C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 77 del 06/04/2023 – Delibera – L’atto di deferimento della Procura Federale del 6 marzo 2023 Prot. 20718/283pfi22- 23/PM/ps avente ad oggetto: “Condotta della G.S.D. Olimpic 1971 che ha schierato in posizione irregolare, in quanto tesserato per la A.S.D. Arenzano Football Club, il calciatore sig. Diego Ferraro nelle gare Multedo – Olimpic 1971 del 3.9.2022 ed Olimpic 1971 – Mura Angeli del 17.9.2022, valevoli per la Coppa Liguria I categoria”;

L’atto di deferimento della Procura Federale del 6 marzo 2023 Prot. 20718/283pfi22- 23/PM/ps avente ad oggetto: “Condotta della G.S.D. Olimpic 1971 che ha schierato in posizione irregolare, in quanto tesserato per la A.S.D. Arenzano Football Club, il calciatore sig. Diego Ferraro nelle gare Multedo – Olimpic 1971 del 3.9.2022 ed Olimpic 1971 – Mura Angeli del 17.9.2022, valevoli per la Coppa Liguria I categoria”;

Dato atto Che i soggetti deferiti non hanno svolto difese scritte né precisato in udienza le proprie conclusioni Udite Le richieste di sanzione della Procura Federale Ha pronunciato la seguente Decisione Nel procedimento disciplinare PFI 283 21-22 promosso dal Procuratore Federale Interregionale nei confronti della Società G.S.D. Olimpic 1971a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva nonché nei confronti dei Signori Daniele Camino, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società, per violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F.; Diego Fazio Dirigente Accompagnatore della Società, per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.; Diego Ferraro, calciatore della predetta società, per violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva * (Omissis)

PQM

Il Tribunale Federale Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria, dichiara la Società G.S.D. Olimpic 1971 ed i Signori Daniele Camino, Diego Fazio e Diego Ferraro, responsabili dei fatti Loro ascritti e per l’effetto condanna: La Società G.S. D. Olimpic 1971 a corrispondere la somma di Euro 200,00 (duecento) a titolo di ammenda ed a 2 (due) punti di penalizzazione in classifica; il Signor Daniele Camino, Presidente della Società G.S.D. Olimpic 1971, a due mesi di inibizione; il Signor Diego Fazio, Dirigente Accompagnatore della Società G.S.D. Olimpic 1971, a due mesi di inibizione; il Signor Diego Ferraro, calciatore della Società G.S.D. Olimpic 1971, a due gare di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza.

 

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