C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 347 del 21/04/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ S.S.D. TRE CROCI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BERNARDI FRANCESCO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.295 LND DEL 23/03/2023 (Gara: TRE CROCI – KAYSRA del 18/03/2023 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 328 dell’11/04/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ S.S.D. TRE CROCI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BERNARDI FRANCESCO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.295 LND DEL 23/03/2023 (Gara: TRE CROCI – KAYSRA del 18/03/2023 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 328 dell’11/04/2023

Con rituale reclamo, la società S.S.D. Polisportiva Farnese ha impugnato la squalifica a cinque giornate di gara a carico del calciatore Francesco Bernardi, sostenendo che il suo comportamento sia stato causato da un fallo violento subito e non rilevato e che lo stesso non avrebbe stretto il braccio dell’arbitro ma lo toccava accidentalmente durante la protesta. Chiedeva quindi una riduzione della sanzione. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del calciatore della reclamante. Egli, infatti, veniva espulso per aver spinto violentemente un avversario a palla lontana facendolo cadere a terra e, alla notifica dell’espulsione, protestava veementemente con l’arbitro stringendogli il braccio per poi spingerlo lievemente poco dopo. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione alla sua entità, considerato che a seguito dell’espulsione diretta il calciatore ha tenuto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro concretizzatasi in un contatto fisico, punita dall’art. 36, comma 1, lett. b) con la squalifica minima di quattro giornate di gara. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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