FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 359/AA del 15/05/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – HOLLER ASD Trento Calcio Femminile
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 685 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Lorenzo HOLLER, e della società ASD TRENTO CALCIO FEMMINILE, avente ad oggetto la seguente condotta:
LORENZO HOLLER, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD TRENTO CALCIO FEMMINILE, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2 lett. a.3) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di serie a e serie b per la stagione sportiva 2022/2023 pubblicato con CU n. 223/A del 27.04.2022, per non aver adempiuto all’impegno a depositare, entro il termine dell’8 settembre 2022, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un allenatore dei Portieri della prima squadra, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo numero 2, lett. a.3), indicando nella dichiarazione il nominativo del sig. Massimo Trenti, per la partecipazione al primo corso utile centrale di “Allenatore Portieri”, ma non avendo lo stesso i requisiti necessari per la partecipazione a tale corso;
ASD TRENTO CALCIO FEMMINILE, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lorenzo HOLLER in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD TRENTO CALCIO FEMMINILE;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Lorenzo HOLLER, e di € 1.500,00 (mille e cinquecento/00) di ammenda per la società ASD TRENTO CALCIO FEMMINILE;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.