C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 118 del 14/02/2023 – Delibera – gara A.S.D. FUTURA MARTINA – ASD SALVATORE RUSSO VEGLIE del 07.01.2023 campionato di Calcio a 5, serie C2, girone B. in ordine a: reclamo dell’A.S.D. SALVATORE RUSSO VEGLIE, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 49 C5 del 12.01.2023, con cui veniva comminata l’ammenda di € 300,00 a carico della società reclamante.

gara A.S.D. FUTURA MARTINA - ASD SALVATORE RUSSO VEGLIE del 07.01.2023 campionato di Calcio a 5, serie C2, girone B. in ordine a: reclamo dell’A.S.D. SALVATORE RUSSO VEGLIE, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 49 C5 del 12.01.2023, con cui veniva comminata l’ammenda di € 300,00 a carico della società reclamante.

Ritenuto in fatto Con atto trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 13 gennaio 2023, la ASD Salvatore Russo Veglie preannunciava reclamo avverso la ammenda di € 300,00, comminata in suo danno dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia LND, con riferimento alla partita innanzi indicata. Con atto spedito a mezzo posta elettronica in data 17 gennaio 2023 la predetta società ha proposto reclamo ex art. 76 comma 3 C.G.S. dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello, avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 49 C5 del 12 gennaio 2023, con la quale era stata destinataria di una ammenda di € 300,00, perché "durante il corso del secondo tempo, le tifoserie delle due società venivano a contatto creando un parapiglia, prontamente sedato dai dirigenti presenti e dalla Forza Pubblica. In più circostanze, i tifosi del Salvatore Russo Veglie offendevano il direttore di gara con insulti per motivi di origine territoriale". Veniva fissata per il 30 gennaio 2023 l’udienza in camera di consiglio ex art. 77 comma 1 C.G.S., per la discussione del reclamo. Nel gravame proposto dal Presidente dell’A.S.D. Salvatore Russo Veglie si nega che vi sia stato un parapiglia sugli spalti tra le due opposte tifoserie sostenendo che, siccome "alcuni ragazzi (id est, tifosi della squadra avversaria) avevano cominciato ad infastidire con apprezzamenti pesanti la parte femminile del gruppo Vegliese, a questo punto alcuni accompagnatori (cioè tifosi della squadra del Veglie) hanno redarguito i giovinastri. Tutto questo non sarebbe successo se ci fosse stata una certa separazione tra i supporters delle due Società". In ordine invece alle offese rivolte al direttore di gara nel reclamo si legge che i tifosi del Veglie "hanno solo esternato il proprio disappunto per un errore di valutazione del Direttore di gara (espulsione del portiere del Veglie)". Entrambe le argomentazioni difensive venivano confermate in occasione dell'udienza odierna dal Presidente, il quale negava i tafferugli e affermava che le frasi rivolte all'indirizzo dell'arbitro originavano dalle sue decisioni, ritenute errate dai tifosi della odierna società reclamante. In ragione di ciò la ASD Salvatore Russo Veglie chiedeva di annullare la sanzione, ovvero di ridurla in misura appropriata all’effettiva gravità dei fatti in esame. All’esito della discussione in camera di consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO Il reclamo è infondato. Partendo dal principio della fede privilegiata riconosciuto dall'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva al referto arbitrale, il valore probatorio privilegiato attribuito al referto arbitrale comporta che l’organo giudicante sia tenuto ad esaminare eventuali atti istruttori solo quando il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell’addebito o risulti intrinsecamente contraddittorio o contraddetto da altre circostanze rilevanti. Tale valutazione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice nella disamina del materiale probatorio (tra le molte Corte Federale d'Appello - n. 055/2020-2021 registro decisioni). Nel caso che ci occupa, le argomentazioni difensive della società reclamante non trovano conforto in alcun atto, né la ASD S. Russo Veglie ha depositato documenti ovvero formulato istanze istruttorie, finalizzate a supportare quanto esposto in ricorso. In realtà, anzi, quanto alla circostanza che le tifoserie siano venute in contatto, dagli scritti difensivi emerge che trattasi di circostanza vera, atteso che la reclamante testualmente si lamenta del fatto che "tutto questo non sarebbe successo se ci fosse stata una certa separazione tra i supporters delle due Società": se ne deduce, in modo piuttosto chiaro e non equivocabile, che se le tifoserie fossero state separate non sarebbero entrate in contatto tra di loro, proprio come riportato dall'arbitro nel referto e poi motivo di sanzione da parte del Giudice Sportivo. In ordine alle offese rivolte al Direttore di gara anche qui la circostanza non viene smentita, ma la reclamante cerca solo, in modo per altro inopportuno - oltre che del tutto infondato in fatto ed in diritto - di giustificarle, perché causate da un asserito errore arbitrale. Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della Puglia, nella predetta composizione:

DELIBERA

1) di respingere il reclamo proposto dalla società A.D.S. Salvatore Russo Veglie; 2) per l’effetto, di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.

 

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