C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 138 del 04.04.2023 – Delibera – RECLAMO n° 50 della Società A.S.D. COTRONEI CACCURI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 135 del 30.03.2023 (punizione sportiva perdita della gara A.S.D. Cutro 3 A.S.D. Cotronei Caccuri del 26.03.2023 valevole per il Campionato di Promozione Girone A con il punteggio di 0 3 3, penalizzazione di UN punto in classifica per rinuncia, ammenda di € 300,00).
RECLAMO n° 50 della Società A.S.D. COTRONEI CACCURI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 135 del 30.03.2023 (punizione sportiva perdita della gara A.S.D. Cutro 3 A.S.D. Cotronei Caccuri del 26.03.2023 valevole per il Campionato di Promozione Girone A con il punteggio di 0 3 3, penalizzazione di UN punto in classifica per rinuncia, ammenda di € 300,00).
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo e le controdeduzioni; sentita la reclamante rappresentata dal Dr. Saverio Scavelli;
RITENUTO
che dal concorde referto del direttore di gara e del commissario di campo risulta quanto segue:
- alle ore 14:25 circa, giungeva presso l’impianto sportivo il pullman con a bordo la squadra della Società A.S.D. Cotronei Caccuri e questo si fermava in prossimità di una porta di accesso alle gradinate della tribuna, “invece di fermarsi alla porta carrabile”;
- alcuni soggetti non identificati che, dapprima si erano introdotti abusivamente nello spazio ove sono situati gli spogliatoi, facevano ingresso da un cancello laterale all’interno dello spazio riservato al pubblico e si posizionavano nei pressi della porta di accesso.
- “ qualche istante dopo l’arrivo del pullman ”alcuni atleti (circa 5 o 6) della Società A.S.D. Cotronei Caccuri, nonostante fossero stati minacciati dai soggetti non identificati citati in precedenza, varcavano regolarmente il cancello da cui si ha accesso nello spazio che conduce agli spogliatoi;
- entrato anche il resto del gruppo squadra, i componenti venivano fatti oggetto di insulti, minacce, spintoni e “calci nella parte bassa delle gambe” da parte di soggetti non identificati;
- tra la calca generale, veniva notato, senza essere identificato, un soggetto “in tuta sportiva” che sferrava un pugno ad una persona in abiti civili e veniva trattenuto da altri soggetti con lo scopo di evitare la sua reazione;
- gli atleti della Società A.S.D. Cotronei Caccuri, che in precedenza avevano fatto ingresso nello spazio antistante gli spogliatoi, venivano invitati dai loro dirigenti a far ritorno sul pullman;
- nel frattempo erano accorsi sul posto due Militari dell’Arma dei Carabinieri;
- trascorsi alcuni minuti, il mezzo con a bordo il gruppo squadra, lasciava l’impianto sportivo senza ulteriori conseguenze.
Premesso quanto sopra, il Giudice Sportivo, sul presupposto che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione, nei termini regolamentari, della Società A.S.D. Cotronei Caccuri, infliggeva alla Società stessa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; irrogava la penalizzazione di un punto in classifica per rinuncia; ed, ancora, l'ammenda di euro 300,00.
Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha proposto reclamo la Società A.S.D. Cotronei Caccuri sostenendo che gli atleti e i dirigenti, dopo aver subito un'aggressione anche fisica da parte di sostenitori della Società A.S.D. Cutro, erano costretti a risalire sul pullman e ad allontanarsi dalla struttura per il forte clima di tensione che si era creato e per salvaguardare l'incolumità dei tesserati, alcuni dei quali minori.
Ha chiesto, pertanto, in via principale che sia assegnata la vittoria della gara ad essa A.S.D. Cotronei Caccuri ed, in via subordinata, che sia disposta la ripetizione della gara, non disputata a causa di forza maggiore.
Il reclamo è infondato.
Del tutto correttamente il primo Giudice ha ritenuto che la gara non abbia avuto luogo per il comportamento della Società A.S.D. Cotronei Caccuri, la quale pur avendo subito un'aggressione da parte di sostenitori della Società A.S.D. Cutro (anch'essa sanzionata dal Giudice Sportivo) ha ritenuto, con propria autonoma e spontanea decisione e senza nemmeno informare il Direttore di gara, di riparare sul pullman e, successivamente, di allontanarsi, abbandonando, di fatto, il campo di gioco.
Sia l'Arbitro che il Commissario di campo riferiscono, infatti, che furono gli stessi dirigenti della Società A.S.D. Cotronei Caccuri ad invitare i propri tesserati a risalire sul mezzo.
Riferiscono, vieppiù, l'Arbitro ed il Commissario di campo, di essersi avvicinati al pullman e di essere stati aggrediti verbalmente dai tesserati della Società A.S.D. Cotronei Caccuri, i quali, trascorsi alcuni minuti, lasciavano l’impianto sportivo senza ulteriori conseguenze.
Il tutto alla presenza di due militari dell'Arma dei Carabinieri, la cui presenza era stata regolarmente richiesta dalla Società A.S.D. Cutro (come da documentazione in atti), che avrebbero potuto garantire l'ordine pubblico e, quindi, la regolare disputa della gara.
Gli stessi ricorrenti, nella denuncia presentata alla Stazione dei Carabinieri di Cutro, allegata al ricorso, danno atto che, intanto, gli aggressori erano “scappati nelle vicinanze”.
I fatti, per come accertati, integrano sicuramente la rinuncia a disputare la gara da parte della Società A.S.D. Cotronei Caccuri, senza che possa individuarsi alcuna costrizione da parte di soggetti terzi, né tanto meno, alcuna causa di forza maggiore.
Sul punto, malgrado le deduzioni della Società A.S.D. Cutro (cui va dato atto di essersi assunta le responsabilità dell’accaduto in uno spirito di pacificazione, di collaborazione e di lealtà sportiva) non è giuridicamente possibile, sulla scorta dei fatti per come accertati, individuare alcuna forza esterna che, per il suo potere superiore, abbia determinato, in modo necessario ed inevitabile, la Società A.S.D. Cotronei Caccuri ad abbandonare il campo di gioco contro la sua volontà.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.
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