F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 179/TFN – SD del 17 Maggio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 24627/422 pf 22-23/GC/SA/mg del 12 aprile 2023, depositato il 13 aprile 2023, nei confronti del sig. Mazzocca Nicola e della società ASD Royal Team Lamezia – Reg. Prot. 156/TFN-SD
Decisione/0179/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0156/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Salvatore Accolla – Componente
Amedeo Citarella – Componente
Valentino Fedeli – Componente (Relatore)
Gaia Golia – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 9 maggio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 24627/422 pf 2223/GC/SA/mg del 12 aprile 2023, depositato il 13 aprile 2023, nei confronti del sig. Mazzocca Nicola e della società ASD Royal Team Lamezia,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale, in data 12 aprile 2023, ha deferito a questo Tribunale il sig. Nicola Mazzocca, all’epoca del fatto Presidente della società ASD Royal Team Lamezia, al quale ha contestato la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché l’inosservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma in relazione all’art. 39 NOIF, per aver effettuato e comunque non controllato la trasmissione ai competenti Organi della FIGC della richiesta di tesseramento della calciatrice Sevilla Rodrigo Rocio, risultata contraffatta per apocrifia della sottoscrizione di detta calciatrice, che non aveva firmato il relativo modulo.
È stata altresì deferita la società ASD Royal Team Lamezia a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS per gli addebiti mossi al suo presidente.
Il deferimento è scaturito in seguito alla decisione della Sezione Tesseramenti di questo Tribunale, resa il 29 novembre 2022, che, nell’accogliere il ricorso della suddetta calciatrice, aveva annullato il tesseramento di quest’ultima in favore della società ASD Royal Team Lamezia, con rimessione degli atti alla Procura Federale ex art. 89, comma 7, CGS.
La fase predibattimentale
La Procura Federale, nell’ambito delle indagini espletate in ossequio alla richiamata decisione, ha accertato che la calciatrice, in previsione della stagione sportiva 2022/2023, aveva trattato il proprio tesseramento con la società odierna deferita e che, essendo sfumate tali trattative senza alcuna intesa, aveva raggiunto un accordo con altra società, con la quale aveva inteso tesserarsi; le veniva però comunicato che non era possibile formalizzare il tesseramento perché ella risultava già tesserata per la società ASD Royal Lamezia.
La calciatrice, chieste e ottenute dall’Ufficio Tesseramenti della Divisione Calcio a 5, informative sul suo status, apprendeva che il tesseramento risultava effettivamente esserci, sicché, non avendo firmato il modulo ufficiale di tesseramento per la società di cui sopra, con ricorso del 4 novembre 2022 chiedeva che l’invocata Sezione Tesseramenti di questo Tribunale dichiarasse la nullità del tesseramento e lo svincolo della ricorrente stessa dalla società ASD Royal Team Lamezia.
La società convenuta non si costituiva.
Nel corso del procedimento si accertava che la firma della calciatrice sul modulo di tesseramento, che era stato acquisito agli atti, era palesemente difforme da quella esistente sulla carta d’identità della calciatrice e che ciò non poteva che comportare l’accoglimento del ricorso e di ogni ulteriore capo della domanda, stante il formale disconoscimento della calciatrice della firma sul modulo di tesseramento e l’acquiescenza della società rispetto a tale fatto.
Il 20 gennaio 2023 veniva sentito dalla Procura Federale il sig. Nicola Mazzocca, il quale, dopo aver dichiarato di non essere comparso dinnanzi la Sezione Tesseramenti di questo Tribunale perché non aveva letto la convocazione a comparire, affermava che a mezzo mail aveva trasmesso il modulo di tesseramento alla calciatrice, che si trovava in Spagna e che, avendolo ricevuto debitamente firmato dalla stessa con mail di ritorno, lo aveva trasmesso al competente ufficio della Divisione Calcio a 5; aggiungeva che aveva acquistato il biglietto aereo per il ritorno in Italia della calciatrice e che costei era stata presente al ritiro della squadra per poi comunicare alla società che sarebbe andata via da Lamezia in quanto non voleva più giocare con loro; contestava di aver falsificato la firma della calciatrice ed evidenziava di non essersi mai imbattuto in problemi del genere.
Anche la calciatrice veniva convocata dalla Procura Federale per essere sentita in audizione, ma non compariva perché si trovava in Spagna per motivi di lavoro e non aveva in previsione di tornare in Italia (dichiarazione del legale della calciatrice avv. Nicola Paolini, trasmessa alla Procura Federale con pec del 10 febbraio 2023).
La Procura Federale, nella relazione conclusiva delle indagini, facendo riferimento alla dichiarazione resa dal Mazzocca, attestava che da parte di quest’ultimo non era stata offerta alcuna prova né dell’invio né della ricezione della mail contenente il modulo di tesseramento inviato alla calciatrice per la firma; precisava che, come da documentazione pervenuta dalla Divisione Calcio a 5 in data 10 febbraio 2023, la calciatrice non risultava più tesserata per alcuna società.
La Procura Federale, alla luce di siffatta relazione, in data 9 marzo 2023 notificava al Mazzocca ed alla società ASD Royal Team Lamezia la comunicazione di conclusione delle indagini, alla quale gli incolpati non davano alcun seguito.
Il dibattimento
Alla udienza del 9 maggio 2023, tenutasi in modalità videoconferenza giusto il Decreto del Presidente di questo Tribunale n. 1 del 1° luglio 2022, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Alessandro Avagliano, il quale, riportandosi al deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con applicazione delle sanzioni della inibizione a carico del presidente della società Nicola Mazzocca di mesi 4 (quattro) e dell’ammenda di € 1.000,00 (euro mille) a carico della società ASD Royal Team Lamezia. I deferiti non si sono collegati, né hanno depositato o fatto pervenire scritti difensivi.
La decisione
L’assunto del Mazzocca è rimasto privo del benché minimo riscontro.
Non vi è prova in atti dell’invio alla calciatrice da parte dello stesso Mazzocca del modulo di tesseramento, né della restituzione da parte della calciatrice al Mazzocca del modulo firmato.
La mail o le mail di entrambi gli inoltri non sono state prodotte, né è plausibile ritenere che tali mail, ove esistenti, non fossero state conservate dal Mazzocca, atteso che egli, per come era stato accertato nelle indagini, svolgeva in società anche il lavoro di segreteria; neppure è stato prodotto il biglietto aereo asseritamente acquistato dal Mazzocca per far rientrare la calciatrice in Italia; è altresì mancata la prova sulla presenza della calciatrice ai raduni di inizio stagione della squadra, circostanza questa affermata dal Mazzocca, ma smentita dal legale della stessa, che, nel declinare l’impossibilità della propria assistita di comparire innanzi l’organo inquirente per essere ascoltata, aveva dichiarato che la stessa si trovava in Spagna e che non poteva allontanarsi da lì perché impegnata nel lavoro.
Sconcerta altresì l’affermazione del Mazzocca di non aver partecipato alla udienza fissata dalla Sezione Tesseramenti di questo Tribunale perché gli era sfuggita la pec di comunicazione della fissazione dell’udienza di discussione del ricorso della calciatrice; infatti, avendo il Mazzocca la responsabilità della segreteria della società, non poteva non accorgersi di detta comunicazione, tanto più che gli dovevano essere note le intenzioni della calciatrice di impugnare la validità del tesseramento.
Aggiungasi che dalla più volte richiamata decisione della Sezione Tesseramenti di questo Tribunale, sulla declaratoria di nullità del tesseramento della calciatrice per falsità della firma della stessa apposta sul relativo modulo, non può non condursi alla personale responsabilità del Mazzocca, per essere in ogni caso venuto meno agli obblighi derivanti dalla carica apicale ricoperta in seno alla società.
La gravità dell’episodio in sé e lo stesso comportamento del deferito nel corso delle indagini, sostanziatosi in dichiarazioni di eventi non supportate da alcuna prova, inducono questo Tribunale, che comunque quale giudice di primo grado in materia disciplinare è libero di determinare la sanzione che ritiene congrua in relazione all’oggetto del deferimento e ad ogni altro elemento risultante dal procedimento, ad irrogare al deferito la sanzione della inibizione in misura più rigorosa di quanto ritenuto dalla Procura Federale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Mazzocca Nicola, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la società ASD Royal Team Lamezia, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 9 maggio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentino Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 17 maggio 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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