C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 78 del 20/04/2023 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società U.S.D. G. Urbino Taccola avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inibito il tesserato Taglioli Simone a svolgere ogni attività sino al 23.3.2025. Campionato Juniores Regionali – Gara del 18.3.23 – G. Urbino Taccola/San Marco Avenza 1926(C.U. n. 69 del 23.3.2023).
Reclamo proposto dalla Società U.S.D. G. Urbino Taccola avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inibito il tesserato Taglioli Simone a svolgere ogni attività sino al 23.3.2025. Campionato Juniores Regionali – Gara del 18.3.23 – G. Urbino Taccola/San Marco Avenza 1926(C.U. n. 69 del 23.3.2023).
Il G.S.T. Territoriale della Toscana nei confronti del Sig. Taglioli Simone assumeva il seguente provvedimento, in ordine ai fatti verificatisi nel corso della gara di cui in epigrafe: inibizione a svolgere ogni attività fino al 23.3.2025 perché “A fine gara offendeva il D.G.. alla notifica del provvedimento afferrava l’Arbitro per un braccio e lo colpiva con due schiaffi sulla guancia destra di leve intensità. Di poi gli tirava un ulteriore schiaffo con intensità medio alta, causandogli dolore. Allontanato grazie all’intervento di tesserati della propria squadra, minacciava il D.G. La sanzione inflitta deve essere considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi”. Veniva tempestivamente reclamato dalla società U.S.D. G. Urbino Taccola il provvedimento del G.S.T., al fine di ottenere la riduzione della sanzione comminata al proprio tesserato. La reclamante non contesta l’accaduto, se non con riferimento all’episodio del terzo schiaffo che, asserisce, non essersi verificato; e comunque non avrebbe comportato conseguenze rilevanti per il Direttore. Contestualizza gli eventi al termine della gara, allorquando il proprio dirigente avrebbe avvicinato il D.G. per contestarne la direzione, proferendo nei suoi confronti le parole “…sei scarso”. Riferisce che il Sig. Taglioli ricopriva nell’occasione il ruolo di assistente arbitrale. Omette di riferire che lo stesso è anche presidente della U.S.D. Propone formali scuse per l’accaduto come, riferisce, essere già accaduto a fine gara per opera di altro dirigente. Contesta dunque l’eccessività delle sanzioni, anche in considerazione del fatto che le condotte del tesserato sarebbero state caratterizzate dalla continuazione degli episodi, accaduti in un ristretto lasso di tempo. Il referto arbitrale è preciso nel descrivere gli accadimenti che si sono verificati, e le condotte ascritte al Sig. Taglioli. Con supplemento parimenti dettagliato, il D.G. ribadisce l’accaduto. Sottolinea che gli unici attimi di concitazione sono stati quelli cha hanno visto il Taglioli protagonista; che nessuno si è recato a porgere scuse a fine gara; non lascia spazio a dubbi circa il terzo schiaffo subito, ribadendo essere stato causa di forte dolore protrattosi per tutta la giornata. Il referto gara e il supplemento reso dal DG godono di fede privilegiata, per vincere la quale la ricorrente non offre argomenti di prova utili o prevalenti. La Corte, stigmatizzando preliminarmente l’accaduto anche in considerazione del ruolo dirigenziale assunto dal Taglioli, nel valutare dunque soltanto la proporzionalità della sanzione comminata rispetto agli eventi verificatisi, ritiene di doverla rideterminare, commisurandola rispetto alle singole condotte.
P.Q.M.
la C.S.A.T. della Toscana accoglie il reclamo proposto, rideterminando la sanzione della inibizione del Signor Taglioli Simone sino alla data del 30 settembre 2024. Dispone la restituzione della tassa.
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