflitta alla reclamante;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 19.04.2023, l’Avv. Stefano Azzali e uditi gli Avv.ti Maria Turco e Luigi Chiappero per la reclamante, il Dott. Luca

Scarpa per la Procura Federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Juventus F.C. S.p.A. ha proposto, con procedura d’urgenza ex art. 74 CGS, reclamo avverso la sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato "Tribuna sud primo anello" privo di spettatori, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Comunicato Ufficiale n. 182 del 06.04.2023, in relazione alla gara di Coppa Italia Frecciarossa Juventus/Internazionale del 04.04.2023.

Il provvedimento del giudice di prime cure è così motivato: “considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, i sostenitori della Soc. Juventus occupanti il primo anello del settore denominato “Tribuna Sud” levavano, al 35° ed al 49° del secondo tempo, beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Internazionale Lukau Bolingoli Romelu; considerato, altresì, che nel suddetto rapporto, i collaboratori della Procura federale dichiaravano che tali gravi manifestazioni di discriminazione raziale, percepiti da tutti e tre i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell’impianto, provenivano dalla maggioranza dei 5.034 occupanti il predetto settore (primo anello del settore denominato “Tribuna Sud”); ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno nonché della ripetitività del medesimo, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, nn. 1 e 4, CGS”.

Tale provvedimento è basato sulla relazione inviata dalla Procura federale - ai sensi dell’art. 62, comma 1, CGS - alle ore 14:12 del giorno 5 aprile 2023 (giorno feriale successivo alla gara).

La Società reclamante, con il ricorso introduttivo, in via principale chiede:

- l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo per inutilizzabilità della relazione della Procura federale - essendo pervenuta dopo il termine posto dall’art. 62, comma 1, CGS, da considerarsi perentorio dato il preciso disposto dell’art. 44, ultimo comma, CGS – sulla cui sola base (non avendo il Direttore di gara refertato alcunché) si è fondata la decisione del Giudice Sportivo impugnata;

- l’annullamento della decisione per insussistenza della condizione posta dall’art. 28, comma 4, CGS e quindi della gravità, dimensione e reale percezione del fenomeno tale da far scattare la sanzione nei confronti delle Società. Non avendo infatti il Direttore di Gara – pur posizionato in quei frangenti nei pressi della Tribuna Sud, da cui si sono levati i cori incriminati -  riportato nel proprio rapporto di gara (fonte primaria di prova ex art. 61, comma 1, CGS) alcun coro di discriminazione raziale, è evidente che tali cori (il cui accadimento non è messo in discussione dalla reclamante) non hanno avuto quella dimensione e quella gravità richiesta dall’art. 28 sopra richiamato. Il coro refertato dai collaboratori della Procura federale è quindi avvenuto, ma – avendo avuto una dimensione ed una percettibilità quasi inesistente, anche in considerazione del ristretto numero dei suoi autori - non può condurre alla responsabilità oggettiva della società reclamante.

In via subordinata poi, la reclamante chiede:

- la concessione del beneficio della sospensione condizionale della sanzione ai sensi dell’art. 28, comma 7, CGS, non avendo il Giudice Sportivo in alcun modo tenuto in considerazione le circostanze attenuanti di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e c), CGS. La società Juventus dall’inizio di ogni stagione sportiva ha infatti: posto in essere una serie di concrete iniziative contro ogni tipo di discriminazione, costantemente oggetto di divulgazione da parte della società; collaborato con le Forze dell’Ordine, denunciando alla Questura le frange del tifo più violento (come dimostra, fra l’altro, una sentenza del Tribunale di Torino del 20.10.2021 prodotta agli atti) ed intervenendo con il cd. “DASPO societario”; dotato a proprie spese lo Stadio di un impianto di videosorveglianza (che ha peraltro consentito l’immediata individuazione dei due soggetti autori dei cori incriminati, verso i quali sono stati adottati dalla società provvedimenti inibitori).

In via di ulteriore subordine, infine, la Società Juventus ha chiesto:

- che la sanzione venga scontata nell’ambito delle competizioni di Coppa Italia per la quale è stata irrogata (e non quindi del Campionato), applicandosi a suo avviso, in via analogica (in assenza di una norma specifica), il dettato di cui all’art. 19, comma 4, CGS (in relazione alle sanzioni a carico dei dirigenti, soci e tesserati della Società previste all’art. 9, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), CGS).

Tutto ciò anche in considerazione, a detta della reclamante, della solo minima coincidenza della tifoseria occupante la Tribuna Sud nelle due competizioni (Coppa Italia e Campionato).

Alla riunione svoltasi dinanzi alla Sezione I della Corte Sportiva d’Appello Nazionale in videoconferenza il giorno 14.04.2023, sono comparsi per la parte reclamante gli Avvocati Maria Turco e Luigi Chiappero, i quali hanno ribadito le tesi già esposte nel mezzo di reclamo e concluso in conformità.

Tenuto conto della necessità in via pregiudiziale di definire il perimetro operativo dell’art. 44, ultimo comma, CGS, al fine di determinare: a) se la perentorietà dei termini ivi disposta si estenda anche al termine indicato dall’art. 62, comma 1, CGS; b) in quale competizione l’eventuale sanzione debba essere scontata (Campionato o Coppa Italia), la Sezione I della Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha disposto - con Ordinanza del 17.04.2023, ex art. 70, comma 4, CGS - la rimessione delle due questioni alle Sezioni Unite.

Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a queste Sezioni Unite il giorno 19.04.2023, sono comparsi per la Procura federale il dottor Luca Scarpa, il quale ha giustificato la ritardata trasmissione della relazione al Giudice Sportivo per problemi tecnici incontrati nell’invio alle ore 13.15 del messaggio di posta elettronica e del relativo file PDF (non modificabile), finalizzato e condiviso dal Procuratore Federale alle ore 12.25 del 05.04.2023; trasmissione poi andata a buon fine solo alle ore 14.12. Problemi ipotizzati dallo stesso consulente tecnico di cui la Procura ha depositato una relazione. Per la parte reclamante sono intervenuti gli Avvocati Maria Turco e Luigi Chiappero, i quali hanno sottolineato come non vi sia agli atti prova della fallita trasmissione del messaggio delle 13.15 e nemmeno di un obiettivo ed assoluto impedimento idoneo a condizionare il rispetto del termine di cui all’art. 62, comma 1, CGS. Ribadendo le tesi già esposte nel mezzo di reclamo, hanno concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare, questa Commissione ritiene di non poter accogliere la relazione trasmessa dalla reclamante in data 19.04.2023, essendo tardiva rispetto al termine posto dall’art. 74, comma 5, CGS.

Relativamente al primo motivo di gravame e alla correlata questione interpretativa sollevata dalla Sezione I, questa Corte ritiene il reclamo fondato.

L’art. 44, ultimo comma, CGS, prevede che “Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori”. Si tratta di una norma inserita – nell’ambito della più ampia Parte II del Codice dedicata al “Processo sportivo” - nel Titolo I (“Norme generali del processo sportivo”) disciplinante i principi generali a cui il processo sportivo deve attenersi. Titolo I sotto il quale è collocato anche l’art. 62, comma 1, CGS (rubricato “Mezzi di prova e formalità procedurali in altri procedimenti”), il quale non può quindi sottrarsi al regime di perentorietà dei termini dettato dall’art. 44, ultimo comma, CGS. 

Il termine indicato quindi dall’art. 62, comma 1, CGS (le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara) per la trasmissione al Giudice Sportivo dei vari rapporti, inclusi quelli della Procura federale, è perentorio (cosi come tutti gli altri termini contenuti nel Titolo I, artt. 44-62 CGS, non indicati espressamente come ordinatori).

La trasmissione del rapporto della Procura federale, sulla cui sola base si è fondata la pronuncia del Giudice Sportivo qui impugnata, è avvenuta alle ore 14.12 del giorno feriale successivo alla gara Juventus-Internazionale e quindi oltre il termine (perentorio) delle ore 14.00 di cui all’art. 62, comma 1, CGS.

Questa Corte ritiene poi che i motivi della tardiva trasmissione, rappresentati dalla Procura federale in sede di discussione, non costituiscano un impedimento oggettivo ed assoluto tale da giustificare il mancato rispetto del termine perentorio fissato dal Codice. Non è stata infatti prodotta alcuna prova dei problemi di trasmissione asseritamente incontrati dal collaboratore della Procura nelle due ore precedenti l’invio del Rapporto, né è stato provato in alcun modo un suo legittimo impedimento nel superare tali asseriti problemi.

La stessa relazione tecnica prodotta dalla Procura federale (“Verifica informatica sulla mancata consegna di una mail”) non è infatti idonea a dimostrare l’oggettività e l’assolutezza di tali asseriti impedimenti, limitandosi a fornire delle plausibili spiegazioni alla mancata consegna di un messaggio email.

La Procura avrebbe potuto - e dovuto - produrre prove a suffragio di quanto affermato al momento stesso della (tardiva) trasmissione, in grado di giustificare il mancato rispetto del termine decadenziale dell’art. 62, comma 1, CGS.

Per tutti questi motivi, la Relazione della Procura federale trasmessa al Giudice Sportivo relativamente ai cori di discriminazione raziale occorsi durante la           gara Juventus/Internazionale del 04.04.2023 non può essere utilizzata.

Essendo stata la sanzione impugnata comminata dal Giudice Sportivo sulla sola base di tale relazione, e non essendoci alcuna traccia dei fatti contestati negli altri atti ufficiali della gara (a partire dal rapporto del Direttore di Gara), il ricorso va accolto e la sanzione annullata.

Ogni altro motivo di gravame è assorbito.

In conclusione, si accoglie il reclamo, disponendo l’annullamento della sanzione.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, in riforma della decisione impugnata, annulla la sanzione irrogata.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE                             

Stefano Azzali                                                           Carmine Volpe

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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