F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 164/TFN – SD del 26 Aprile 2023 (motivazioni) – Deferimenti n. 16847/797pf20-21/GC/ep del 10 maggio 2022, n. 16852/799pf20-21/GC/blp del 10 maggio 2022 e n. 16861/798 pf20-21/GC/ep del 10 maggio 2022, nei confronti della società AS Livorno Calcio Srl – Reg. Prot. 150-151-152/SS2021-2022/TFN-SD
Decisione/0164/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0150/TFNSD/2021-2022
Registro procedimenti n. 0151/TFNSD/2021-2022
Registro procedimenti n. 0152/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Pierpaolo Grasso – Vice Presidente
Antonella Arpini – Componente
Andrea Fedeli – Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Carlo Purificato – Componente aggiunto
Luca Voglino – Componente aggiunto
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 17 aprile 2023, sui deferimenti proposti dal Procuratore Federale n. 16847/797pf2021/GC/ep del 10 maggio 2022, n. 16852/799pf20-21/GC/blp del 10 maggio 2022 e n. 16861/798 pf20-21/GC/ep del 10 maggio 2022, nei confronti della società AS Livorno Calcio Srl,
la seguente
DECISIONE
I deferimenti
Con tre autonomi atti del 10 maggio 2022, la Procura Federale deferiva l’AS Livorno Calcio Srl per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, della violazione dell’art. 6, comma 1 del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Aimo Silvio, all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante della società AS Livorno Calcio Srl, e per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) delle NOIF, dell’art. 85, lett. C), par. III), punto 1) delle NOIF e dell’art. 85, lett. C), par. VII), punto 1) delle NOIF.
La fase istruttoria e gli accordi ex artt. 126 e 127 CGS
In data 17/06/2021 la Procura Federale iscriveva tre autonomi procedimenti nei confronti del sig. Heller Giorgio, del sig. Aimo Silvio, e della società AS Livorno Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) delle NOIF, dell’art. 85, lett. C), par. III), punto 1) delle NOIF e dell’art. 85, lett. C), par. VII), punto 1) delle NOIF. In data 27 luglio 2021, veniva disposta l’archiviazione, limitatamente alla posizione del sig. Giorgio Heller, per i fatti oggetto di contestazione.
Il sig. Aimo Silvio, all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante della società AS Livorno Calcio Srl, in proprio e per conto della predetta società, presentava, su tutti i procedimenti, richiesta di applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.
Acquisiti i consensi da parte della Procura Federale e tenuto conto della mancanza di osservazioni da parte del Presidente Federale, con Comunicati Ufficiali n. 50/AA, n. 51/AA e n. 52/AA del 30 agosto 2021, la FIGC rendeva noti gli accordi.
Con comunicati ufficiali n. 248/AA, n. 249/AA e n. 250/AA del 27 aprile 2022, la FIGC, atteso il decorso dei termini perentori previsti per adempiere ai pagamenti, dava atto della intervenuta risoluzione degli accordi raggiunti dalla società AS Livorno Calcio Srl con la Procura Federale.
Il Presidente del TFN fissava, per la discussione, l’udienza del 6 giugno 2022, a seguito del deferimento.
Prima dell’apertura del dibattimento l’Avv. Monica Fiorillo, in rappresentanza della società AS Livorno Calcio Srl, chiedeva di poter addivenire ad un accordo ex art. 127 CGS con la Procura Federale.
Il Dott. Luca Scarpa, rappresentante della Procura Federale, si rendeva disponibile alla richiesta avanzata dalla difesa della parte deferita.
Raggiunta l’intesa sulla quantificazione dell’ammenda oggetto della proposta di accordo ex art. 127 CGS in ragione di euro 10.000,00 (diecimila/00) totali, di cui euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) per il procedimento n. 151/TFN-SD ed euro 750,00 (settecentocinquanta/00) ciascuno per i procedimenti n. 150/TFN-SD e n. 152/TFN-SD, le parti si rimettevano alle valutazioni del Tribunale.
Il Collegio, previa riunione dei tre procedimenti, con Decisione n. 149/TFN-SD del 6 giugno 2022, rilevava la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 127 CGS per la dichiarazione di efficacia dell’accordo.
Con nota del 23 marzo 2023, il competente ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo della FIGC comunicava al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare l’inadempimento all’accordo ex art. 127 CGS, disposto con la suddetta Decisione.
Il dibattimento
Il Presidente del TFN fissava, per la discussione, l’udienza del 17 aprile 2023.
In vista dell’udienza, l’Avv. Chiacchio depositava documentazione attestante l’intervenuto fallimento della AS Livorno Calcio Srl. In sede di discussione comparivano il Dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Eduardo Chiacchio, in rappresentanza della società AS Livorno Calcio Srl.
Il Dott. Luca Scarpa, prendendo atto della sopravvenuta revoca dell’affiliazione della società e riportandosi integralmente all’atto di deferimento chiedeva l’irrogazione, nei confronti della società deferita, della sanzione di euro 13.000,00 (tredicimila/00) di ammenda.
L’Avv. Eduardo Chiacchio, in rappresentanza della AS Livorno Calcio Srl, comunicava che la società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Livorno in data 5 luglio 2022, come da documentazione già prodotta in atti.
La decisione
Il Tribunale prende atto che la FIGC, a seguito dell’intervenuto fallimento dell’AS Livorno Calcio Srl con sentenza del Tribunale di Livorno n. 24 del 5 luglio 2022, con comunicato ufficiale n. 156/A del 14 aprile 2023 ha revocato l’affiliazione del medesimo sodalizio, ai sensi dell’art. 16 delle NOIF.
Alla luce di quanto sopra, considerata la revoca dell’affiliazione della società deferita, il Tribunale dichiara improcedibili i deferimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara i deferimenti riuniti improcedibili.
Così deciso nella Camera di consiglio del 17 aprile 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Andrea Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 26 aprile 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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