F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 31/TFN-SVE del 19 Maggio 2023 (motivazioni) – Parma Calcio 191 Srl / Genoa and Cricket FC Spa / Azevedo Junior Hernani / Reggina 1914 Srl – Reg. Prot. 21/TFN-SVE

Decisione/0031/TFNSVE-2022-2023

Registro procedimenti n. 0021/TFNSVE/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore – Vice Presidente (Relatore)

Angelo Fanizza – Componente

Roberta Landi – Componente

Gino Scaccia – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 11 maggio 2023, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società Parma Calcio 1913 Srl (matr. 953217) al fine di accertare e dichiarare l’inadempimento della società Genoa and Cricket FC Spa (matr.20980) agli obblighi previsti dalla variazione di tesseramento n. 0001336760/21 relativa al calciatore Hernani Azevedo Junior (27.3.1994 – matr. 1026017), oggi in forza alla società Reggina 1914 Srl (matr. 943512), nonché, in ogni caso, in relazione agli obblighi di cui agli artt. 1358 e 1359 c.c.,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 21 marzo 2023 – ritualmente e tempestivamente notificato – la società Parma Calcio 1913 Srl ha adito il presente Tribunale per ottenere la condanna della società Genoa and Cricket FC Spa al risarcimento dei danni subiti a causa della presunta condotta illecita della resistente Genoa and Cricket FC Spa.

In particolare, la società Parma Calcio 1913 Srl ha assunto che:

- la Parma Calcio 1913 Srl aveva ceduto alla società Genoa and Cricket FC Spa, a titolo temporaneo, per le stagioni 2021-2022 e 2022-2023, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Azevedo Junior Hernani;

- il contratto di trasferimento a titolo temporaneo stipulato inter partes prevedeva che, qualora il calciatore avesse disputato n. 1 gara in campionato con la Genoa and Cricket FC Spa nella stagione sportiva 2022-2023, la stessa sarebbe stata obbligata a tesserare a titolo definitivo il calciatore, a fronte del riconoscimento, in favore della Parma Calcio 1913 Srl, della somma di 3.900.190,00, oltre ad ulteriori corrispettivi in caso di conseguimento di determinati risultati sportivi da parte della Genoa and Cricket FC Spa e del calciatore, fino a complessivi 1.426.870,00, nonché al 10% in caso di successivo trasferimento in favore di un terzo club;

- il contratto di lavoro tra calciatore e la Genoa and Cricket FC Spa – e, conseguentemente, il vincolo di tesseramento – sono stati risolti il 25 agosto 2022 a seguito della pronuncia del Collegio Arbitrale c/o la Lega Nazionale Professionisti Serie B che, in accoglimento del ricorso promosso dal calciatore, ha dichiarato risolto il rapporto per inadempimento della Genoa and Cricket FC Spa;

- conseguentemente, la Parma Calcio 1913 Srl avrebbe subito un danno, in quanto le condizioni previste dall’accordo di trasferimento del calciatore non si sarebbero avverate per causa imputabile, esclusivamente, alla Genoa and Cricket FC Spa. Si costituivano in giudizio, tempestivamente, la Genoa and Cricket FC Spa e, tardivamente con mera comparsa formale, la Reggina 1914 Srl, impugnando e contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dalla Parma Calcio 1913 Srl ed eccependo, tra l’altro, la prima, l’incompetenza di questo Tribunale e, la seconda, il difetto di legittimazione passiva in capo alla Reggina 1914 Srl per essersi la stessa limitata, in buona fede e senza alcun ruolo nel rapporto tra Parma Calcio 1913 Srl e Genoa and Cricket FC Spa, esclusivamente, a tesserare il calciatore successivamente al ripristino del rapporto di tesseramento tra il sig. Hernani e Parma Calcio 1913 Srl.

La vertenza è stata decisa nella riunione dell’11 maggio 2023.

Preliminarmente all’esame, nel merito, dell’odierno ricorso, deve essere dichiarata la competenza di questo Tribunale a decidere la presente controversia attese le domande, di natura risarcitoria, formulate dalla ricorrente.

Ed invero, il comma 1 dell’art. 90 CGS rubricato “Competenza e composizione della Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale” stabilisce che: “Fatte salve le competenze della Camera arbitrale di cui all’art. 134, il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione vertenze economiche, è giudice di primo grado in ordine:

a) alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 26 (…)”.

Dal tenore delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente e volte ad ottenere il risarcimento degli asseriti danni economici subiti dalla Parma Calcio 1913 Srl non può esservi dubbio della competenza di questo Tribunale a decidere il ricorso per cui è causa.

Del resto, ai sensi dell’art. 88 CGS, la invocata competenza della Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale a livello Nazionale è limitata alle “controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori”.

Risulta evidente che tale materia esula, completamente, dall’oggetto del presente giudizio che ha per oggetto, esclusivamente, la richiesta di risarcimento danni economici per presunta condotta illegittima della Genoa and Cricket FC Spa.

Deve essere, altresì, dichiarata legittima la costituzione della Reggina 1914 Srl atteso che la relativa memoria di costituzione non contiene questioni che non siano rilevabili d’ufficio né questioni di merito e risulta, altresì, priva sia di produzioni documentali che di richieste istruttorie; la Reggina 1914 Srl si è, infatti, limitata a formulare richiesta di declaratoria di difetto di legittimazione passiva con la conseguente condanna alle spese.

Alla luce di ciò va, sempre in via preliminare, dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo alla Reggina 1914 Srl poiché l’oggetto della controversia esula, completamente, dal successivo tesseramento del calciatore presso tale società.

Del resto, la stessa parte ricorrente, in sede di udienza, ha espressamente dichiarato “ la non necessarietà della sua presenza in giudizio in quanto notiziata quale mera controinteressata”.

Nel merito, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

Dall’esame degli atti risulta indubbio che il contratto di prestazione sportiva n. 0000193460/19 sottoscritto inter partes - nel rispetto delle formalità e della modulistica prevista dalla FIGC - in data 16 luglio 2019, costituisca un accordo di cessione del contratto di prestazione sportiva del calciatore di natura temporanea di durata biennale, con obbligo di riscatto condizionato alla disputa, da parte dell’atleta, di almeno n. 1 gara in campionato con la Genoa and Cricket FC Spa nella stagione sportiva 2022-2023.

Risulta, altresì, indiscusso che il contratto abbia avuto perfetta esecuzione poiché, nella prima stagione calcistica 2021-2022, il calciatore ha regolarmente svolto la propria attività, allenandosi con la prima squadra e partecipando a diverse gare di campionato. Non vi è dubbio, quindi, che il contratto di cessione temporanea di prestazione sportiva si sia regolarmente perfezionato e che la causa per cui era stato stipulato si sia concretizzata.

Quella che, invece, non si è verificata è la condizione che avrebbe obbligato la resistente a tesserare a titolo definitivo il calciatore. La previsione di tale condizione risulta, frequentemente, inserita nei contratti di cessione sportiva proprio al fine di poter valutare, nel corso del tempo, le prestazioni dell’atleta e di decidere - solo in un momento successivo e in virtù, sia dei risultati conseguiti dal calciatore, sia delle necessità e delle disponibilità sportive ed anche economiche della cessionaria – se far perfezionare tale condizione e, conseguentemente, procedere al tesseramento, in via definitiva, dell’atleta.

Quanto sopra risulta insito nella natura stessa del contratto - che nasce transitorio e, solo eventualmente, può divenire definitivo - e nulla ha a che vedere con l’elemento psicologico (dolo o colpa) delle parti nell’ambito dello svolgimento del rapporto contrattuale; si tratta, in buona sostanza, dell’estrinsecazione proprio di quella volontà che ha determinato la parti a sottoscrivere un tale tipo di negozio giuridico.

Conseguentemente, il richiamo, da parte della ricorrente, all’art. 1358 c.c. ed alla relativa buona fede delle parti in pendenza della condizione, non risulta invocabile ed applicabile alla fattispecie in esame proprio per la natura stessa di tale tipologia contrattuale, che risulta strettamente legata alle prestazioni sportive del calciatore.

Aggiungasi che, inoltre, nel rapporto tra le due società, non è ravvisabile alcuna malafede, da parte della resistente, atteso che la risoluzione del rapporto è stata la conseguenza di una richiesta specifica del soggetto terzo calciatore in sede arbitrale, il quale, anche potendo richiedere la reintegrazione nella prima squadra della Genoa and Cricket FC Spa si è, invece, determinato a domandare la risoluzione contrattuale, al contrario di quanto, invece, fatto da altro compagno di squadra.

Concludendo, il comportamento addebitato alla Genoa and Cricket FC Spa non risulta, certamente, una causa diretta e, men che mai, immediata del mancato avveramento della condizione contrattuale; né, del pari, può ritenersi causa diretta ed immediata del pregiudizio lamentato dalla ricorrente la richiesta risolutoria del calciatore, atteso che, anche qualora lo stesso avesse optato per la reintegrazione in prima squadra, la partecipazione ad almeno una gara di campionato sarebbe rimasta, comunque, incerta ed eventuale.

Oltretutto, la ricorrente non ha contestato il ripristino del rapporto di tesseramento ed ha, invece, prestato acquiescenza alla situazione di fatto, così accettando di rientrare nella disponibilità del tesserato che ha proceduto, immediatamente, a trasferire alla Reggina 1914 Srl, senza, tra l’altro, erogare alcuna retribuzione od incentivo al calciatore per la stagione sportiva 2022-2023. Così facendo la società Parma Calcio 1913 Srl ha, comunque, interrotto il nesso causale tra la condotta della resistente e l’ipotetico danno paventato.

In ultimo, anche la quantificazione del presunto danno da parte della ricorrente, si appalesa del tutto ingiustificata, posto che la stessa è rientrata, immediatamente, nella disponibilità del calciatore che, pertanto, ben poteva essere ceduto ad altra società sportiva a fronte di un corrispettivo, in via ipotetica, anche superiore a quello pattuito con la resistente.

Alla luce di quanto sinora esposto dovranno, conseguentemente, essere rigettate le domande risarcitorie tutte formulate dalla società Parma Calcio 1913 Srl, non ravvisandosene, all’uopo, i relativi presupposti. Tutto quanto sopra premesso,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, ritenuta la propria competenza a decidere la controversia, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori in favore di ciascuna delle controparti costituite.

Così deciso nella Camera di consiglio del 11 maggio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                            IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore                                          Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 19 maggio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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