C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 146 del 23/03/2023 – Delibera – A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI – A.S.D. A. TOMA MAGLIE del 26.2.2023, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia – di cui al Comunicato Ufficiale n. 130 del 2/3/2023 del Comitato Regionale Puglia – a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica sino al 2/4/2023 dell’allenatore Carrozza Alessandro. Rif. art. 137 co. 3 – lettera B – C.G.S.
A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI – A.S.D. A. TOMA MAGLIE del 26.2.2023, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia - di cui al Comunicato Ufficiale n. 130 del 2/3/2023 del Comitato Regionale Puglia - a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica sino al 2/4/2023 dell’allenatore Carrozza Alessandro. Rif. art. 137 co. 3 – lettera B - C.G.S.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo reclamo preceduto dal prescritto preannuncio, proposto ai sensi dell’art. 76 C.G.S in data 8/3/2023, l’A.S.D. Città di Gallipoli ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. nr. 130 del 2.3.2023, con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia aveva comminato la sanzione della squalifica sino al 2/4/2023 dell’allenatore Carrozza Alessandro. La società reclamante chiedeva, nell’atto di impugnazione ex art. 76 comma 4 C.G.S., la riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. * * * All’udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 20 marzo 2023 nessuno è intervenuto per la reclamante: il gravame è stato ritenuto in decisione. Preliminarmente occorre rilevare che l’inibizione per gli allenatori, fino ad un mese, rientra nelle ipotesi previste dall’art. 137 comma 3 lett. B) del C.G.S., il quale disciplina le decisioni non impugnabili. Nello specifico, l’articolo in parola recita testualmente: “non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente Federale, i seguenti provvedimenti disciplinari: lettera B) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese”. Con riferimento alla vicenda de qua, l’allenatore Carrozza Alessandro veniva sanzionato con l’inibizione fino al 2/4/2023, come da Comunicato Ufficiale n. 130 del 2/3/2023: tale sanzione rientra a pieno titolo tra i casi di provvedimenti disciplinari non suscettibili di impugnazione, per cui il gravame deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall’art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame, così DELIBERA 1) dichiarare inammissibile il reclamo proposto, ai sensi dell’art. 137 comma 3 lett. B) C.G.S.; 2) per l’effetto addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.
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