C.R. PUGLIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 166 del 26/04/2023 – Delibera – Deferimento n. 691/pfi21-22/PM/VDB a carico del tesserato Gianclaudio Semeraro, della società ASD BS Soccer Team Fasano e della società ASD Soccer Dream Palma C.

Deferimento n. 691/pfi21-22/PM/VDB a carico del tesserato Gianclaudio Semeraro, della società ASD BS Soccer Team Fasano e della società ASD Soccer Dream Palma C.

nel procedimento promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC, con nota del 23.3.2023 (Prot. 22548/691 pfi 21- 22/pm/VDB) nei confronti dei su indicati soggetti deferiti, per rispondere: il sig. Gianclaudio Semeraro all’epoca dei fatti Presidente, dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Soccer Dream Fasano, della violazione dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. - nonché degli artt. 25 co. 3 e 28 co. 1 del Regolamento del settore per l’attività giovanile e scolastica, per aver omesso di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione Federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “Givova Soccer Esperience”, con riferimento alle categorie under 17, esordienti 2° anno 2009 A11, pulcini 2° anno 2011 A7, pulcini 1° anno 2012 A7, piccoli amici anno 2015 A7; la società ASD BS Soccer Team Fasano a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Gianclaudio Semeraro, così come descritti nel capo di incolpazione; la società ASD Soccer Dream Palma C a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Aniello Nusco, così come descritti nel capo di incolpazione formulato con la comunicazione di conclusione delle indagini. PREMESSA IN FATTO Con atto di deferimento del 23 marzo 2023 la Procura Federale Interregionale della F.I.G.C. ha promosso il presente procedimento disciplinare ai danni del sig. Gianclaudio Semeraro, della società ASD BS Soccer Team Fasano e della società ASD Soccer Dream Palma C, in relazione ai capi di incolpazione loro ascritti, sopra riportati. A seguito della notifica dell’originaria comunicazione di conclusione delle indagini, gli odierni incolpati avevano concordato nel 2022 la definizione della propria posizione, ai sensi dell’art. 126 del C.G.S.: sul C.U. della F.I.G.C. n. 152/AA del 28/11/2022 è stato pubblicato l’accordo raggiunto con il tesserato e le società testé indicate. La Procura Federale rimarca che, con C.U. della F.I.G.C. n. 255/AA del 23/2/2023, è stato dato atto della mancata ottemperanza agli accordi – ai sensi dell’art. 126 co. 6 C.G.S. – con conseguente risoluzione degli stessi, per non aver provveduto al pagamento delle ammende previste. La Procura sottolinea altresì che il mancato adempimento determina l’aggravamento della sanzione originariamente prevista, posta a base dell’accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente contemplata. All’udienza del 17 aprile 2023 sono comparsi l’Avv. Raffaele Di Ponzio, in rappresentanza della Procura Federale, l’Avv. Biagio Di Gironimo, in rappresentanza della ASD BS Soccer Team Fasano ed il Presidente sig. Gianclaudio Semeraro. Il difensore ha eccepito preliminarmente il presunto difetto di notifica delle sanzioni patteggiate, avendo la società eletto domicilio presso il suo studio e, nel merito, ha chiesto il proscioglimento degli incolpati o, in via gradata, l’applicazione delle attenuanti ex art. 13 C.G.S.. All’esito della discussione l’Avv. Di Ponzio ha concluso per l’inibizione di mesi sei a carico del sig. Gianclaudio Semeraro, per l’ammenda di € 666,00, a carico della società ASD BS Soccer Team Fasano e per l’ammenda di € 800,00 a carico della ASD Soccer Dream Palma C. MOTIVAZIONE IN DIRITTO Deve essere anzitutto delibata l’eccezione preliminare sollevata dai deferiti, in ordine al presunto difetto di notifica delle sanzioni precedentemente irrogate, pubblicate sul C.U. della F.I.G.C. n. 152/AA del 28/11/2022. Tale eccezione è priva di fondamento, in quanto l’art. 126 co. 5 C.G.S. prevede espressamente che “l’accordo viene pubblicato con Comunicato Ufficiale ed acquista efficacia. L’accordo comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l’improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare, salvo che non ne sia stata data completa esecuzione nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla sua pubblicazione”. Tale norma deve essere correlata con il contenuto dell’art. 19 co. 1 C.G.S. – che testualmente recita “tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l’obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si ritengono conosciuti dalla data della loro pubblicazione”. Nel caso di specie non vi è alcuna norma che rendesse obbligatoria la notifica personale della pubblicazione dell’accordo alle parti interessate e/o al legale costituito ma, al contrario, si presume che gli interessati dovessero conoscere tale pubblicazione dal 28/11/2022 e, conseguentemente, dovessero dare completa esecuzione all’accordo patteggiato con la Procura Federale nel termine perentorio del 28/12/2022, circostanza che è risultata documentalmente esclusa. Ne è conseguita la risoluzione degli accordi – pubblicata sul C.U. della F.I.G.C. n. 255/AA del 23/2/2023 - e l’ulteriore deferimento oggetto del presente giudizio. Giova ricordare che, in sede di patteggiamento, per il sig. Gianclaudio Semeraro era stato concordato un mese di inibizione ed € 200,00 di ammenda, per la ASD BS Soccer Team Fasano l’ammenda di € 250,00 e per la ASD Soccer Dream Palma C l’ammenda di € 300,00. Ritiene il Collegio che le sanzioni debbano essere comunque aggravate, in coerenza con la giurisprudenza formatasi per tali violazioni (T.F.N. – decisioni n. 25 e n. 80 2021-2022). Nella quantificazione delle pene si è in ogni caso valutato l’ipotesi dell’errore in buona fede degli incolpati, connesso ad un’errata aspettativa di notifica individuale del provvedimento – nonché, ai fini delle attenuanti, il comportamento complessivamente collaborativo ed ammissivo tenuto nell’ambito del procedimento.

PQM

Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, letto il deferimento della Procura Federale e gli atti di indagine ad esso allegati;

DELIBERA

 1) di comminare al sig. Gianclaudio Semeraro, all’epoca dei fatti legale rappresentante della ASD BS Soccer Team Fasano, l’inibizione per mesi 2; 2) di comminare alla società ASD BS Soccer Team Fasano l’ammenda di € 500,00; 3) di comminare alla società ASD Soccer Dream Palma C l’ammenda di € 600,00.

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