C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 182 del 14/04/2023 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. SPINA IN MERITO ALLA GARA MAGIONE – SPINA, DISPUTATASI A MAGIONE IL 26.03.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 172 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 29.03.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA CALCIATORE IONESCU ROBERT PER NR.6 GARE.
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. SPINA IN MERITO ALLA GARA MAGIONE - SPINA, DISPUTATASI A MAGIONE IL 26.03.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 172 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 29.03.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA CALCIATORE IONESCU ROBERT PER NR.6 GARE.
NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 13.04.2023, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli esami degli atti ufficiali di gara emerge che il calciatore Robert Ionescu, nel protestare per una decisione presa dall’Arbitro, lo ha afferrato per un braccio senza provocargli alcun dolore; dopo l’espulsione il calciatore ha lasciato il campo senza ulteriori proteste. Alla luce della descrizione dei fatti, confermata dal Direttore di Gara in sede di audizione, la Corte, rilevato che la condotta non possa essere considerata violenta ma meramente irriguardosa, riduce la squalifica inflitta dal G.S. a quattro giornate effettive di gara.
P.Q.M
In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Robert Ionescu a quattro giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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