C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 348 del 21/04/2023 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. NACCI RICCARDO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA ASD DON BOSCO COLOSSEO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 23, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 302 del 24/03/2023
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. NACCI RICCARDO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA ASD DON BOSCO COLOSSEO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 23, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 302 del 24/03/2023
Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti di indagine relativi a “dichiarazioni rilasciate a mezzo social network dal sig. Nacci Riccardo, tesserato per la società Don Bosco Colosseo, nei confronti dell'arbitro Francesco Martucci e della classe arbitrale tutta”; vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata 8 Febbraio 2023, cui non ha fatto seguito alcuna memoria o istanza difensiva da parte del soggetto interessato; rilevato che tutto nasce da una segnalazione del Sig. Francesco Martucci, tesserato A.I.A. della Sezione di Cassino, con allegati screenshot delle dichiarazioni e foto pubblicate dal sig. Nacci”; considerato che la complessa attività di indagine comprovata in relazione agli atti di cui sopra, risulta acclarata la circostanza del comportamento in violazione dell’art. 4 comma.1 art. 23 comma 1 C.G.S. da parte del Calciatore; considerato, altresì, che l’ indagine espletata dalla Procura Federale ha fornito pieno riscontro probatorio dei fatti. Per quanto tutto sopra scritto, la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale il Calciatore Nacci Riccardo, per le violazioni riportate in premessa. All’udienza fissata dallo scrivente Tribunale Federale Territoriale per il giorno 23.03.2023, era presente la Procura Federale, nella persona dell’Avv. Avagliano, mentre nessuno era presente per il deferito. Il Tribunale Federale Territoriale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva il procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, ne dichiarava la bontà e concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità del deferito e, per l’effetto, che lo stesso fosse sanzionato come segue: - Sig. Nacci Riccardo, squalifica di n. 6 (sei) giornate. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver valutato i fatti oggetto del presente deferimento, nonché i documenti presentati dalla Procura, non ha riscontrato elementi validi ai fini di un eventuale proscioglimento del deferito. Al contempo, ritiene di poter leggermente rivedere la sanzione richiesta dalla Procura Federale per il calciatore Nacci Riccardo, per parametrarla ai precedenti casi simili. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale
DELIBERA
Di ritenere il deferito responsabile delle violazioni lui ascritte e, per l’effetto, di comminare allo stesso la seguente sanzione: - Nacci Riccardo, n. 3 gare di squalifica; Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmette agli interessati.
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