C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 06/04/2023 – Delibera – gara del 26/ 3/2023 CASSINA CALCIO – COLOGNO

gara del 26/ 3/2023 CASSINA CALCIO - COLOGNO

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 59 del 30.3.2023 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Cassina Calcio. Dato atto che con nota pec in data 31-3-2023 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia; Col ricorso la citata società Cassina Calcio sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Zuddas Alexander nato il 23-4-2005, in posizione irregolare in quanto squalificato per due gare per espulsione riportata nella gara Juniores A Juvenilia Sc - Cologno del 18-3-2023, come da CU del CRL nº 56 del 23-3-2023. A tal proposito fa riferimento alla comunicazione "Esecuzione sanzioni" pubblicata in data 2-3-2023 nella sezione News del sito del CRL, chiede l'applicazione a carico della controparte della sanzione della perdita della gara. La società Cologno non ha fatto pervenire controdeduzioni. Dagli atti di gara risulta che effettivamente la società Cologno ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 6 partecipando attivamente alla gara. Come su detto il calciatore Zuddas Alexander nato il 23-4-2005 risulta squalificato per due giornate per espulsione riportata nella gara riportata nella gara Juniores A Juvenilia Sc - Cologno del 18-3-2023 come da CU 56 del 23-3-2023. Richiamate qui, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le motivazioni e la normativa citata nella propria deliberazione pubblicata sul precedente comunicato del CRL nº 55 del 16-3-2023 in ordine alla gara di 1^ categoria Union Team SCB - ADS Porto 2005. Pur nel rispetto del principio di omogeneità, dato tuttavia atto che il tenore della norma, al momento, non consente quindi di aderire alla tesi prospettata dalla ricorrente. Visti gli articoli 9, 19, 21 e 137 del CGS.

PQM DELIBERA

 Di rigettare il ricorso ed omologare il risultato della gara come conseguito sul campo: Cassina Calcio - Cologno: 0-1. Di addebitare la tassa, se non versata.

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