C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 159 del 08/04/2023 – Delibera – Gara: A.S.D. AUDACE CAGNANO VARANO – A.S.D. CANUSIUM CALCIO del 05/03/2023, in ordine al reclamo proposto dall’A.S.D. AUDACE CAGNANO VARANO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 136 del 09/03/2023 del C.R. PUGLIA L.N.D., a mezzo della quale veniva comminata al giocatore Vecera Loreto Kim la squalifica per quattro gare effettive. Ritenuto in fatto Con atto del 10 marzo 2023 la società A.S.D. AUDACE CAGNANO VARANO preannunciava reclamo ex art. 76 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale operante presso il C.R. Puglia – L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 136 del 9 marzo 2023, con cui quest’ultimo aveva irrogato al sig. Vecera Loreto Kim (calciatore), la squalifica per quattro gare effettive.

Gara: A.S.D. AUDACE CAGNANO VARANO - A.S.D. CANUSIUM CALCIO del 05/03/2023, in ordine al reclamo proposto dall’A.S.D. AUDACE CAGNANO VARANO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 136 del 09/03/2023 del C.R. PUGLIA L.N.D., a mezzo della quale veniva comminata al giocatore Vecera Loreto Kim la squalifica per quattro gare effettive. Ritenuto in fatto Con atto del 10 marzo 2023 la società A.S.D. AUDACE CAGNANO VARANO preannunciava reclamo ex art. 76 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale operante presso il C.R. Puglia - L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 136 del 9 marzo 2023, con cui quest’ultimo aveva irrogato al sig. Vecera Loreto Kim (calciatore), la squalifica per quattro gare effettive.

La reclamante, con il preannuncio, non richiedeva copia degli atti su cui si fondava la delibera del Giudice di prime cure. Con atto datato 13 marzo 2023 - spedito a mezzo posta elettronica certificata il 16 marzo 2023 - la società proponeva reclamo dinanzi a questa Corte Sportiva d’Appello. Con decreto del 20 marzo 2023, pubblicato sul C.U. n. 145 del C.R. Puglia, il Presidente della Corte fissava per la data odierna l’udienza in Camera di Consiglio per la discussione del reclamo. Dopo l’intervento del relatore designato e la discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione. Considerato in diritto Il reclamo deve essere dichiarato, senza dubbio alcuno, inammissibile. L’art. 76, comma 3 CGS espressamente prevede: “Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare.” Il termine previsto dal precitato articolo ha sicuramente natura perentoria, stante il disposto dell’art. 44, comma 6, CGS: “Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori”. Le decisioni dei Giudicanti sono ricorribili secondo fasi, tempi e modalità ben precise e tanto, unitamente alla perentorietà del termine per la proposizione dei reclami, garantisce e tutela l’effettivo contraddittorio. Nel caso di specie, la decisione impugnata è stata pubblicata il 9 marzo 2023 mentre il ricorso è stato depositato il 16 marzo 2023, quindi ben oltre il termine di 5 giorni previsto dall’art. 76 c. 3 C.G.S.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta,

DELIBERA

1) di non essere tenuta a pronunciare, ai sensi dell’art. 76 comma 3 C.G.S., il reclamo proposto dall’A.S.D. AUDACE CAGNANO VARANO; 2) per l’effetto di addebitare la relativa tassa sul conto dell’istante.

 

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