C.R. SICILIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 418 del 03/05/2023 – Delibera – gara del 30/ 4/2023 RSC RIPOSTO – SUPERGIOVANE CASTELBUONO

gara del 30/ 4/2023 RSC RIPOSTO - SUPERGIOVANE CASTELBUONO

1-1; Sospesa al 45' del p.t.; Ricorso RSC Riposto

Con ricorso ritualmente proposto la Società RSC Riposto chiede che venga deliberata la ripetizione della gara sospesa definitivamente dall'arbitro pur in assenza di alcun rischio per l'incolumità personale dello stesso; nega qualsiasi aggressione subita dal direttore di gara ed adombra possibili pressioni subite da questi ad opera del Presidente della Società consorella; ad integrazione del ricorso la ricorrente allega video tendenti a dimostrare errori commessi dal direttore di gara; la stessa chiede, in subordine, che venga disposta la prosecuzione della gara;

Si osserva in via preliminare che, ai sensi dell'art. 61, comma 2, del C.G.S., i filmati possono essere utilizzati, quale mezzo di prova, solo al fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati effettivamente colpevoli di infrazioni addebitate dall'arbitro ad altri tesserati e non certamente per la verifica di altre fattispecie alle quali fare riferimento per invocare un presunto irregolare svolgimento della gara;

Esaminati gli atti ufficiali i quali, come è noto, godono di fede privilegiata in ordine alla gara, dagli stessi si rileva che il sig. Sapienza Filippo, dirigente della Società RSC Riposto addetto al servizio d'ordine, veniva espulso per avere assunto contegno minaccioso ed avere attinto con sputi un A.A.; il Sapienza, dopo l'espulsione, afferrava l'arbitro per la maglia, assumendo contegno minaccioso nei confronti dello stesso e del Commissario di campo che altresì spintonava e strattonava; il suddetto, alla fine del primo tempo, assumeva ulteriore contegno offensivo e minaccioso nei confronti degli ufficiali di gara, afferrava l'arbitro per il viso, spingendolo con violenza contro una parete provocando bruciore ed arrossamento al volto nonchè dolore alla cervicale; non più nelle condizioni psico-fisiche atte a proseguire la gara, l'arbitro comunicava ai capitani delle due Società la decisione di sospenderla e, a seguito dell'intervento delle Forze dell'ordine, la terna poteva lasciare l'impianto; il direttore di gara si recava presso un P.O. dove veniva refertato con una prognosi di 4 giorni s.c. per "riferita cervico-dorsalgia postraumatica";

Dato atto che a questo Organo di Giustizia non è consentito entrare nel merito delle condizioni sia fisiche che psicologiche dell'arbitro al momento dell'aggressione subita e quindi della sua decisione di sospendere definitivamente la gara che va pertanto condivisa;

Sancita la responsabilità della Società RSC Riposto alla quale va addebitata la definitiva sospensione della gara;

Dato atto che i tutti provvedimenti disciplinari assunti in ordine alla gara sono riportati sul C.U. n. 414 del 2/05/2023;

Visto l'art. 4 del Regolamento pubblicato sul C.U. nº 41 dell'11 agosto 2022 e l'art. 10, comma 1, del C.G.S.;

Si delibera:

Di respingere il ricorso proposto dalla Società RSC Riposto, addebitando alla stessa il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art.48, comma 2, del C.G.S.;

Di infliggere alla Società RSC Riposto la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonché l'esclusione dal prosieguo della manifestazione.

 

 

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