C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 337 del 14/04/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. CITTA DI COLLEFERRO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TANTARI JACOPO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.199 C5 DELL’8/02/2023 (Gara: CITTA DI COLLEFERRO – GAP SSD ARL del 4/02/2023 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C1) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 260 del 24/02/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. CITTA DI COLLEFERRO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TANTARI JACOPO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.199 C5 DELL’8/02/2023 (Gara: CITTA DI COLLEFERRO – GAP SSD ARL del 4/02/2023 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C1) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 260 del 24/02/2023

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n.199 dell’8.02.2023 del Giudice Sportivo del C.R. Lazio, valutando altresì gli atti del fascicolo, ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo della A.S.D. Città di Colleferro, riducendo la squalifica a carico del calciatore Tantari Jacopo, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali, alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali, visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale riconosce la sussistenza oltre che l’attuazione del ricorrente di una condotta irriguardosa simbolo di un comportamento antisportivo, ma non violenta, nei confronti del calciatore della squadra avversaria ex art. 38 C.G.S. “ condotta violenta dei calciatori”, ma allo stesso tempo appare che tali condotte sono certamente reprensibili ed indubbiamente scorretta nei confronti dell’avversario ma non nei termini di cui al suddetto articolo del Codice. Piuttosto tale condotta è riconducibile all’art. 39 C.G.S.“ condotta gravemente antisportiva” che si distingue dalla precedente come condotta meno grave antisportiva e che “si risolve in un comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto

dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco”( Cfr. Corte Giust. Fed. C.U. n. 161/CGF, 10.01.2014). Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Tantari Jacopo a 3 gare. Il contributo va restituito.

 

 

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