C.R. PUGLIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 130 del 02/03/2023 – Delibera – GARA DEL 11/ 2/2023 GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD – CITTA DI GALLIPOLI

GARA DEL 11/ 2/2023 GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD - CITTA DI GALLIPOLI

Il Giudice Sportivo Territoriale; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che - la società GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società ASD CITTÀ DI GALLIPOLI, adiva questo G.S.T. avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo la posizione irregolare di tre calciatori dell'ASD CITTÀ DI GALLIPOLI e, precisamente, di ABATE JACOPO (27/9/06), CARLUCCIO CRISTIANO (09/10/06) e SICURO GIAMPAOLO (15/09/06), impiegati durante l'incontro sebbene non aventi titolo a partecipare alla gara ai sensi degli artt. 32 e 34 delle NOIF; - la ricorrente concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore; - la resistente ha inviato proprie deduzioni eccependo l'infondatezza del ricorso, l'assenza di obblighi al tesseramento pluriennale stante l'età inferiore ai 16 anni alla data del 1º luglio 2022; che gli stessi avevano compiuto il 16º anno di età sicché in regola per la partecipazione al Campionato Regionale Juniores; concludeva eccependo l'infondatezza del reclamo e la posizione regolare dei propri tesserati. Tanto premesso, questo G.S.T. ritiene che il ricorso proposto dalla società GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD non sia meritevole di accoglimento e vada rigettato per le seguenti motivazioni. L'art, 32 delle NOIF prevede che "1. I calciatori/calciatrici: a) che in corso di stagione compiono il 16º anno di età possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti o con le società di Serie B della Divisione Calcio Femminile, per la quale sono già tesserati/e vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 24º anno di età, acquisendo la qualifica di "giovani dilettanti". Nella fattispecie la resistente alla data di inizio della stagione sportiva 2022/2023 non aveva l'obbligo di tesseramento ai sensi dell'art. 32 delle NOIF per i predetti calciatori, che avrebbero compiuto il 16º anno di età nel corso della stagione. Dalle risultanze dell'Ufficio Tesseramenti del C.R. PUGLIA, i predetti calciatori risultano allo stato tesserati per il Settore Giovanile e Scolastico, sicché a mente del 3º comma dell'art. 34 delle NOIF possono partecipare alle gare riservate alle categorie giovanili qual è il Campionato Juniores (cfr. CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 24 aprile 1996 n. 5). Da ciò consegue che alla data della gara in oggetto la resistente ha impiegato i predetti tesserati in posizione regolare. Per tali motivi il GST

DELIBERA

–  di rigettare il ricorso proposto dalla società GALLIPOLI F. 1909 SRLSSD addebitando la relativa tassa sul conto dell'istante; - di dichiarare i calciatori della ASD CITTÀ DI GALLIPOLI in posizione regolare relativamente alla gara in oggetto; e per l'effetto - di confermare il risultato della gara in oggetto di 0-2 in favore ASD CITTÀ DI GALLIPOLI come conseguito sul campo.

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