LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 349 del 18.05.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Corral Juan Cruz CAROPI/POL.D.FUTSAL TORREMAGGIORE

RICORSO DEL CALCIATORE Corral Juan Cruz CAROPI/POL.D.FUTSAL TORREMAGGIORE

Il sig. CAROPI   Corral Juan  Cruz, nato in Argentina  il  10.12.1997, C.F. CRP JCR 97T10 Z600L, per tramite del proprio difensore ha trasmesso a mezzo PEC in data 01.02.2023 alla Pol. D. Futsal Torremaggiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in  Torremaggiore (FG), Corso Matteotti  n. 39  matricola 950125, ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti reclamo nei confronti della predetta società, corredato di: ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, copia dell'accordo economico con attestazione di deposito, copia del documento  di riconoscimento, procura speciale, nonché attestazione del versamento della tassa di euro 100,00.

Il reclamante esponeva di essere stato tesserato per la stagione sportiva  2021/2022 con la Pol. D. Futsal Torremaggiore, militante nel campionato di  calcio a 5, e di aver con la medesima sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con decorrenza dal 01.07.2021 e sino al 30.06.2022.

Detto accordo,  ritualmente e tempestivamente depositato presso la competente Divisione, come comprovato dalla relativa attestazione apposta sull’originale, prevedeva un compenso  globale lordo per l’intera sua durata di euro 10.000,00.

La società, tuttavia, nonostante l’integrale adempimento da parte del calciatore alle proprie obbligazioni, ha provveduto al versamento di soli euro 5.000,00,  restando debitrice della residua somma di euro 5.000,00.

In considerazione di quanto esposto, quindi, il Sig. Caropi ha chiesto che questa Commissione,  disattesa ogni contraria istanza, ricorrendone presupposti e condizioni, voglia in  via principale e nel merito dichiarare che la società, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non ha rispettato l'accordo    economico con il ricorrente e per l'effetto condannarla al pagamento della somma dovuta e maturata € 5.000,00, ovvero della maggiore  o  minore  somma  che verrà ritenuta di giustizia a seguito dell'attività istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con richiesta di discutere il reclamo in  pubblica udienza alla presenza  della parte e/o del suo  procuratore di fiducia.

Non si è costituita la società resistente, né alcuno è comparso per la medesima all’udienza del 20 aprile 2023, quantunque  avesse ricevuto regolare comunicazione del reclamo e della fissazione dell’udienza:  confermate, quindi, nell’interesse del reclamante le conclusioni rassegnate, il procedimento è stato tenuto  a decisione.

La Commissione Accordi Economici presso la LND, verificata la tempestività e ritualità del deposito del reclamo e della notifica alla società, preso atto del regolare deposito dell’Accordo Economico sottoscritto tra il calciatore Sig. CAROPI Corral Juan Cruz e la  POL. D. FUTSAL TORREMAGGIORE e del versamento della tassa di euro 100,00, nonché del deposito della relativa attestazione; letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta ed acquisita nel corso del procedimento, ritiene la domanda del calciatore reclamante fondata e degna di accoglimento.

Si rileva, in primo luogo, che la società resistente, quantunque ritualmente intimata, non si è costituita nei termini di cui all’art. 28  del Regolamento LND,  per cui, stante la mancanza di qualsiasi contestazione o di atti utilizzabili, deve ritenersi provata, così in relazione all’an, che al quantum debeatur la pretesa del reclamante Sig. Caropi in virtù dell’accordo economico ritualmente depositato presso la LND

La POL. D. FUTSAL TORREMAGGIORE  è tenuta, quindi, al versamento a favore del reclamante della somma di euro 5.000,00,  da maggiorarsi degli interessi di mora dovuti nella misura legale e sino alla data dell’effettivo integrale pagamento. Non può accogliersi, invece, la domanda di riconoscimento del diritto alla rivalutazione monetaria della somma dovuta, poiché,  pur trattandosi di obbligazione di valuta, la rivalutazione monetaria non si presenta quale conseguenza automatica del ritardato adempimento. Senza che, pertanto, sia sufficiente la formulazione di una generica domanda di condanna al pagamento del capitale e della rivalutazione monetaria, occorrendo, invece, la formulazione di una specifica domanda di risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, c.c..

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara dovuta dalla Pol. D. Futsal Torremaggiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in  Torremaggiore  (FG), Corso Matteotti  n. 39  matricola 950125, al Signor CAROPI Corral Juan  Cruz, nato in Argentina  il  10.12.1997, C.F. CRP JCR 97T10 Z600L, la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli interessi di mora da calcolarsi al tasso legale dalla data della domanda all’effettivo integrale saldo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte del reclamante Signor CAROPI Corral Juan  Cruz del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla Pol. D. Futsal Torremaggiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in  Torremaggiore  (FG), Corso Matteotti  n. 39  matricola 950125, di comunicare al Comitato Regionale Molise i termini dell’avvenuto pagamento mediante invio, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, di copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.  

 

 

 

 

 

 

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