FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 343/AA del 04/05/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – KRAUSE K KRAUSE O PARMA CALCIO 1913
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 826 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Kyle Joseph KRAUSE e Oliver Anthony KRAUSE, e della società PARMA CALCIO 1913 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:
KYLE JOSEPH KRAUSE, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Società Parma Calcio 1913 S.r.l. al 16/03/2023, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. B), par. VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, in ordine al mancato versamento, da parte della società Parma Calcio 1913 S.r.l., entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute Irpef relative alla mensilità di febbraio 2023. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
OLIVER ANTHONY KRAUSE, Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della Società Parma Calcio 1913 S.r.l. al 16/03/2023, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. B), par. VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, in ordine al mancato versamento, da parte della società Parma Calcio 1913 S.r.l., entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute Irpef relative alla mensilità di febbraio 2023. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
PARMA CALCIO 1913 SRL, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata; nonché per responsabilità propria ai sensi dell’art. 33, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 85, lett. B), par. VII) delle NOIF;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Kyle Joseph KRAUSE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società PARMA CALCIO 1913 SRL, e dal Sig. Oliver Anthony KRAUSE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per il Sig. Kyle Joseph KRAUSE, di € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per il Sig. Oliver Anthony KRAUSE, e di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2022/2023 per la società PARMA CALCIO 1913 SRL;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
