F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 220/CSA pubblicata del 12 Maggio 2023 – U.S. Vibonese Calcio S.r.l.

Decisione n. 220/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 252/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Agostino Chiappiniello – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 252/CSA/2022-2023, proposto dalla società U.S. Vibonese Calcio S.r.l. in data 27.04.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti –

Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 130 del 26.04.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 04.05.2023, l’Avv. Fabio Di Cagno;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 27.4.2023, preceduto da rituale preannuncio, la società U.S. Vibonese Calcio s.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 130 del 26.4.2023, con la quale è stata comminata al calciatore Tazza Salvatore, proprio tesserato, la squalifica per n. 2 giornate effettive di gara, “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un calcio alla coscia”.

Episodio accaduto nel corso dell’incontro Pol. Santa Maria Cilento – U.S. Vibonese Calcio, disputatosi a Castellabate (SA) il 23.4.2023 e valevole per il Campionato Nazionale di serie D – Girone I.

La sanzione è stata comminata sulla base del seguente referto del Direttore di Gara: “colpisce alla coscia con un calcio volontario e con il chiaro intento di colpire, un avversario. Tale calcio provoca dolore solo momentaneo all’avversario”.

Referto integralmente confermato con un successivo supplemento, con la precisazione che “il calcio avviene con il gioco in svolgimento”.

La reclamante evidenzia innanzi tutto la difformità della pronuncia del Giudice Sportivo rispetto al referto arbitrale, posto che quest’ultimo aveva appunto precisato trattarsi di un episodio occorso durante un’azione di gioco e non già a gioco fermo.

Proprio in relazione a tale aspetto, la reclamante sostiene che il Tazza aveva sì colpito l’avversario con un calcio alla coscia, ma ciò non era avvenuto intenzionalmente, bensì nel tentativo, scomposto ed eccessivamente vigoroso, di contendere il pallone all’avversario, il quale difatti non aveva riportato alcuna conseguenza dannosa.

Conclude pertanto per la più corretta riqualificazione della fattispecie in termini di condotta gravemente antisportiva ex art. 39, comma 1, C.G.S. e per un ridimensionamento della sanzione, anche in applicazione delle attenuanti ex art. 13 comma 1, lett. e) e comma 2, C.G.S..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è palesemente infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Premesso che non ricorre alcuna delle circostanze attenuanti invocate dalla reclamante (è da escludersi in assoluto la fattispecie di cui alla lett. “e”, mentre la mancanza di conseguenze dannose per l’avversario non può certo essere valorizzata come attenuante, potendo tutt’al più costituire mero indizio della scarsa intensità del colpo inferto), il riferimento del Giudice Sportivo al “gioco fermo” non può che essere inteso come mero ed irrilevante refuso, nella misura in cui egli stesso ha ritenuto di comminare al Tazza la squalifica per solo n. 2 giornate di gara, rispetto al minimo edittale di 3 invece previsto per il comportamento violento.

L’infondatezza del reclamo, dunque, consegue alla stessa ricostruzione in fatto operata dalla U.S. Vibonese Calcio, la quale condivisibilmente inquadra il comportamento del Tazza in termini di condotta gravemente antisportiva ex art. 39, comma 1, C.G.S., contraddistinta da vigoria spropositata ed agonismo eccessivo nella contesa del pallone ad un avversario.

Proprio in corretta applicazione di tale norma, il Giudice Sportivo ha quindi comminato la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara (minimo edittale).   

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                         Patrizio Leozappa  

                                                         

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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