C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 160 del 13/04/2023 – Delibera – GARA: A.S.D. SAN MARCO – U.S.D. CORATO CALCIO 1946 DEL 26/03/2023 – CAMPIONATO ECCELLENZA – GIRONE A. In ordine a: reclamo proposto dalla A.S.D. SAN MARCO in favore del sig. MENICOZZO MICHELE, avverso la decisione emessa nei suoi confronti dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 150 del 30/03/2023, a mezzo della quale veniva a lui comminata la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, perché:“a fine gara si avvicinava all’arbitro proferendo frasi gravemente irriguardose e tentava di colpirlo al volto senza riuscirvi”.

GARA: A.S.D. SAN MARCO – U.S.D. CORATO CALCIO 1946 DEL 26/03/2023 – CAMPIONATO ECCELLENZA - GIRONE A. In ordine a: reclamo proposto dalla A.S.D. SAN MARCO in favore del sig. MENICOZZO MICHELE, avverso la decisione emessa nei suoi confronti dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 150 del 30/03/2023, a mezzo della quale veniva a lui comminata la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, perché:“a fine gara si avvicinava all’arbitro proferendo frasi gravemente irriguardose e tentava di colpirlo al volto senza riuscirvi”.

MOTIVAZIONE La predetta sanzione inferta dal G.S.T. al Menicozzo Michele traeva linfa dal referto di gara il quale, al riguardo, indicava: “al termine della gara il sig. Menicozzo Michele, n. 4 San Marco, si avvicinava con fare minaccioso verso i miei confronti e mi diceva: “questo è accaduto per colpa tua che hai annullato il goal, non hai le palle di fare l’arbitro, vergognati! A questo punto prende il nastro che aveva attorcigliato tra i calzini, per tenerli alti e tenta di colpirmi al volto, non riuscendoci” con ciò riferendosi, in maniera evidente, ad incidenti verificatisi nel corso della partita tra le opposte tifoserie della A.S.D. SAN MARCO e U.S.D. CORATO CALCIO 1946, al 38° minuto del secondo tempo della gara, pure descritti nello stesso rapporto arbitrale. Ciò detto, con il gravame ritualmente e tempestivamente proposto, la società reclamante ha chiesto - per le ragioni ivi esposte - a questa Corte di ridurre la squalifica comminata al Menicozzo Michele. In particolare nel reclamo, previa formulazione di scuse agli Organi Federali, Abitrali e di Giustizia Sportiva, per quanto perpetrato dal proprio tesserato, ci si duole dell’eccessiva dosimetria della sanzione adottata dal G.S.T. rispetto all’effettivo disvalore della condotta punita atteso che, in sostanza, essa - nella fattispecie - si era concretata semplicemente in una protesta veemente, sbagliata ed inopportuna proferita a voce alta senza che, però, il Menicozzo avesse intenzione di colpire l’arbitro. All’udienza di trattazione del reclamo è stato ascoltato personalmente il calciatore squalificato, il quale ha ribadito le sue scuse per le frasi offensive indirizzate all’arbitro, motivate dallo stato d’animo provocato dalla gara negando, però decisamente di aver tentato, nell’occorso, di colpire il medesimo direttore di gara. Nel corso della stessa udienza veniva, quindi, sollecitato l’intervento a chiarimento della vicenda di quest’ultimo il quale, con mail in atti inviata in pari data, precisava testualmente: “parliamo di nastro isolante, che una volta attorcigliato, veniva lanciato nella mia direzione senza colpirmi”. Alla luce delle predette emergenze in atti, questa Corte ritiene di dover accogliere la richiesta di riduzione della sanzione inferta al Menicozzo Michele dal G.S.T., contenenendola nella misura di 2 giornate. Data Gara N° Gior. Squadra 1 Squadra 2 Data Orig. Ora Var. Ora Orig. Impianto 19/04/2023 1 A DREAM TEAM BARLETTA COSMANO SPORT 16/04/2023 16:30 10:30 15/04/2023 1 A GIOVENTU CALCIO SANSEVERO WONDERFUL BARI S. SPIRITO 16/04/2023 17:30 10:30 15/04/2023 1 A KICK OFF ACADEMY A R.L. LEVANTE AZZURRO S.R.L. 16/04/2023 17:00 10:30

L’azione effettivamente posta in essere dal reclamante, infatti, rientra - senza dubbio - nell’egida dell’art. 36 C.G.S. “altre condotte (non violente) nei confronti degli ufficiali di gara”, che al comma 1 lett. a) punisce con la sanzione minima di due giornate di squalifica i calciatori “in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara” laddove, alla successiva lett. b), prevede quella di quattro giornate “in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiale di gara che si concretizza in un contatto fisico”. Orbene posto che, nella fattispecie, è incontestato che l’agire del reclamante non si è risolto in alcun contatto fisico con l’arbitro, l’indubbia inconsistenza offensiva del nastro isolante che il tesserato, a tutto concedere, avrebbe indirizzato verso lo stesso - senza raggiungerlo - in aggiunta alla lodevole professione di scuse verso egli direttore di gara, operata dal Menicozzo, dapprima in sede di reclamo e, poi di persona, all’udienza di trattazione dello stesso, inducono questa Corte a ritenere che la sua condotta, sussunta nell’alveo di detta ipotesi di cui alla lettera a) dell’art. 36 co. 1 C.G.S, possa essere sanzionata nell’esatto limite minimo edittale di 2 giornate di squalifica, ivi previsto.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo previsti dall’art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame, così

DELIBERA

 1) di ridurre a 2 giornate la squalifica comminata al calciatore Menicozzo Michele; 2) di non addebitare la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento dello stesso, ex art. 48 co. 6 C.G.S.

 

 

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