DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 125 del 13.04.2023 – Campionato Serie D – Delibera – ASD REAL MONTEROTONDO SCALO – FC APRILIA RACING CLUB:
ASD REAL MONTEROTONDO SCALO – FC APRILIA RACING CLUB:
Il Giudice Sportivo, - letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla ASD REAL MONTEROTONDO SCALO, con il quale si chiede che venga disposta, in via principale “l’annullamento della sanzione della squalifica a seguito di espulsione dal campo a carico del calciatore Lorenzo Meledandri e la contestuale attribuzione di questa al calciatore Riccardo Pasqui”, ovvero, in via subordinata “la comminazione di una sanzione più mite” a carico del calciatore sanzionato sul campo;
- rilevato che l’art. 65, comma 1, let. b) del CGS, nel definire l’ambito di competenza dei Giudici sportivi lo circoscrive «alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottare in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco». - rilevato come le domande formulate insistano su un’area posta chiaramente al di fuori della descritta competenza
P.Q.M. Delibera:
1) di dichiarare inammissibile il reclamo; 2) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della ASD REAL MONTEROTONDO SCALO