C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 79 del 27/04/2023 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società A.C. Giovani Fucecchio avverso la decisione con la quale il G.S.T. Regionale ha inflitto la sanzione pecuniaria dell’ammenda nell’ammontare di € 160,00. (C.U. n. 75 del 13/04/2023).

Reclamo proposto dalla Società A.C. Giovani Fucecchio avverso la decisione con la quale il G.S.T. Regionale ha inflitto la sanzione pecuniaria dell’ammenda nell’ammontare di € 160,00. (C.U. n. 75 del 13/04/2023).

La sanzione sopra indicata assunta dal G.S.T. della Toscana nei confronti della Società A.C. Giovani Fucecchio è così motivata: “Per aver provocato danni alle strutture dello spogliatoio riservato alla società ospitata”. La decisione trae origine dal rapporto della gara che, valida per il Campionato di II Ctg., si è disputata in data 08.04.2023 tra le squadre delle Società: Santacroce Cuoiopelli e Giovani Fucecchio nel quale l’Arbitro indicava testualmente. “A gara conclusa la Società Polisportiva La Cella mi ha fatto osservare che la Socie5tà ospite aveva recato danni alla struttura dello spogliatoio facendomi notare una porta rotta, termosifone rotto e panca smontata”. A fronte di siffatta dichiarazione la decisione del G.S non poteva che essere quella assunta viene oggi impugnata dalla Società Giovani Fucecchio la quale con garbato reclamo ha dichiarato che la Società ospitata indicata dal D.G. non era la Pol.va La Cella, altra Società rispetto all’avversaria di quella giornata ma la Società Santacroce Cuoiopelli chiedendo pertanto la revisione della sanzione. Come di consueto la Corte ha trasmesso il reclamo all’Arbitro della competizione il quale ha correttamente ammesso l’errore significando che quanto indicato sul rapporto della gara Santacroce / Cuoiopelli del giorno 8 aprile c.a. è frutto di un refuso di stampa trattandosi di fatto accaduto nel corso di altra gara. Viene meno, quindi, il presupposto sul quale la decisione impugnata si è fondata ed il reclamo quindi merita accoglimento

P.Q.M.

Questo Collegio annulla la decisione impugnata disponendo la restituzione del contributo versato. Delibera depositata in data 24.04.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 114 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

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