C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 83 del 04/05/2023 – Delibera – Gara del 1/ 5/2023 REAL DEM CALCIO A 5 – FUTSAL VASTO
Gara del 1/ 5/2023 REAL DEM CALCIO A 5 - FUTSAL VASTO
Il Giudice Sportivo Visti i rapporti ufficiali degli Arbitri e del Commissario di Campo, nei quali si riferisce quanto segue: Prima dell'inizio della gara alcuni sostenitori della squadra REAL DEMCALCIO A5 si rendevano protagonisti dei seguenti fatti: - esponevano uno striscione contenente frase ingiuriosa nei confronti della città di Vasto, prontamente rimosso dagli addetti del Comitato Regionale Abruzzo; - durante la fase di riscaldamento della terna arbitrale, colpivano l'A2 sulla spalla e sulla testa con un'asta di una bandiera e con un oggetto in gomma di grandi dimensioni a forma di banana, senza conseguenze; - dopo essere stati invitati dai delegati del CRA a non sporgersi ed appoggiarsi al vetro di recinzione che separa il campo dalle tribune, reagivano colpendo con violenza il vetro e danneggiandolo; Al termine dell'incontro, circa cinquanta sostenitori del REAL DEM scavalcavano il vetro di recinzione ed entravano sul terreno di gioco per festeggiare la vittoria, rendendo necessario l'intervento dei collaboratori del CRA che, insieme al Responsabile Regionale del Calcio a5 Sig. Salvatore Vittorio, si adoperavano per far allontanare i tifosi e poter quindi procedere alla premiazione della squadra vincitrice. A quel punto, l'allenatore del REAL DEM CALCIO A5, Sig. D'Alonzo Enea inveiva contro il Responsabile Regionale del Calcio a 5, dapprima insultandolo e successivamente spintonandolo ed afferrandolo per il collo. Lo stesso veniva allontanato con forza dai collaboratori del CRA e da un tesserato della squadra avversaria, che si adoperava attivamente per riportare la calma. Nonostante ciò, il Sig. D'Alonzo si avvicinava con tono minaccioso ad un altro collaboratore del CRA, ma veniva prontamente fermato ed allontanato. - Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 12 del CGS, spetta al Giudice Sportivo stabilire la specie e la misura delle sanzioni disciplinari tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva. Nel caso in esame, questo G.S. non può non tener conto della gravità del comportamento antisportivo e violento dei sostenitori della società REAL DEM CALCIO A5 e del sig. D'Alonzo Enea, peraltro recidivo. Per quanto riguarda, in particolare, il comportamento del Sig. D'Alonzo - allenatore di una squadra giovanile e, quindi, gravato da particolari doveri di formazione ed educazione dei giovani calciatori - risulta ingiustificato e particolarmente deplorevole perché messo in atto al termine di una finale vinta dalla sua squadra, generando forte clima di tensione in occasione della premiazione da parte dei delegati della LND.. - Visti gli articoli 8, 12, 14 comma 1 lett. d), 26 e 39 del C.G.S.,
DELIBERA
1) di infliggere alla Società REAL DEM CALCIO A5 la sanzione dell'ammenda di euro 1.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento del proprio allenatore e dei propri sostenitori, facendo obbligo di risarcire i danni causati da questi ultimi all'impianto sportivo, se richiesti e documentati; 2) di inibire il Sig. D'Alonzo Enea della Società REAL DEM CALCIO A 5 fino al 31.12.2026.