F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0094/CFA pubblicata il 02 Maggio 2023 (motivazioni) – Procuratore Federale Interregionale/Pol. Carignano A.S.D. e altri

Decisione/0094/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0113/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Carlo Saltelli – Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0113/CFA/2022-2023 proposto dal Procuratore Federale Interregionale in data 27.03.2023,

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale del Piemonte Valle d’Aosta pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 79 del 18 marzo 2023, notificata il 20 marzo 2023;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 20 aprile 2023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Carlo Saltelli e uditi gli avvocato Mario Taddeucci Sassolini per la Procura Federale Interregionale e Luca Giabardo per la società A.S.D. Polisportiva Carignano, e per i sigg.ri Bassoli Lorenzo, Moschini Mattia, Schiavone Alessandro, Destefanis Giorgio, Ciccone Samuel, Bosio Alessandro, Romagnini Enrico, Tosco Cristian, De Vincenzo Aldo, Campagna Jacopo, Giocas Sebastian, Requirez Erik, Curto Stefano, Meitre Libertin Danny, Barbero Andrea, Razzetto Enrica, Margaria Enrico, Franceschi Valerio, Mouississa Ossama, Carna’ Tommaso, Mazzetti Manuele, Usai Edoardo, Rampazzo Mirko e Alessio Gambardella; è presente altresì il Sig. Guido Pochettino; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

I. All’esito di un’articolata attività d’indagine la Procura Federale della F.I.G.C., giusta atto prot. 14038/6 pfi 22-23 PM/mf del 7 dicembre 2022, deferiva innanzi al Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta:

1) i sigg.ri Cristian Tosco, Erik Requirez, Mattia Moschini, Jacopo Campagna, Lorenzo Bassoli, Giorgio Destefanis, Alessandro Schiavone, Enrico Romagnini, Alessandro Bosio, Sebastian Gioacas, Samuel Ciccone, all’epoca dei fatti tutti calciatori tesserati per la società Pol. Carignano A.S.D., e il sig. Aldo De Vincenzo, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Pol. Carignano A.S.D., per violazione dell’articolo 30, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere gli stessi, in concorso tra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Pol. Carignano A.S.D. – A.S.D. Polisportiva Montatese del 5.6.2022, valevole per il girone C del campionato di Promozione del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in maniera tale che la stessa terminasse con la vittoria della società A.S.D. Polisportiva Montatese, al fine di creare le condizioni di classifica che avrebbero consentito alla società Pol. Carignano A.S.D. di potersi scegliere artatamente l’avversario, incontrando nuovamente la A.S.D. Polisportiva Montatese nel proprio impianto sportivo, nella successiva gara valevole per i play-out del girone C del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta. In particolare, intorno al 42° minuto del secondo tempo, un soggetto presente sugli spalti (successivamente individuato nel calciatore sig. Valerio Franceschi tesserato per la Pol. Carignano A.S.D.) gridava ad alta voce che il Villarbasse aveva segnato e vinto la gara che stava disputando; in seguito a detta informazione urlata ai propri compagni di squadra, i calciatori della società Carignano smettevano di giocare, non ponendo più in essere alcuna condotta agonistica nei confronti dell’avversario; in particolare, il portiere del Carignano sig. Alessandro Tosco passava intenzionalmente il pallone ad un avversario ed il calciatore della Montatese sig. Adam Ghorbali, poco oltre il centrocampo, prendendo la palla si recava verso l’area avversaria senza incontrare alcuna difficoltà e senza essere contrastato da nessuno degli avversari tanto che l’ultimo difensore del Carignano, sig. Lorenzo Bassoli, prima che il Ghorbali si trovasse solo davanti al portiere, si scansava platealmente consentendo in tal modo la realizzazione della rete, facilitato anche dallo stesso portiere; inoltre, dalla panchina del Carignano e dagli altri componenti della squadra non perveniva alcun rimprovero per la condotta tenuta; per il restante periodo della partita, poi, e con il risultato di 1-2, nonostante il Carignano stesse perdendo, l’allenatore sig. Aldo De Vincenzo urlava ai suoi calciatori “palleggiamo” (e gli stessi seguivano le indicazioni fornite senza porre in essere alcuna condotta volta a ribaltare l’esito della gara) al fine di mantenere cristallizzato il risultato della sconfitta per potersi scegliere l’avversario da incontrare nei playout attraverso l’alterazione del risultato della gara in corso di svolgimento; con l’aggravante di cui all’art. 30, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell’effettiva alterazione del risultato della gara;

2) i sigg.ri Manuele Mazzetti, Stefano Curto, Andrea Barbero, Mirko Rampazzo, Ossama Mouississa, Edoardo Usai, Danny Meitre Libertin, Tommaso Carnà, Alessio Gambardella e Valerio Franceschi, all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la società Pol. Carignano A.S.D., la sig.ra Enrica Razzetto, all’epoca dei fatti dirigente-accompagnatore tesserata per la società Pol. Carignano A.S.D., il sig. Enrico Margaria, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Pol. Carignano A.S.D., ed il sig. Antonio Diodati, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Pol. Carignano A.S.D., per la violazione dell’art. 30, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere gli stessi, nonostante ne fossero a conoscenza, omesso di informare la Procura Federale che durante la gara Pol. Carignano A.S.D. – A.S.D. Polisportiva Montatese del 5.6.2022, valevole per il girone C del campionato di Promozione del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, più tesserati della Pol. Carignano A.S.D. avevano posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato dell’incontro in maniera tale che lo stesso terminasse con la vittoria della società A.S.D. Polisportiva Montatese, al fine di creare le condizioni di classifica che avrebbero consentito alla società Pol. Carignano A.S.D. di potersi scegliere l’avversario da incontrare in occasione della successiva gara di playout, incontrando nuovamente la A.S.D. Polisportiva Montatese nel proprio impianto sportivo;

3) la Società POL. Carignano A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e 30, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Cristian Tosco, Erik Requirez, Mattia Moschini, Jacopo Campagna, Lorenzo Bassoli, Giorgio Destefanis, Alessandro Schiavone, Enrico Romagnini, Alessandro Bosio, Sebastian Gioacas, Samuel Ciccone, Valerio Franceschi, Manuele Mazzetti, Stefano Curto, Andrea Barbero, Mirko Rampazzo, Ossama Mouississa, Edoardo Usai, Danny Meitre Libertin, Tommaso Carnà, Alessio Gambardella Valerio Franceschi, Enrica Razzetto, Enrico Margaria ed Antonio Diodati, come precedentemente descritti; con l’aggravante di cui all’art. 30, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell’effettiva alterazione del risultato della gara.

II. Nel corso della trattazione innanzi al Tribunale Federale Territoriale del Piemonte Valle d’Aosta:

- il rappresentante della Procura Federale, richiamato l’atto di deferimento, ne chiedeva l’accoglimento, integrando le condotte ascritte ai deferiti le contestate ipotesi di illecito sportivo e di omessa denuncia e chiedendo: a) la squalifica per anni cinque dei signori  Tosco, Erik Requirez, Mattia Moschini, Jacopo Campagna, Lorenzo Bassoli, Giorgio Destefanis, Alessandro Schiavone, Enrico Romagnini, Alessandro Bosio, Sebastian Gioacas, Samuel Ciccone e Aldo De Vincenzo; b) la squalifica per anni due dei signori Manuele Mazzetti, Stefano Curto, Andrea Barbero, Mirko Rampazzo, Ossama Mouississa, Edoardo Usai, Danny Meitre Libertin, Tommaso Carnà, Alessio Gambardella e Valerio Franceschi; c) l’inibizione per anni due dei signori Enrica Razzetto, Enrico Margaria e Antonio Diodati; d) l’ammenda di . 2.000 (duemila) e punti sei di penalizzazione in classifica per la soc.Polisportiva Carignano A.S.D.;

- il difensore di tutti i soggetti deferiti, compresa la soc. Polisportiva Carignano A.S.D., chiedeva la declaratoria di non luogo a provvedere per l’insussistenza delle contestate ipotesi di illecito sportivo e di omessa denuncia ovvero in subordine la derubricazione dei fatti contestati a mera violazione dell’art. 4 C.G.S..

III. Il predetto Tribunale con la sentenza segnata in epigrafe, pur riconoscendo correttamente accertati a seguito dell’attività investigativa i fatti posti a fondamento del deferimento e che era “….fuori di dubbio che, ricevuta l'informazione, i calciatori del Carignano abbiano omesso completamente di impegnarsi con atteggiamenti tanto plateali da essere rilevati dall'intera Terna arbitrale che ne ha fatto espressa menzione nel referto di gara e da essere approvati ed incoraggiati dal proprio allenatore che, dalla propria area tecnica, invece di censurarne l'atteggiamento, una volta subito il gol, li ha esortati a "palleggiare" fino al termine della gara” ed altrettanto “…evidente che detta condotta si pone in aperto contrasto con l'etica sportiva a prescindere dalle finalità per cui è stata realizzata”, ha nondimeno sottolineato che:

- la fattispecie di illecito sportivo per costante orientamento della giurisprudenza sportiva è “… fattispecie a condotta commissiva orientata e, come rimarcato dalla decisione numero 23/2021 del Collegio di Garanzia dello Sport sez, I, non può essere ritenuta integrata con una condotta omissiva quale quella, contestata a tutta la squadra, di avere smesso di giocare non opponendo valida resistenza alle azioni dell'avversario. Ciò vale anche per il portiere Tosco, cui viene addebitata scarsa attenzione nei passaggi e per il difensore Bassoli cui viene contestato di non aver contrastato efficacemente l'autore del gol della Montatese”;

- ha aggiunto che “…in assenza di prova di accordi tra le parti o con terzi estranei, l'intensità dell'impegno profuso dai contendenti non può essere utilizzata quale parametro per la verifica della regolarità dell'andamento della gara atteso che un risparmio di forze e di risorse, magari per ragioni di mantenimento del posizionamento in classifica in vista dei futuri impegni, può essere attuato in svariati modi quali la sostituzione dei calciatori più forti, la rinuncia ad imbastire azioni di attacco, la carenza di agonismo nei contrasti, che non alterano lo svolgimento della gara”;

- ha ritenuto di conseguenza: a) quanto ai giocatori in campo, che i fatti assolutamente plateali da essi posti in essere non potevano configurare la fattispecie dell’illecito sportivo di cui all’art. 30 C.G.S., ma la diversa e meno grave fattispecie prevista e punita dall’art. 4 C.G.S., trattandosi di comportamenti palesemente contrari ai “…valori di lealtà probità e correttezza che sono alla base dell'attività sportiva”; b) quanto all’allenatore, che la condotta da questi tenuto (senza stimolare in alcun modo i propri calciatori a tenere un comportamento maggiormente consono alla pratica sportiva, ed anzi incoraggiandone la prosecuzione ed esortandoli a palleggiare) era palesemente contraria ai doveri del proprio ruolo di allenatore oltrechè ai doveri di lealtà probità e correttezza, integrando gli estremi della condotta gravemente antisportiva ai sensi dell'articolo 39 C.G.S.; c) quanto agli altri deferiti che la insussistenza della fattispecie di illecito faceva venire meno anche l’incolpazione per omessa denunzia (di illecito sportivo).

Ha in conclusione:

- dichiarato il non luogo a provvedere nei confronti di Mazzetti Manuele, Curto Stefano, Barbero Andrea, Rampazzo Mirko, Mouississa Ossama, Meitre Libertin Danny, Carnà Tommaso, Gambardella Alessio e Franceschi Valerio., Ranzetto Enrica, Margaria Errico, e Diodati Antonio per insussistenza del fatto;

- dichiarato il sig. Aldo De Vincenzo responsabile della violazione prevista e punita dall'art. 39 C.G.S. e, per l'effetto, gli ha inflitto la sanzione della squalifica per mesi due;

- dichiarato i sig.ri Tosco Cristian, Erik Requirez, Moschini Mattia, Campagna Jacopo, Bassoli Lorenzo, Destefanis Giorgio, Schiavone Alessandro, Romanini Errico, Bosio Alessandro, Gioacas Sebastian, Ciccone Samuel responsabili della violazione prevista e punita all'art. 4 C.G.S. e, per l'effetto, ha inflitto a ciascuno di essi la sanzione dell'ammonizione;

- dichiarato altresì la società Carignano oggettivamente responsabile, ai sensi dell'art. 6, comma 2, CGS, delle violazioni ritenute sussistenti a carico dei propri tesserati e, per l'effetto, le ha inflitto la sanzione dell'ammenda per 300,00 (trecento,00). 

IV. La Procura Federale della F.I.G.C. ha impugnato tale decisione di cui ha lamentato l’erroneità alla stregua di un unico articolato motivo, rubricato “Omessa ed erronea valutazione dei fatti posti a base del deferimento e del materiale probatorio acquisito nel corso dell’attività inquirente svolta – Erronea e contraddittoria motivazione – Violazione ed errata applicazione del disposto di cui all’art. 30 del codice di giustizia sportiva”.

Secondo la reclamante la motivazione della decisione impugnata sarebbe fondata su valutazioni aprioristiche e contraddittorie argomentazioni, frutto del mancato corretto apprezzamento dell’inequivocabile quadro probatorio emergente dagli atti procedimento.

Sotto un primo profilo l’illogicità e la contraddittorietà emergerebbe dal fatto che il Tribunale, pur riconoscendo la effettiva sussistenza dei fatti posti in essere dai calciatori e dall’allenatore della Soc. Polisportiva Carignano A.S.D., avrebbe poi inopinatamente negato che gli stessi integrassero la fattispecie dell’illecito sportivo, malamente apprezzando e travisando quei fatti (talmente plateali da essere finanche segnalati dal direttore di gara nel suo referto) che non solo erano astrattamente idonei ad alterare la regolarità della gara ed il suo risultato, ma in concreto avevano effettivamente alterato la gara ed il suo risultato; in tale prospettiva, diversamente da quanto apoditticamente ritenuto dal Tribunale, sarebbe stata del tutto irrilevante ai fini della configurabilità dell’illecito sportivo la presunta illogicità del fine perseguito con la perdita della gara (cioè la scelta della Montatese quale avversario dei play out piuttosto invece del Villarbasse che, in ragione della posizione in classifica, sarebbe stato in realtà avversario più malleabile).

Sotto altro profilo la illogicità e la contraddittorietà della motivazione sarebbero emersi dalla assoluta tenuità della sanzione inflitta ai calciatori (la sola ammonizione) per i fatti contestati, i quali, anche ammesso che non avessero integrato una fattispecie di illecito sportivo, erano stati ritenuti dallo stesso Tribunale di particolare gravità, anche per la loro manifesta platealità; in definitiva era proprio quella sproporzione tra fatto contestato e riconosciuto sussistente e sanzione a provare l’erroneità della decisione reclamata.

Ad avviso della Procura le conclusioni raggiunte dal Tribunale si fondavano su una ingiustificata ed immotivata sopravvalutazione delle (contraddittorie) dichiarazioni rese dai deferiti sig.ri Valerio Franceschi e Lorenzo Bossoli, entrambi nelle vesti di incolpati nel procedimento de quo, tesserati della soc. Polisportiva Carignano A.S.D., e da un’altrettale ingiustificata ed immotivata svalutazione degli elementi probatori derivanti non solo dallo stesso referto arbitrale, ma anche dalle dichiarazioni rese dai sig.ri Adam Ghorbali, Marcello Penna e Angelo Gandolfo, tesserati per la società Pol. Montatese.

La Procura ha pertanto chiesto, in accoglimento del reclamo ed in totale riforma della decisione impugnata:

- dichiararsi la responsabilità disciplinare dei sigg.ri Cristian Tosco, Erik Requirez, Mattia Moschini, Jacopo Campagna, Lorenzo Bassoli, Giorgio Destefanis, Alessandro Schiavone, Enrico Romagnini, Alessandro Bosio, Sebastian Giocas, Samuel Ciccone, Valerio Franceschini, Manuele Mazzetti, Stefano Curto, Andrea Barbero, Mirko Rampazzo, Ossama Mouississa, Edoardo Usai, Danny Meitre Libertin, Tommaso Carnà, Alessio Gambardella, Enrica Razzetto, Aldo De Vincenzo, Enrico Margaria, Antonio Diodati, nonché e della società Pol. Carignano A.S.D., per gli atti e comportamenti oggetto dei capi di incolpazione riportati nell’atto di deferimento prot. 14038/6 pfi 22-23 PM/mf del 7 dicembre 2022;

- irrogarsi ai deferiti le sanzioni già formalizzate nel corso del procedimento di primo grado e cioè:

a) per i sigg.ri Cristian Tosco, Erik Requirez, Mattia Moschini, Jacopo Campagna, Lorenzo Bassoli, Giorgio Destefanis, Alessandro Schiavone, Enrico Romagnini, Alessandro Bosio, Sebastian Giocas, Samuel Ciccone ed Aldo De Vincenzo la squalifica per 5 (cinque) anni ciascuno;

b) per i sigg.ri Manuele Mazzetti, Stefano Curto, Andrea Barbera, Mirko Rampazzo, Ossama Mouississa, Edoardo Usai, Danny Meitre Libertin, Tommaso Carnà, Alessio Gambardella e Francesco Valerio la squalifica per 2 (due) anni ciascuno;

c) per i sigg.ri Enrica Razzetto, Enrico Margaria e Antonio Diodati l’inibizione per 2 (due) anni ciascuno;

d) per la società Polisportiva Carignano A.S.D. euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda e 6 (sei) punti di penalizzazione in classifica;

- in via subordinata irrogarsi le diverse sanzioni ritenute giuste ed eque in relazione agli atti e comportamenti posti in essere da ciascun tesserato deferito.

V. Hanno resistito al reclamo la A.S.D. Polisportiva Carignano e i sigg. Bassoli Lorenzo, Moschini Mattia, Schiavone Alessandro, Destefanis Giorgio, Ciccone Samuel, Bosio Alessandro, Romagnini Enrico, Tosco Cristian, De Vincenzo Aldo, Campagna Jacopo,

Giocas Sebastian, Requirez Erik, nonché Curto Stefano, Meitre Libertin Danny, Barbero Andrea, Razzetto Enrica, Margaria Enrico, Franceschi Valerio, Mouisissa Ossama, Carnà Tommaso, Mazzetti Manuele, Usai Edoardo, Rampazzo Mirko e Gambardella Alessio, i quali, con memoria difensiva depositata il 17 aprile 2023, hanno preliminarmente eccepito la tardività del reclamo e nel merito la sua infondatezza.

In particolare hanno sostenuto che il reclamo era stato depositato il 27 marzo 2023, laddove, essendo stata la decisione impugnata pubblicata il 18 marzo 2023 ed essendo avvenuta la relativa comunicazione alla Procura Federale quanto meno in pari data, ai sensi degli artt. 51, comma 2, e 114, comma 10, C.G.S., il reclamo avrebbe dovuto essere proposto entro il 25 marzo 2023.

Quanto al merito, hanno dedotto la correttezza della decisione impugnata, insistendo sulla inconfigurabilità dell’illecito in presenza di condotta esclusivamente omissiva, come quella poste in essere dai giocatori e tesserati della A.S.D. Polisportiva Carignano, che, in ogni caso, da sole - non essendovi stato alcun accordo con i tesserati della squadra avversarie - non sarebbero state idonee ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara, salvo a voler inammissibilmente anticipare la soglia di punibilità dell’art. 30 C.G.S. alla c.d. riserva mentale o alla mera intenzione; ciò senza contare che, sempre ad avviso dei reclamati, la pretesa punitiva sostenuta dalla Procura neppure era riuscita ad individuare responsabilità di singoli calciatori o tesserati, non potendosi per contro ammettere una responsabilità corale e/o di squadra, e tanto meno aveva indicato la diversa condotta doverosa che calciatori tesserati avrebbero dovuto tenere in luogo di quella meramente omissiva tenuta. Hanno poi aggiunto che comunque irragionevoli, illogiche e sproporzionate erano le sanzioni richieste dalla Procura, di natura esclusivamente afflittiva e prive della pur sempre necessaria finalità rieducativa.

VI. All’udienza del 20 aprile 2023, tenuta in video conferenza, dopo la rituale discussione, nel corso della quale il rappresentante della Procura Federale e il difensore dei reclamati hanno illustrato le proprie difese ed insistito nelle rispettive richieste e conclusioni, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

VII: In linea preliminare occorre evidenziare che tra i soggetti deferiti dalla Procura Federale vi è anche il sig. Alessio Gambardella, il cui nominativo effettivamente è ricompreso tra quelli che il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, con la sentenza oggetto del reclamo, ha mandato assolto da ogni incolpazione per insussistenza del fatto.

Tale nominativo non compare nell’epigrafe della memoria difensiva depositata dai reclamati in data 17 aprile 2023; tuttavia nel fascicolo d’ufficio del reclamo in trattazione risulta depositato anche il mandato difensivo conferito dal sig. Alessio Gambardella all’avvocato Luca Giabardo, quale suo difensore di fiducia, in ogni stato e grado del procedimento, sin dalla notifica della comunicazione di conclusioni delle indagini relativa ai fatti de quo.

Pertanto anche il sig. Alessio Gambardella deve essere considerato parte del presente giudizio, a nulla rilevando l’omissione del relativo nominativo nella ricordata memoria difensiva.

VIII. Sempre in linea preliminare deve essere esaminata l’eccezione di irricevibilità per tardività del gravame, sollevata dalla difesa dei reclamati.

Questi hanno sostenuto, in sintesi, che, essendo stata pubblicata la decisione reclamata in data 18 marzo 2023 e dovendosi ritenere che in pari data essa sia stata comunicata alla Procura Federale, il termine per proporre reclamo sarebbe scaduto il 25 marzo 2023, ciò per effetto del combinato disposto degli artt. 51, commi 2 e 4; 114, comma 10, e 115, comma 2, C.G.S. Avendo invece la Procura Federale provveduto a depositare - e a comunicare loro - il reclamo solo in data 27 marzo 2023, lo stesso sarebbe palesemente tardivo.

L’eccezione non merita favorevole considerazione.

L’art. 51, comma 4, C.G.S. stabilisce che “I dispositivi e le decisioni degli organi di giustizia sportivi emessi a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicati all’organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti ai sensi dell’art. 53”.

L’art. 114, comma 10, C.G.S., che costituisce applicazione del principio dell’obbligatorietà della comunicazione sancito dal predetto articolo 51, comma 4, al procedimento innanzi al Tribunale federale, prevede che “le decisioni vanno trasmesse appena depositate, in copia integrale, al Presidente federale e alla Procura federale”; esso, pur non fissando un termine entro il quale detta comunicazione deve avvenire, ne indica una precisa modalità acceleratoria (“appena depositata”), coerentemente con il principio di celerità cui è ispirato il processo sportivo per assicurare tendenzialmente il regolare svolgimento delle competizioni sportive e l’ordinato andamento dell’attività federale (art. 44, comma 2, C.G.S.).

Nella fattispecie in esame, come emerge dagli atti del fascicolo, la decisione reclamata è stata comunicata effettivamente alla Procura Federale il 20 marzo 2023, di tal che il reclamo proposto dalla Procura federale, depositato il successivo 27 marzo 2023, è tempestivo ai sensi dell’art. 115, comma 2, C.G.S., a mente del quale “Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o comunicazione della decisione che si intende impugnare”.

E’ appena il caso di osservare, peraltro, che le deduzioni dei reclamati circa la tardività del reclamo sono fondate su di una mera supposizione e cioè che la comunicazione della decisione de qua alla Procura federale sia avvenuta contestualmente alla sua pubblicazione, il che non è stato provato e comunque è smentito dagli atti di causa.

IX. Passando all’esame del merito del reclamo si osserva quanto segue.

IX.1. Preliminarmente deve considerarsi pacifico (e sul punto nemmeno il Tribunale federale territoriale ha sostanzialmente avuto dubbi) che, durante l’incontro di calcio tra la soc. Polisportiva Carignano A.S.D. e la Polisportiva Montatese, disputatosi il 5 giugno 2022, valevole per il girone C del Campionato Promozione della LND Piemonte Valle d’Aosta, intorno al 42 minuto del secondo tempo regolamentare un soggetto presente sugli spalti, identificato nel calciatore Valerio Franceschi, tesserato per la soc. Polisportiva Carignano A.S.D., gridava a gran voce che il Villarbasse aveva segnato e vinto la partita che stava disputando (in contemporanea valida per lo stesso girone del Campionato di Promozione) e che da quel momento i calciatori del Carignano sostanzialmente smettevano di giocare in maniera attiva.

In particolare il portiere della soc. Polisportiva Carignano, sig. Alessandro Tosco, passava intenzionalmente la palla ad un avversario e il calciatore della Polisportiva Montatese, sig. Ghorbali Adam, con iniziativa personale, partendo da poco oltre il centrocampo, giungeva nell’area avversaria senza essere ostacolato o contrastato dagli avversari (tanto che l’ultimo difensore della soc. Polisportiva Carignano, sig. Lorenzo Bassoli addirittura si scansava platealmente) e realizzava una rete, facilitato anche dallo stesso portiere avversario, così portando in vantaggio la propria squadra (1 a 2). A tanto non seguiva alcun rimprovero per la condotta tenuta dai calciatori, né da parte della panchina, né da parte degli componenti della squadra e tanto meno alcuna reazione sportiva; nonostante il risultato sfavorevole, l’allenatore della soc. Polisportiva Carignano urlava ai propri calciatori di “palleggiare”, indicazione che i calciatori seguivano, così che l’incontro si concludeva con la vittoria della squadra ospite la Polisportiva Montatese per 2 a 1, risultato che consentiva alla soc. Polisportiva Carignano A.S.D. di sfidare nuovamente la Polisportiva Montatese nell’incontro di play out.

IX.2. Tali circostanze, puntualmente segnalate nel referto dagli ufficiali di gara, sono state confermate dagli stessi nel corso delle indagini svolte dalla Procura federale ed hanno trovato ulteriore riscontro nelle dichiarazioni rese, pure nel corso delle indagini, dai signori Ghorbali Adam, Penna Marcello e Angelo Gandolfo (i primi due calciatori e il terzo allenatore della Polisportiva Montatese); peraltro il signor Ghorbali ha aggiunto che, a fine partita, era stato avvicinato da un calciatore avversario (identificato nel n. 7, sig. Curto Stefano), il quale gli aveva detto “ti abbiamo fatto fare goal, vediamo chi ride la prossima settimana”, mentre il sig. Gandolfo evidenziava che, prima della segnatura della rete del 1 a 2, il portiere avversario aveva con i piedi volontariamente passato la palla ad un giocatore della Polisportiva Montatese che tuttavia nel tirare non aveva fatto goal (si tratta di una circostanza rilevata anche nel referto arbitrale che fa riferimento a due passaggi errati del portiere della soc. Polisportiva Carignano per consentire agli avversari di realizzare la rete del vantaggio).

IX.3. Per contro le dichiarazioni rese, sempre nel corso delle indagini, dai calciatori e dall’allenatore della soc. Polisportiva Carignano non hanno apportato alcun elemento nuovo ed ulteriore alla ricostruzione dei fatti e non sono state in grado di scalfire il quadro probatorio precedentemente delineato.

In particolare il calciatore, sig. Alessandro Schiavone, e l’allenatore, sig. Aldo De Vincenzo, hanno concordemente affermato che la gara sarebbe stata combattuta lealmente fino al momento della segnatura della rete da parte della soc. Polisportiva Montatese e che successivamente sarebbe prevalso un atteggiamento conservativo e cautelativo per evitare infortuni in vista della gara di play out della settimana successiva, aggiungendo di non aver notato alcun comportamento doloso da parte di calciatori della Soc. Polisportiva Carignano per favorire la vittoria degli avversari; il signor Alessandro Tosco, subentrato all’inizio del secondo tempo al portiere titolare, ha ricordato che la gara ha segnato il suo esordio in campionato ed ha negato di aver consentito la segnatura della rete agli avversari, avendo tentato di parare la conclusione; mentre il sig. Manuele Mazzetti, portiere sostituito all’inizio del secondo tempo, ha dichiarato di non aver notato nella condotta dei propri compagni alcun comportamento anomalo e tanto meno in quello del collega, sig. Tosco, in occasione della rete subita.

Peraltro l’attendibilità di tali dichiarazioni, anche a voler prescindere dalla loro evidente genericità, è incrinata dal fatto di provenire da soggetti che, in quanto incolpati e deferiti, sono per ciò stesso naturalmente inclini a non rappresentare o a rappresentare parzialmente ed in maniera soggettivamente distorta fatti o elementi che possano determinare la loro responsabilità e/o quella dei compagni di squadra e/o della società.

IX.4. Questi essendo i fatti, non possono essere condivise le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale federale territoriale con la decisione reclamata nell’escludere che essi abbiano integrato la fattispecie dell’illecito sportivo.

IX.4.1. L’art. 30 (Illecito sportivo e obbligo di denuncia) C.G.S. al comma 1 stabilisce che “ Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”.

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, il carattere speciale e peculiare dell’illecito sportivo rispetto a quello penale si riverbera sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo processuale: infatti quanto al profilo sostanziale, la specialità dell’ordinamento sportivo e il suo radicamento diretto in criteri di natura valoriale, espressi chiaramente dall’art. 4, comma 2, CGS, con i riferimenti agli obblighi di lealtà, correttezza e probità, impediscono di enucleare, come nel diritto penale, un criterio di tassatività e determinatezza delle fattispecie illecite, la cui individuazione caso per caso è invece rimessa, in ultima istanza, al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva; quanto al profilo processuale poi la peculiarità dell’illecito sportivo trova una significativa corrispondenza nel grado di prova richiesto per ritenere sussistente una violazione, che deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio.

IX.4.2. Ai fini della commissione dell’illecito sportivo non è necessaria pertanto una condotta tipizzata, essendo per contro sufficiente il compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara.

Il che è quanto esattamente è avvenuto nel caso di specie, allorquando intorno al 42 minuto del secondo tempo regolamentare i calciatori della Società Polisportiva Carignano, avendo appresso attraverso le grida di uno spettatore presente (rilevatosi poi essere un altro calciatore tesserato per la stessa società) che la squadra del Villarbasse aveva concluso con una vittoria la partita che stava disputando relativa allo stesso girone C del Campionato Promozione, hanno consentito con comportamenti plateali (che non sono sfuggiti neppure alla terna arbitrale, che ha provveduto a farne annotazione nel referto di gara) alla Polisportiva Montatese di segnare una rete e di vincere l’incontro, in tal modo artatamente designandola come propria sfidante nella partita di play out che si sarebbe giocata la settimana successiva.

La tesi difensiva dei reclamati, secondo cui l’illecito sportivo non sarebbe configurabile nel caso di specie caratterizzato da mere condotte omissive, come descritte nel provvedimento di deferimento della Procura federale, non merita favorevole considerazione.

Essa infatti si fonda sulla descrizione dei fatti ripresa dal referto arbitrale (dove si afferma che a partire all’incirca dal 43 minuto del secondo tempo regolamentare la squadra del Carignano avrebbe sostanzialmente smesso di giocare), senza tener conto che “non giocare” costituisce un’espressione con cui si indicano non necessariamente condotte omissive, ma anche condotte e comportamenti attivi non adeguati e consoni ad una normale competizione agonistica (quali, proprio come avvenuto, il passare volontariamente il pallone all’avversario per consentirgli di realizzare una rete oppure non ostacolare adeguatamente – sia pur nei limiti regolamentari – l’avversario, etc,).

Ciò senza contare, sotto altro concorrente profilo, che ammettere che un comportamento meramente omissivo di per sé non potrebbe mai configurare un illecito sportivo, significherebbe svuotare di qualsiasi significato la ricordata previsione dell’art. 30, comma 1, C.G.S., finalizzata a tutelare il valore – fondamentale per l’attività sportiva – del regolare svolgimento delle gare; il tutto poi senza dimenticare che anche la sistematica penale distingue a proposito dei reati omissivi quelli propri (di pura omissione), consistenti nel mancato compimento dell’azione prevista come doverosa e obbligatoria dalla norma, e quelli impropri, che consistono nel mancato impedimento dell’evento: nel caso di specie le condotte dei calciatori e dell’allenatore della soc. Polisportiva Carignano ben possono essere inquadrate nell’ambito di una fattispecie omissiva impropria, avendo esse impedito il regolare svolgimento della gara ed avendo anzi alterato il risultato della gara stessa.

IX.4.3. Non osta alla configurazione nel caso di specie dell’illecito sportivo né la mancanza di qualsiasi accordo con la società avversaria, né il fatto che non sia stato dato alcun rilievo alla condotta posta in essere dai calciatori della squadra avversaria medesima.

Né l’uno, né l’altro elemento infatti erano necessari per realizzare la fattispecie dell’illecito, consistente, come sopra ricordato, nel “compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione… ”.

Neppure può essere considerato elemento idoneo ad escludere la sussistenza dell’illecito sportivo la pretesa illogicità della asserita finalità perseguita con le contestate condotte dei calciatori della società Polisportiva Carignano, di scegliersi cioè quale avversario dei play out una squadra più malleabile, ciò non potendo neppure essere provato: è sufficiente al riguardo rilevare che l’illecito sportivo si verifica con il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, mentre il motivo del compimento di tali atti non rientra quale elemento costitutivo della fattispecie dell’illecito, mentre l’effettiva alterazione dello svolgimento o del risultato della gara oppure l’effettivo conseguimento del vantaggio in classifica costituiscono elementi che aggravano la sanzione dell’illecito (art. 30, comma 6, C.G.S.).

IX.4.4.   I reclamati hanno ancora opposto alla configurabilità nel caso di specie dell’illecito sportivo l’ulteriore decisiva – a loro dire – considerazione della mancata individuazione dei singoli effettivi responsabili di quei fatti, del tutto generica e inconsistente anche sotto il profilo della prova dell’effettivo contributo causale - non potendo immaginarsi una inammissibile responsabile collettiva della squadra, come tale.

Anche tale argomentazione, pur suggestiva, è destituita di fondamento.

Com’è stato plasticamente ed efficacemente indicato nel referto arbitrale, tutti i calciatori della soc. Polisportiva Carignano, singolarmente considerati, al 42 minuto circa del secondo tempo regolamentare della partita de qua hanno “smesso di giocare”, hanno cioè tenuto una condotta non adeguata e consona agli ordinari standard di impegno propri di una competizione agonistica.

Tutti, singolarmente considerati, hanno contribuito consapevolmente e causalmente all’alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, a nulla rilevando che per alcuni di essi il contributo causale, non smentito, abbia potuto assumere connotati materiali più marcati (i passaggi sbagliati del portiere sig. Alessandro Tosco ovvero il non intervento difensivo del sig. Lorenzo Bassoli); d’altra parte ciò trova conferma nel fatto che anche dopo la rete della Polisportiva Montatese, i calciatori della soc. Polisportiva Carignano, accettando le indicazioni del loro allenatore, hanno ancora una volta consapevolmente e volontariamente “non giocato”, limitandosi ad un palleggio finalizzato a cristallizzare il risultato, senza alcuna reazione volta a tentare di pareggiare.

Non può esservi dubbio, dunque, della partecipazione psichica e materiale di tutti i calciatori e dello stesso allenatore all’alterazione dello svolgimento e del risultato della partita.

IX.5. Alla stregua delle considerazioni svolte, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale federale territoriale, deve affermarsi che i fatti posti in essere dai signori per i sigg.ri Cristian Tosco, Erik Requirez, Mattia Moschini, Jacopo Campagna, Lorenzo Bassoli, Giorgio Destefanis, Alessandro Schiavone, Enrico Romagnini, Alessandro Bosio, Sebastian Gioacas, Samuel Ciccone (calciatori della soc. Polisportiva Carignano) e dal sig. Aldo De Vincenzo (allenatore della soc. Polisportiva Carognano), come loro contestati con l’atto di deferimento della Procura federale, integrano gli estremi dell’illecito sportivo, ex art. 30, commi 1 e 2, C.G.S., con l’aggravante di cui all’art. 30, comma 6, C.G.S., e dichiararsi la loro responsabilità disciplinare.

IX.6. A tanto consegue peraltro anche la responsabilità, per violazione dell’art. 30, comma 7, C.G.S., dei signori Manuele Mazzetti, Stefano Curto, Andrea Barbero, Mirko Rampazzo, Ossama Mouississa, Edoardo Usai, Danny Meitre Libertin, Tommaso Carnà, Alessio Gambardella e Valerio Franceschi (calciatori della soc. Polisportiva Carignano) nonché dei signori Enrica Razzetto (dirigente accompagnatore tesserato della soc. Polisportiva Carignano), Enrico Margara e Antonio Diodati (dirigenti tesserati della soc. Polisportiva Carignano).

Dagli atti di indagine non è invero emerso alcun elemento per ritenere che gli stessi si siano dissociati dalla condotta tenuta dai calciatori e dall’allenatore o che si siano in qualche modo opposti a quella condotta, tenendo comportamenti incompatibili con le condotte che hanno determinato l’alterazione dello svolgimento e del risultato della gara,

IX.7. A tanto consegue altresì la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, e 30, comma 4, C.G.S. della società Polisportiva Carignano A.S.D. per gli atti e comportamenti posti in essere dai suoi calciatori, allenatore e dirigenti, come sopra indicati.

X. Quanto al trattamento sanzionatorio si osserva quanto segue, non potendosi condividere le richieste avanzate dalla Procura Federale.

X.1. Innanzitutto se è vero che, come previsto dall’art. 44, comma 5, C.G.S., “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”, è altrettanto vero che le sanzioni devono essere proporzionate e devono avere anche una finalità rieducativa, ciò essendo del tutto coerente con i valori di lealtà e probità cui l’intero ordimento sportivo è improntato.

L’art. 13, comma 2, C.G.S., a proposito delle circostanze attenuante, stabilisce peraltro che “ Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”; ancora l’art. 15, comma 1, C.G.S., prevede che “Se concorrono una o più circostanze attenuanti, la sanzione può essere diminuita, qualora riferita ad un parametro temporale o pecuniario, sino alla metà del minimo previsto per l’infrazione o può essere inflitta quella immediatamente meno grave”.

X.2. Nel caso di specie deve rilevarsi che:

a) l’illecito sportivo de quo non è stato frutto di accordo preventivo tra i calciatori;

b) esso è scaturito all’improvviso da una notizia che un altro calciatore tesserato della squadra ha gridato dagli spalti circa l’esito di un’altra partita che vedeva interessata un’altra squadra dello stesso girone;

c) la condotta tenuta dai calciatori e dall’allenatore della squadra è pertanto frutto di una decisione sicuramente repentina, non programmata, dettata da un istinto irrefrenabile e quasi incosciente e in qualche modo assimilabile ad un raptus.

Ciò posto le sanzioni possono essere così determinate:

a) squalifica per anni 2 (due) per i sigg.ri Cristian Tosco, Erik Requirez, Mattia Moschini, Jacopo Campagna, Lorenzo Bassoli, Giorgio Destefanis, Alessandro Schiavone, Enrico Romagnini, Alessandro Bosio, Sebastian Giocas, Samuel Ciccone ed Aldo De Vincenzo;

b) squalifica per mesi 8 (otto) per i sigg.ri Manuele Mazzetti, Stefano Curto, Andrea Barbera, Mirko Rampazzo, Ossama Mouississa, Edoardo Usai, Danny Meitre Libertin, Tommaso Carnà, Alessio Gambardella e Francesco Valerio;

c) inibizione per mesi 8 (otto) inflitta ai sigg.ri Enrica Razzetto, Enrico Margaria e Antonio Diodati;

d) ammenda di 1.000,00 (mille/00) nonché penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica alla società Polisportiva Carignano A.S.D, da scontarsi nella stagione sportiva in corso.

XI. In conclusione il reclamo della Procura deve essere parzialmente accolto nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto in riforma della reclamata decisione del Tribunale federale territoriale:

I) deve essere dichiarata:

a) la responsabilità disciplinare dei sigg.ri Cristian Tosco, Erik Requirez, Mattia Moschini, Jacopo Campagna, Lorenzo Bassoli, Giorgio Destefanis, Alessandro Schiavone, Enrico Romagnini, Alessandro Bosio, Sebastian Gioacas, Samuel Ciccone (calciatori della soc. Polisportiva Carignano) e dal sig. Aldo De Vincenzo (allenatore della soc. Polisportiva Carognano), per violazione degli art. 30, commi 1 e 2, C.G.S., con l’aggravante di cui all’art. 30, comma 6, C.G.S.;

b) la responsabilità disciplinare dei signori Manuele Mazzetti, Stefano Curto, Andrea Barbero, Mirko Rampazzo, Ossama Mouississa, Edoardo Usai, Danny Meitre Libertin, Tommaso Carnà, Alessio Gambardella e Valerio Franceschi (calciatori della soc. Polisportiva Carignano) nonché dei signori Enrica Razzetto (dirigente accompagnatore tesserato della soc. Polisportiva Carignano), Enrico Margara e Antonio Diodati (dirigenti tesserati della soc. Polisportiva Carignano), per violazione dell’art. 30, comma 7, C.G.S.;

c) la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, e 30, comma 4, C.G.S. della società Polisportiva Carignano A.S.D. per gli atti e comportamenti posti in essere dai suoi calciatori, allenatore e dirigenti, come sopra indicati;

II) devono essere irrogate le seguenti sanzioni:

a) squalifica per anni 2 (due) per i sigg.ri Cristian Tosco, Erik Requirez, Mattia Moschini, Jacopo Campagna, Lorenzo Bassoli, Giorgio Destefanis, Alessandro Schiavone, Enrico Romagnini, Alessandro Bosio, Sebastian Giocas, Samuel Ciccone ed Aldo De Vincenzo;

b) squalifica per mesi 8 (otto) per i sigg.ri Manuele Mazzetti, Stefano Curto, Andrea Barbera, Mirko Rampazzo, Ossama Mouississa, Edoardo Usai, Danny Meitre Libertin, Tommaso Carnà, Alessio Gambardella e Francesco Valerio;

c) inibizione per mesi 8 (otto) inflitta ai sigg.ri Enrica Razzetto, Enrico Margaria e Antonio Diodati;

d) ammenda di 1.000,00 (mille/00) nonché penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica alla società Polisportiva Carignano A.S.D, da scontarsi nella stagione sportiva in corso.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- squalifica per anni 2 (due) inflitta ai sigg.ri Cristian Tosco, Erik Requirez, Mattia Moschini, Jacopo Campagna, Lorenzo Bassoli, Giorgio Destefanis, Alessandro Schiavone, Enrico Romagnini, Alessandro Bosio, Sebastian Giocas, Samuel Ciccone ed Aldo De Vincenzo;

- squalifica per mesi 8 (otto) inflitta ai sigg.ri Manuele Mazzetti, Stefano Curto, Andrea Barbera, Mirko Rampazzo, Ossama Mouississa, Edoardo Usai, Danny Meitre Libertin, Tommaso Carnà, Alessio Gambardella e Francesco Valerio;

- inibizione per mesi 8 (otto) inflitta ai sigg.ri Enrica Razzetto, Enrico Margaria e Antonio Diodati;

- ammenda di 1.000,00 (mille/00) nonché penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica alla società Polisportiva Carignano A.S.D, da scontarsi nella stagione sportiva in corso.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Carlo Saltelli                                                                     Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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